XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4355
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 della legge 3
febbraio 1963, n. 69 (recante la disciplina dell'ordinamento
della professione di giornalista) dispone che "giornalisti ed
editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale
sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal
carattere fiduciario di esse"; tale norma consente, anzi,
impone al giornalista, oltre che all'editore, di ricevere
notizie, garantendo comunque il segreto sulla fonte.
Prima della riforma del codice di procedura penale, il
suddetto obbligo deontologico, imposto ai giornalisti dalla
legge professionale, non trovava alcun riscontro né nel codice
di procedura penale (nel quale non figurava, a favore del
giornalista, alcun temperamento dell'obbligo di rivelare al
giudice anche la fonte delle notizie), né nel codice penale
che, all'articolo 622, nel punire come delitto la rivelazione
di quanto appreso "per ragione del proprio stato o ufficio, o
della propria professione o arte", non fa alcuno specifico
riferimento al segreto giornalistico.
Solo con l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale, e dunque nel 1989, sono state finalmente accolte le
istanze avanzate dalla più attenta e sensibile dottrina in
tema di tutela del segreto professionale per i giornalisti, e
- pur se a livello non assoluto - è stato quindi riconosciuto
il diritto di astensione, in sede di deposizione, anche "ai
giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale,
relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi
hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio
della loro professione. Tuttavia se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si
procede e la loro veridicità può essere accertata solo
attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il
giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue
informazioni" (articolo 200, comma 3, del codice di procedura
penale).
Nel confrontare l'articolo 2 della legge n. 69 del 1963 e
l'articolo 200 del codice di procedura penale, non può però
sfuggire come tali norme non offrano la medesima ampiezza
applicativa: l'attuale formulazione dell'articolo 200 del
codice di procedura penale, infatti, dispone una limitazione
del riconoscimento del diritto di astenersi dalla deposizione
a favore dei soli giornalisti professionisti, essendo esclusi
dal dettato legislativo i giornalisti pubblicisti, pure
iscritti all'albo, che si vedono ingiustamente penalizzati
rispetto ai colleghi professionisti.
La presente proposta di legge è tesa dunque a introdurre
un correttivo all'articolo 200 del codice di procedura penale
e, in particolare, a includere anche i giornalisti pubblicisti
tra i soggetti che possono opporre il segreto professionale
relativamente alle fonti delle notizie.
Il proponente auspica l'approvazione della suddetta
modifica al fine di porre rimedio a un'ingiustificata
discriminazione in tema di segreto sulle fonti fiduciarie,
che, provocando di fatto una restrizione nelle prospettive di
indagine giornalistica, non può non tradursi anche in una
compressione del diritto di informazione.