XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4355
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti,
iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale,
relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi
hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio
della loro professione. Tuttavia se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si
procede e la loro veridicità può essere accertata solo
attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il
giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di
indicare la fonte delle sue informazioni".