XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4355




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (recante la disciplina dell'ordinamento della professione di giornalista) dispone che "giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse"; tale norma consente, anzi, impone al giornalista, oltre che all'editore, di ricevere notizie, garantendo comunque il segreto sulla fonte.
        Prima della riforma del codice di procedura penale, il suddetto obbligo deontologico, imposto ai giornalisti dalla legge professionale, non trovava alcun riscontro né nel codice di procedura penale (nel quale non figurava, a favore del giornalista, alcun temperamento dell'obbligo di rivelare al giudice anche la fonte delle notizie), né nel codice penale che, all'articolo 622, nel punire come delitto la rivelazione di quanto appreso "per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte", non fa alcuno specifico riferimento al segreto giornalistico.
        Solo con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e dunque nel 1989, sono state finalmente accolte le istanze avanzate dalla più attenta e sensibile dottrina in tema di tutela del segreto professionale per i giornalisti, e - pur se a livello non assoluto - è stato quindi riconosciuto il diritto di astensione, in sede di deposizione, anche "ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni" (articolo 200, comma 3, del codice di procedura penale).
        Nel confrontare l'articolo 2 della legge n. 69 del 1963 e l'articolo 200 del codice di procedura penale, non può però sfuggire come tali norme non offrano la medesima ampiezza applicativa: l'attuale formulazione dell'articolo 200 del codice di procedura penale, infatti, dispone una limitazione del riconoscimento del diritto di astenersi dalla deposizione a favore dei soli giornalisti professionisti, essendo esclusi dal dettato legislativo i giornalisti pubblicisti, pure iscritti all'albo, che si vedono ingiustamente penalizzati rispetto ai colleghi professionisti.
        La presente proposta di legge è tesa dunque a introdurre un correttivo all'articolo 200 del codice di procedura penale e, in particolare, a includere anche i giornalisti pubblicisti tra i soggetti che possono opporre il segreto professionale relativamente alle fonti delle notizie.
        Il proponente auspica l'approvazione della suddetta modifica al fine di porre rimedio a un'ingiustificata discriminazione in tema di segreto sulle fonti fiduciarie, che, provocando di fatto una restrizione nelle prospettive di indagine giornalistica, non può non tradursi anche in una compressione del diritto di informazione.




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