XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4364




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici
locali di interesse economico generale).

        1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di interesse economico generale", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi forniti dalle industrie di rete già disciplinate da normative di settore attuative di specifiche direttive comunitarie sulla apertura dei relativi mercati, nonché il trasporto pubblico locale";

            b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall'erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali";

            c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

        "5. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza nei servizi pubblici di cui al comma 1 si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica ai sensi delle disposizioni di cui al comma 7 e delle norme nazionali e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e di gestione, nonché delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanare, ove non in vigore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa delle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa.
            5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, la gestione dei servizi pubblici di cui al comma 1 può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza, o a società dalle stesse controllate. Nella percentuale stabilita dal primo periodo possono essere calcolate anche le quote alienate attraverso meccanismi di mercato all'azionariato diffuso o ai dipendenti dell'azienda medesima";

            d) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        "6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l'erogazione del servizio può essere affidato direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità dalla stessa definite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto. Le società che, in Italia o all'estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al citato comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate. Il divieto non si applica alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione, del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria devono essere tempestivamente comunicate dalla società all'Autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere può essere protratto per un termine massimo di ventiquattro mesi dalla data della notificazione, previa stipula di un contratto di servizio ai sensi del comma 11.
            6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell'erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari";

            e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore";

            f) conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale".


Art. 2.

(Norme transitorie).

        1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

        "2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e non rientranti nelle condizioni per l'applicazione della deroga di cui al comma 6 del medesimo articolo 113, cessano comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.
            3. Con decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti le società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 devono comunque concludersi.
            4. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore della gestione delle reti e nell'erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di cui al comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti limiti massimi:

            a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;

            b) tre anni nel caso in cui, alla data di cui alla lettera a), si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.

            5. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2";

            b) i commi 7 e 16 sono abrogati;

            c) al comma 9, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004".

        2. Fino al 31 dicembre 2006 sono, in ogni caso, ammesse a partecipare alle gare di cui all'articolo 113, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1 del medesimo articolo 113, senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica.


Art. 3.

(Norme in materia di fiscalità per il sistema degli enti
locali).

        1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in assenza di esse, dalle regioni competenti, si applicano le seguenti disposizioni:

            a) le fusioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali è affidata la gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dagli enti locali dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

            b) presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali che, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2003, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa società, in proporzione alle azioni e alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al periodo precedente nel 2008.

        2. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), è istituito, entro quattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Gestione dei servizi pubblici locali privi di interesse
economico generale).

        1. All'articolo 113-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Sono servizi pubblici locali privi di interesse economico generale quelli a prevalente rilevanza sociale che, per la loro natura, non possono recare pregiudizio agli scambi all'interno dell'Unione europea. Essi sono gestiti mediante affidamento diretto a:

            a) istituzioni;

            b) aziende speciali, anche consortili;
            c) società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica o che diano garanzia di rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza";

            b) il comma 4 è abrogato;

            c) conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Gestione dei servizi pubblici locali privi di interesse economico generale".


Art. 5.

(Autorità regionali).

        1. Con proprie leggi da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono all'istituzione di apposite autorità regionali alle quali sono affidati compiti di controllo sull'erogazione dei servizi pubblici locali disciplinati dalla presente legge e sull'applicazione delle relative tariffe.



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