XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4355




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni".



Frontespizio Relazione