XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4354
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito, presso la Commissione per le adozioni
internazionali - Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo destinato a rimborsare, su richiesta e previa
certificazione delle associazioni accreditate in materia di
adozioni, le spese sostenute dalle coppie per l'espletamento
della procedura di adozione internazionale, nei limiti che la
Commissione stessa provvede a indicare per ogni singola voce
di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso:
a) le spese per viaggi di andata e ritorno per la
coppia, i figli al seguito e il figlio adottivo;
b) l'onorario legale del professionista
all'estero;
c) le spese sostenute all'estero dal
rappresentante dell'associazione accreditata di cui al comma
1, qualora strettamente necessarie per l'esaurimento della
procedura di adozione;
d) le spese per il soggiorno all'estero dei
soggetti di cui alla lettera a), calcolate sulla base di
una quota fissa giornaliera e determinata dalla Commissione
per le adozioni internazionali in relazione ad ogni singolo
Paese.