XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4358




        Onorevoli Colleghi! - Il settore del trasporto pubblico locale è stato caratterizzato negli anni recenti da diversi aspetti innovativi, quali la modifica delle competenze istituzionali, la riforma avviata con i decreti legislativi n. 422 del 1997, e n. 400 del 1999, l'avvio del processo di liberalizzazione.
        Occorre ora regolamentare alcuni aspetti applicativi della riforma. Un ulteriore ritardo di attenzione a questi problemi, ed in particolare all'aspetto finanziario, può portare velocemente a forme di contenzioso e di indisponibilità dell'offerta dei servizi pubblici davvero preoccupanti. In tale ottica è indispensabile che la problematica venga affrontata in maniera coordinata tra le istituzioni: Stato e regioni, nell'ambito delle rispettive competenze costituzionali, e enti locali per il ruolo che svolgono in chiave amministrativa e attuativa dei servizi. E' necessario, quindi, avviare un processo virtuoso capace di fare assumere le rispettive responsabilità in una sorta di garanzia incrociata che permetta contestualmente di assicurare:

            a) la sufficiente disponibilità finanziaria, in termini di cassa e di competenza, negli anni;

            b) l'avvio di un processo di riduzione dei costi di esercizio per favorire le disponibilità per investimenti e quindi per la qualità dei servizi;

            c) un processo di liberalizzazione dei servizi sotto il vincolo delle risorse finanziarie in quanto, per avviare procedure di gara, è necessario garantire certezze finanziarie ed il miglioramento dell'efficienza delle aziende italiane di trasporto;

            d) nuove strade per gli investimenti, con riferimento particolare allo svecchiamento del parco automezzi e del parco rotabile, nonché per la patrimonializzazione delle aziende.
        Le problematiche di settore pertanto si pongono su due versanti:

            a) uno di ordine finanziario fiscale;

            b) uno in ordine al completamento della riforma del trasporto pubblico locale.

        Per la parte normativa e delle regole, la presente proposta di legge è finalizzata a completare il processo di riforma del trasporto pubblico locale, mentre per quanto riguarda gli aspetti fiscali e finanziari occorre provvedere con leggi finanziarie dello Stato, di intesa con le regioni.
        Un processo di riforma che deve orientarsi sostanzialmente alla crescita dell'efficienza delle aziende di trasporto pubblico locale e alla efficacia del servizio, allo scopo di agevolare la modernizzazione della struttura dell'offerta nel nuovo contesto di un mercato a concorrenza regolata.
        L'esperienza maturata da altri Paesi europei indica, in contesti di concorrenza per il mercato, la naturale propensione dell'offerta ad evolvere verso assetti di tipo oligopolistico.
        Grandi gruppi imprenditoriali esteri già guardano con estremo interesse al mercato italiano, sfruttando i vantaggi competitivi che derivano loro da assetti organizzativi e finanziari consolidati.
        La proposta di legge si compone di 10 articoli.
        Articolo 1. (Finalità). - Finalità della legge è quella di conseguire un equilibrio di mercato nel trasporto pubblico locale, garantendo condizioni eguali di concorrenza nel momento in cui il mercato sarà completamente liberalizzato.
        Articolo 2. (Regime transitorio). - Le diverse accelerazioni date dalle regioni ai processi di riforma del trasporto pubblico locale, non definiscono oggi un quadro unitario del settore e non colgono l'obiettivo di un incremento dell'efficienza reale delle aziende per il mercato. Il periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2006, è fissato in relazione a diversi obiettivi, quali arrivare a definire, soprattutto nelle grandi aree urbane, sicure reti integrate con servizi più efficaci, efficienti ed economici, gestiti da un solo operatore obbligato ad affidare con procedure concorsuali almeno il 20 per cento dei servizi.
        Per le società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico che cedono almeno il 40 per cento del capitale sociale mediante procedure ad evidenza pubblica, il regime transitorio è prolungato fino al 31 dicembre 2008.
        Articolo 3. (Affidamento dei servizi). - Per l'affidamento dei servizi è fissato il termine di adozione delle procedure concorsuali per tutti i servizi di trasporto pubblico locale, alle condizioni fissate dal decreto legislativo n. 158 del 1995.
        Articolo 4. (Contratto di servizio). - La durata del contratto di servizio, nelle esperienze maturate, è risultata molto spesso "variabile" in relazione alle situazioni locali, prescindendo dalle politiche di efficientamento dei servizi e dei programmi di riordino e riassetto delle politiche organizzative dell'offerta. La durata dei contratti da un minimo di sei ad un massimo di nove anni consente "nuove" politiche sia in termini di investimenti che di programmi finanziari inerenti il materiale rotabile e le strutture deputate ai servizi.
        Allo stesso tempo le compensazioni economiche per i servizi risultano disomogenee, non tanto nella variabilità dei prezzi posti a base dei contratti, quanto nella loro definizione. La procedura è di indirizzo del settore, così come previsto dal comma 2 che stabilisce la possibilità di revisione triennale dei servizi.
        Articolo 5. (Rapporto ricavi-costi). - Il rapporto ricavi-costi fissato per legge di fatto finisce per "svilire" l'orientamento ad un miglioramento di efficacia dei servizi ed allo stesso tempo del riequilibrio economico di bilancio e degli standard operativi. La disomogeneità dei servizi non porta come risultato quello di una omogeneità dei coefficienti di esercizio. L'interpretazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 è funzionale a regolamentare in modo omogeneo in via preliminare la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla legge in termini di efficenza economica dei servizi pubblici di trasporto.
        Articolo 6. (Monitoraggio e controllo). - Il Comitato centrale misto per il monitoraggio dei contratti ha il compito di attuare la verifica della politica regionale di settore e di relazionare al Parlamento per una ridefinizione, laddove necessario, della politica di indirizzo di settore.
        Articolo 7. (Investimenti). - Il livello di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, nel corso degli anni, ha evidenziato, pur in presenza di risorse disponibili, una scarsa propensione all'efficienza della spesa ed alla riduzione dell'età del parco rotabile, indispensabile ai fini della sicurezza e delle politiche ambientali. L'accelerazione della spesa prevista e la ridefinizione della quantità delle risorse assegnate punta ad omogeneizzare l'età del parco rotabile italiano a quella media europea. Occorre dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 166 del 2002 per il riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità, attraverso la realizzazione di una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.
        Articolo 8. (Omogeneità dei servizi ferroviari in concessione). - L'attuale disciplina recata dalla legge n. 385 del 1990, che si riferisce ai soli lavori finanziati ai sensi della legge n. 910 del 1986, non rende percorribile l'ipotesi di una proroga degli interventi resi possibili con le risorse recate dalle leggi di rifinanziamento della legge stessa.
        Articolo 9. (Regime della proprietà delle infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa). - L'articolo è finalizzato a colmare una carenza legislativa in materia di pianificazione e gestione delle infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano. In particolare con la norma si attribuisce definitivamente all'ente locale, titolare dei compiti e delle funzioni amministrative dei servizi di trasporto rapido di massa, la titolarità delle infrastrutture ad essi destinati.
        Articolo 10. (Utilizzo delle risorse finalizzate al risanamento e al potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). - La proposta risulta indispensabile per favorire una omogeneità, sotto il profilo dei meccanismi amministrativi e contabili di gestione della spesa per investimenti, nell'ambito dei servizi oggetto di delega ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
        Al riguardo deve sottolinearsi come la modifica normativa riconduce allo strumento dell'accordo di programma previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997, il cui schema tipo risulta essere già stato approvato dalla conferenza Stato-regioni nel corso del giugno 2002, le modalità per l'utilizzo delle risorse destinate ad investimenti, nell'ambito di meccanismi di programmazione coordinati tra Stato e regioni e compatibili con i nuovi assetti istituzionali delineati dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.




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