XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4364
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici
locali di interesse economico generale).
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di
rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di
interesse economico generale", e il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'ambito di
applicazione del presente articolo i servizi forniti dalle
industrie di rete già disciplinate da normative di settore
attuative di specifiche direttive comunitarie sulla apertura
dei relativi mercati, nonché il trasporto pubblico locale";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni destinati alla produzione di servizi pubblici
locali, qualora separata dall'erogazione del servizio, è
svolta in regime di concorrenza da società di capitali";
c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. Ove le condizioni lo consentano e secondo
modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza
nei servizi pubblici di cui al comma 1 si realizza attraverso
la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del
mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento
di procedure ad evidenza pubblica ai sensi delle disposizioni
di cui al comma 7 e delle norme nazionali e comunitarie, che
disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di
costruzione e di gestione, nonché delle concessioni di servizi
e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con
provvedimento da emanare, ove non in vigore, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
indicano la durata massima degli affidamenti e possono
prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa delle norme di
diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad
organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali
della disciplina stessa.
5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5,
la gestione dei servizi pubblici di cui al comma 1 può essere
affidata direttamente a società a capitale misto pubblico
privato, nelle quali il socio privato, al quale venga
attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto
mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad
evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme
nazionali e comunitarie in materia di concorrenza, o a società
dalle stesse controllate. Nella percentuale stabilita dal
primo periodo possono essere calcolate anche le quote alienate
attraverso meccanismi di mercato all'azionariato diffuso o ai
dipendenti dell'azienda medesima";
d) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
"6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la
gestione delle reti o l'erogazione del servizio può essere
affidato direttamente a società a capitale maggioritario o
totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici
titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la
parte più importante della propria attività con l'ente o con
gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato abbia accertato
preventivamente, secondo modalità dalla stessa definite entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, la effettiva efficienza e convenienza economica
dell'affidamento diretto. Le società che, in Italia o
all'estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici
locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione
di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento
diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad
evidenza pubblica di cui al citato comma 5. Tale divieto si
estende alle società controllate o collegate. Il divieto non
si applica alle società controllanti, nonché alle società
controllate e collegate con queste ultime, se il volume
d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni,
avvenuta con gara, comporta una significativa crescita
dimensionale delle società operanti nei settori di cui al
comma 1. La cessazione, del controllo da parte dell'ente o
degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale,
o la perdita della partecipazione maggioritaria devono essere
tempestivamente comunicate dalla società all'Autorità di
regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e determinano la
cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad
evidenza pubblica dalla data della notificazione.
L'affidamento in essere può essere protratto per un termine
massimo di ventiquattro mesi dalla data della notificazione,
previa stipula di un contratto di servizio ai sensi del
comma 11.
6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete
e dell'erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione
separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi
provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di
appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in
economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Le medesime
disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i
lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari";
e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma devono
considerarsi integrative delle discipline di settore";
f) conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali di interesse economico generale".
Art. 2.
(Norme transitorie).
1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi di
concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento
della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti
in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, effettuati con procedure diverse da quelle
previste dall'articolo 113, comma 5, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, e non rientranti nelle condizioni per
l'applicazione della deroga di cui al comma 6 del medesimo
articolo 113, cessano comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società
che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale
privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio
privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o
altra procedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di
rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di
concorrenza.
3. Con decreto emanato dal Ministro competente, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene
definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli
affidamenti riguardanti le società escluse dalla cessazione di
cui al comma 2 devono comunque concludersi.
4. Ai fini della incentivazione della crescita delle
imprese operanti nel settore della gestione delle reti e
nell'erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di
cui al comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può
essere incrementato entro i seguenti limiti massimi:
a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre
2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla
costituzione di una nuova società capace di servire un bacino
di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
servito dalla società maggiore;
b) tre anni nel caso in cui, alla data di cui alla
lettera a), si dia luogo, mediante una o più fusioni,
alla costituzione di una nuova società capace di servire un
bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte
quello servito dalla società maggiore.
5. I decreti di cui al comma 3 possono determinare
forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori
subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai
sensi del comma 2";
b) i commi 7 e 16 sono abrogati;
c) al comma 9, le parole: "entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004".
2. Fino al 31 dicembre 2006 sono, in ogni caso, ammesse a
partecipare alle gare di cui all'articolo 113, comma 6, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, le società di capitale derivate dalla
trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano
stati loro affidati servizi di cui al comma 1 del medesimo
articolo 113, senza l'adozione di procedure di evidenza
pubblica.
Art. 3.
(Norme in materia di fiscalità per il sistema degli enti
locali).
1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e
dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali
definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in
assenza di esse, dalle regioni competenti, si applicano le
seguenti disposizioni:
a) le fusioni e i conferimenti inerenti alle
società alle quali è affidata la gestione dei servizi pubblici
locali, effettuati dagli enti locali dal 1^ gennaio 2001 al 31
dicembre 2008, sono esenti, senza limite di valore, dalle
imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da
ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o
natura;
b) presso il Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito un fondo alimentato dalle risorse
finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali
derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società
di capitali partecipate dagli enti locali che, a decorrere dal
1^ gennaio 2003, siano state anche più volte sottoposte ai
processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi
derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti
serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne
contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi
all'anno 2003, le risorse del fondo vengono annualmente
redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi.
La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna
società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra
gli enti locali partecipanti al capitale della stessa società,
in proporzione alle azioni e alle quote da loro possedute. Il
fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le
somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al
periodo precedente nel 2008.
2. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), è
istituito, entro quattro mesi della data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attività produttive e dell'interno, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Gestione dei servizi pubblici locali privi di interesse
economico generale).
1. All'articolo 113-bis del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto
dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono servizi pubblici locali privi di interesse
economico generale quelli a prevalente rilevanza sociale che,
per la loro natura, non possono recare pregiudizio agli scambi
all'interno dell'Unione europea. Essi sono gestiti mediante
affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico o misto
pubblico-privato nelle quali il socio privato sia scelto
mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad
evidenza pubblica o che diano garanzia di rispetto delle norme
nazionali e comunitarie in materia di concorrenza";
b) il comma 4 è abrogato;
c) conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Gestione dei servizi pubblici locali privi di
interesse economico generale".
Art. 5.
(Autorità regionali).
1. Con proprie leggi da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
provvedono all'istituzione di apposite autorità regionali alle
quali sono affidati compiti di controllo sull'erogazione dei
servizi pubblici locali disciplinati dalla presente legge e
sull'applicazione delle relative tariffe.