XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4354
Onorevoli Colleghi! - L'adozione internazionale è
divenuta, in questi ultimi cinque anni, un fenomeno
numericamente molto rilevante (circa 89.444 domande presentate
e una media di più di 2.000 adozioni effettuate all'anno).
Negli ultimi venti anni, il ricorso a tale forma di
adozione si è largamente diffuso nel nostro Paese: secondo i
dati dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero della giustizia, dal 1986, il numero di adottati
stranieri è addirittura superiore a quello degli adottati
italiani.
La sempre maggiore rilevanza dell'adozione internazionale
come fenomeno sociale è dovuta non solo alla diminuzione di
bambini italiani adottabili, ma anche ad una maggiore
conoscenza del problema e ad un'apertura verso culture diverse
da quella italiana: diventando genitori di un bambino di etnia
e di nazionalità diverse, e garantendogli dunque il diritto
alla famiglia, si può infatti offrire una testimonianza di
solidarietà senza confini.
Non si può non rilevare, però, che i problemi legati alla
procedura di adozione internazionale siano molteplici, e non
sempre di facile soluzione: gli aspiranti genitori adottivi
devono infatti affrontare notevoli difficoltà nel corso della
lunga e, sotto alcuni aspetti, complicata procedura prevista;
non ultime, fra queste, quelle di ordine economico, che
rendono di fatto accessibile l'adozione solo a quelle coppie
che possono vantare redditi medio-alti, con l'inevitabile
conseguenza di ridurre notevolmente la concreta possibilità di
ricorrere a tale forma di adozione, che ben potrebbe essere
più ampia. Basti pensare, infatti, che le spese per
un'adozione internazionale (considerando il rimborso spese
all'ente autorizzato, lo svolgimento delle pratiche e le spese
di viaggio) possono arrivare ad ammontare anche a 20.000
euro.
Tale situazione - che si concretizza di fatto in una
mancata previsione di misure indispensabili per favorire
l'esperienza adottiva - si pone in contrasto con i princìpi
della Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29
maggio 1993, resa esecutiva dal nostro Paese con la legge 31
dicembre 1998, n. 476.
Il proponente ritiene che una prima misura per ovviare a
tale disincentivo dell'esperienza adottiva possa essere
costituita dalla previsione di un rimborso, almeno parziale,
delle spese sostenute dalle coppie nella procedura di adozione
internazionale. La presente proposta di legge è dunque tesa
all'istituzione di un fondo, presso la Commissione per le
adozioni internazionali (organo istituito dalla citata legge
n. 476 del 1998) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, destinato a rimborsare parte delle spese sostenute
dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione
internazionale, nell'ottica di rendere maggiormente
accessibile tale forma di adozione e, conseguentemente, di
garantire il diritto alla famiglia ad un numero sempre
maggiore di bambini soli o abbandonati.