XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4354




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito, presso la Commissione per le adozioni internazionali - Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo destinato a rimborsare, su richiesta e previa certificazione delle associazioni accreditate in materia di adozioni, le spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, nei limiti che la Commissione stessa provvede a indicare per ogni singola voce di spesa.
        2. Ai fini di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso:

            a) le spese per viaggi di andata e ritorno per la coppia, i figli al seguito e il figlio adottivo;

            b) l'onorario legale del professionista all'estero;

            c) le spese sostenute all'estero dal rappresentante dell'associazione accreditata di cui al comma 1, qualora strettamente necessarie per l'esaurimento della procedura di adozione;

            d) le spese per il soggiorno all'estero dei soggetti di cui alla lettera a), calcolate sulla base di una quota fissa giornaliera e determinata dalla Commissione per le adozioni internazionali in relazione ad ogni singolo Paese.



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