XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4358
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Scopo della presente legge è di conseguire un
equilibrio di mercato nel trasporto pubblico locale in grado
di garantire eque condizioni di concorrenza all'atto
dell'effettiva liberalizzazione del settore, nonché il
perseguimento degli obiettivi di riforma previsti dalla legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, e dalle leggi regionali di attuazione.
2. Le disposizioni delle presente legge integrano la
disciplina prevista dal decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e successive modificazioni.
3. Le regioni provvedono all'adeguamento delle rispettive
leggi regionali entro e non oltre sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Regime transitorio).
1. Il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3-bis. Tutti i servizi di trasporto pubblico locale
urbano ed extraurbano eserciti, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, da società ad esclusivo o
prevalente capitale pubblico nonché da società private sono
prorogati al 31 dicembre 2006. In tale periodo tali società
provvedono: a) al miglioramento delle condizioni di
sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti,
nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e
dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza,
velocità, puntualità ed affidabilità; b) alla
razionalizzazione delle reti attraverso l'integrazione dei
servizi su gomma e su ferro, che devono essere erogati da un
solo operatore e con l'obbligo di affidare mediante procedure
concorrenziali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, quote di servizi su gomma non
inferiori al 20 per cento dei servizi automobilistici. Il
mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma entro
il termine indicato comporta la revoca dell'affidamento".
2. Durante il periodo transitorio di cui al comma 1, che
ha carattere inderogabile, salvo quanto previsto al comma 3, i
servizi automobilistici urbani ed extraurbani continuano ad
essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati,
previa stipula di un nuovo contratto di servizio pubblico ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della
presente legge, che assicuri l'equilibrio economico e
finanziario attraverso il sistema delle compensazioni
economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del
Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai
sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17
del citato decreto legislativo n. 422 del 1997.
3. Il periodo transitorio di cui al comma 1 è prorogato di
ulteriori due anni a condizione che, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una quota non
inferiore al 40 per cento del capitale sociale delle società
ad esclusivo o prevalente capitale pubblico, sia stata ceduta,
mediante procedure ad evidenza pubblica, a società di
capitali, anche consortili, non partecipate dagli enti locali
o dalle regioni.
Art. 3.
(Affidamento dei servizi).
1. Decorso il periodo di cui all'articolo 2, i servizi
automobilistici urbani ed extraurbani sono affidati mediante
procedure concorsuali ad evidenza pubblica, secondo le
modalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni.
Art. 4.
(Contratto di servizio).
1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in
qualsiasi forma affidati, è regolato, ai sensi dell'articolo
19, mediante contratti di servizio di durata non inferiore a
sei anni e non superiore a nove anni. L'esercizio deve
rispondere a princìpi di economicità ed efficienza, da
conseguire anche attraverso l'integrazione modale dei servizi
pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati
con regolamento dei competenti enti locali".
2. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente:
"4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e),
possono essere soggetti a revisione triennale con modalità
determinate nel contratto stesso sulla base di parametri
tecnico-economici stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentito il Comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro
collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto
di servizio con Trenitalia Spa e la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano".
Art. 5.
(Rapporto ricavi-costi).
1. Il rapporto ricavi-costi previsto dall'articolo 4,
comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, è da intendere quale parametro di riferimento
ai fini dell'attuazione dei servizi previsti dalla presente
legge. Allo scopo di creare i massimi livelli di efficienza e
di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale, tale
rapporto è in ogni caso assunto dalle parti nei contratti di
servizio pubblico come obiettivo tendenziale da perseguire in
relazione alle condizioni del servizio stesso.
Art. 6.
(Monitoraggio e controllo).
1. Il Comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro
collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto
di servizio con Trenitalia Spa, svolge altresì, in
collaborazione con le regioni, compiti di assistenza per la
definizione dei parametri tecnico-economici ai fini della
stesura di schemi tipo di bandi e di capitolati di gara per
l'affidamento dei servizi automobilistici urbani ed
extraurbani.
2. Il Comitato di cui al comma 1 trasmette semestralmente
al Parlamento una relazione sull'attività di cui al medesimo
comma.
Art. 7.
(Investimenti).
1. Al fine di migliorare il livello di efficacia degli
investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, i
commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n.
194, sono sostituiti dai seguenti:
"5. Le regioni sono autorizzate a contrarre mutui
quindicennali o altre analoghe operazioni finanziarie per
provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto
pubblico locale in esercizio da oltre dieci anni, nonché
all'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone a
trazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Lo
Stato concorre ai conseguenti oneri nei limiti delle risorse
allo scopo determinate annualmente dalla legge finanziaria e
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Le regioni stabiliscono i criteri di utilizzo dei
contributi loro assegnati, ai sensi del comma 5, utilizzando
una quota per finanziare l'acquisto di autobus ad
alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale e
una quota per infrastrutture bus-terminal come previsto
dall'articolo 27 della legge 1^ agosto 2002, n. 166. Gli
autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme
tecniche indicate nel decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183
dell'8 agosto 2003.
6-bis. Le regioni pongono in essere gli adempimenti
occorrenti per l'utilizzazione dei fondi assegnati ai sensi
dei commi 5 e 6. Tali adempimenti devono consentire l'acquisto
di nuovi autobus entro ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di pagamento delle quote annuali dei contributi
spettanti. In caso di inadempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento,
sospende l'erogazione dei contributi annuali di cui al
medesimo comma 5 e ridistribuisce tali annualità fra le altre
regioni adempienti, provvedendo al ricalcolo delle percentuali
di riparto sulla base di quelle adottate per il riparto dei
contributi di cui al citato comma 5".
Art. 8.
(Omogeneità dei servizi ferroviari
in concessione).
1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi
non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche
alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal
decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle
leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Regime della proprietà delle infrastrutture destinate al
trasporto rapido di massa).
1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di
massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da
realizzare sono attribuite al demanio dell'ente locale
competente per territorio, il quale, nel rispetto della
disciplina dettata per l'erogazione dei servizi metropolitani
dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, come da ultimo modificati dalla presente legge,
può affidarle:
a) a società il cui capitale è interamente
detenuto dall'ente medesimo;
b) a società a prevalente capitale pubblico a
condizione che il socio privato sia stato scelto attraverso
procedure ad evidenza pubblica;
c) in concessione a società di capitale privato
scelta mediante procedure ad evidenza pubblica.
Art. 10.
(Utilizzo delle risorse finalizzate al risanamento e al
potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422).
1. In conformità alle procedure previste dall'articolo 15
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, e dall'articolo 11 della legge 1^ agosto 2002,
n. 166, sono erogate alle regioni a statuto ordinario tutte le
risorse stanziate per il risanamento e il potenziamento delle
ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive
modificazioni.
2. A decorrere dalla data di stipula degli accordi di
programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per le
risorse finanziarie che ne sono oggetto cessa di avere
efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa
da quella prevista al comma 1 del presente articolo.