XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4358




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Scopo della presente legge è di conseguire un equilibrio di mercato nel trasporto pubblico locale in grado di garantire eque condizioni di concorrenza all'atto dell'effettiva liberalizzazione del settore, nonché il perseguimento degli obiettivi di riforma previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e dalle leggi regionali di attuazione.
        2. Le disposizioni delle presente legge integrano la disciplina prevista dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
        3. Le regioni provvedono all'adeguamento delle rispettive leggi regionali entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

(Regime transitorio).

        1. Il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "3-bis. Tutti i servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano eserciti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico nonché da società private sono prorogati al 31 dicembre 2006. In tale periodo tali società provvedono: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti, nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità, puntualità ed affidabilità; b) alla razionalizzazione delle reti attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro, che devono essere erogati da un solo operatore e con l'obbligo di affidare mediante procedure concorrenziali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, quote di servizi su gomma non inferiori al 20 per cento dei servizi automobilistici. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma entro il termine indicato comporta la revoca dell'affidamento".

        2. Durante il periodo transitorio di cui al comma 1, che ha carattere inderogabile, salvo quanto previsto al comma 3, i servizi automobilistici urbani ed extraurbani continuano ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati, previa stipula di un nuovo contratto di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, che assicuri l'equilibrio economico e finanziario attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997.
        3. Il periodo transitorio di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori due anni a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una quota non inferiore al 40 per cento del capitale sociale delle società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico, sia stata ceduta, mediante procedure ad evidenza pubblica, a società di capitali, anche consortili, non partecipate dagli enti locali o dalle regioni.


Art. 3.

(Affidamento dei servizi).

        1. Decorso il periodo di cui all'articolo 2, i servizi automobilistici urbani ed extraurbani sono affidati mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Contratto di servizio).

        1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente:

        "1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, ai sensi dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non inferiore a sei anni e non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a princìpi di economicità ed efficienza, da conseguire anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali".

        2. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente:

        "4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione triennale con modalità determinate nel contratto stesso sulla base di parametri tecnico-economici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con Trenitalia Spa e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".


Art. 5.

(Rapporto ricavi-costi).

        1. Il rapporto ricavi-costi previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere quale parametro di riferimento ai fini dell'attuazione dei servizi previsti dalla presente legge. Allo scopo di creare i massimi livelli di efficienza e di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale, tale rapporto è in ogni caso assunto dalle parti nei contratti di servizio pubblico come obiettivo tendenziale da perseguire in relazione alle condizioni del servizio stesso.


Art. 6.

(Monitoraggio e controllo).

        1. Il Comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con Trenitalia Spa, svolge altresì, in collaborazione con le regioni, compiti di assistenza per la definizione dei parametri tecnico-economici ai fini della stesura di schemi tipo di bandi e di capitolati di gara per l'affidamento dei servizi automobilistici urbani ed extraurbani.
        2. Il Comitato di cui al comma 1 trasmette semestralmente al Parlamento una relazione sull'attività di cui al medesimo comma.


Art. 7.

(Investimenti).

        1. Al fine di migliorare il livello di efficacia degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, i commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono sostituiti dai seguenti:

        "5. Le regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre analoghe operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre dieci anni, nonché all'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Lo Stato concorre ai conseguenti oneri nei limiti delle risorse allo scopo determinate annualmente dalla legge finanziaria e ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
            6. Le regioni stabiliscono i criteri di utilizzo dei contributi loro assegnati, ai sensi del comma 5, utilizzando una quota per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale e una quota per infrastrutture bus-terminal come previsto dall'articolo 27 della legge 1^ agosto 2002, n. 166. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003.
            6-bis. Le regioni pongono in essere gli adempimenti occorrenti per l'utilizzazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi 5 e 6. Tali adempimenti devono consentire l'acquisto di nuovi autobus entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di pagamento delle quote annuali dei contributi spettanti. In caso di inadempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, sospende l'erogazione dei contributi annuali di cui al medesimo comma 5 e ridistribuisce tali annualità fra le altre regioni adempienti, provvedendo al ricalcolo delle percentuali di riparto sulla base di quelle adottate per il riparto dei contributi di cui al citato comma 5".


Art. 8.

(Omogeneità dei servizi ferroviari
in concessione).

        1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.


Art. 9.

(Regime della proprietà delle infrastrutture destinate al
trasporto rapido di massa).

        1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio dell'ente locale competente per territorio, il quale, nel rispetto della disciplina dettata per l'erogazione dei servizi metropolitani dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come da ultimo modificati dalla presente legge, può affidarle:

                a) a società il cui capitale è interamente detenuto dall'ente medesimo;

                b) a società a prevalente capitale pubblico a condizione che il socio privato sia stato scelto attraverso procedure ad evidenza pubblica;

                c) in concessione a società di capitale privato scelta mediante procedure ad evidenza pubblica.


Art. 10.

(Utilizzo delle risorse finalizzate al risanamento e al
potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422).

        1. In conformità alle procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e dall'articolo 11 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, sono erogate alle regioni a statuto ordinario tutte le risorse stanziate per il risanamento e il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni.
        2. A decorrere dalla data di stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al comma 1 del presente articolo.



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