XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4346
Onorevoli Deputati! - L'articolo 8 della legge 8 maggio
1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani
all'estero (COMIITES), ha previsto che le elezioni per il
rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni.
Il termine per il prossimo rinnovo dei COMTTES dovrebbe
cadere il 31 dicembre 2003, a norma del decreto-legge 31 marzo
2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 122.
Si rileva ora, ad una accurata analisi dell'impatto della
regolamentazione e del contesto normativo ed operativo nel
quale le elezioni dovrebbero avere luogo nelle 116
circoscrizioni elettorali previste nel mondo, che tale termine
deve necessariamente essere ulteriormente posposto al 31 marzo
2004.
Il Governo ha, infatti, presentato al Parlamento un
disegno di legge di riforma dei COMITES che è stato già
licenziato dalla Camera dei deputati e del quale si presume
un'approvazione da parte del Senato della Repubblica in tempi
brevi; ciò non consentirà tuttavia di indire le elezioni per
il rinnovo dei COMITES entro il 31 dicembre 2003 con la nuova
legge, né sarebbe ragionevole procedere alle elezioni con la
normativa attualmente vigente, peraltro rivelatasi in
esperienze passate lacunosa, nella prospettiva dell'imminente
entrata in vigore della riforma dell'istituto. Poiché, secondo
la legge n. 205 del 1985, l'indizione deve avvenire tre mesi
prima della data fissata per le elezioni (e il citato
decreto-legge n. 52 del 2003 ha stabilito come termine ultimo
il 31 dicembre 2003), risulta evidente l'assoluta necessità ed
urgenza di differire tale termine.
E' da rilevare altresì che il disegno di legge governativo
di riforma dei COMITES innova profondamente la legge 8 maggio
1985, n. 205; non solo dà una definizione del COMITES e ne
stabilisce compiti e funzioni, configurando il rapporto con i
consolati come collaborazione e scambio positivo, ma incide
anche sostanzialmente sulle norme attualmente vigenti per le
elezioni. Viene infatti introdotta anche per i COMITES la
modalità del voto per corrispondenza, in analogia con quanto
avviene nelle consultazioni politiche e referendarie, secondo
le previsioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del
relativo regolamento di attuazione.
Un'altra novità consiste nella base anagrafica per
l'istituzione, la composizione e l'elezione dei COMITES, che
si fonda non, come previsto dalla normativa vigente, sui soli
schedari consolari, bensì sull'elenco aggiornato utilizzato
per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale, di cui
all'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 459 del 2001.
Il legislatore, nel disciplinare il voto per corrispondenza
dei cittadini italiani residenti all'estero, ha previsto
l'unificazione delle due banche dati attualmente esistenti
(l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE
integrata dagli schedari consolari) in un unico "elenco
aggiornato" dei medesimi cittadini ai fini della
predisposizione delle liste elettorali E', pertanto, evidente
che la base elettorale utilizzata per eleggere i COMTTES non
può differire da quella prevista per i rappresentanti al
Parlamento nazionale, principio che ha già trovato una prima
applicazione in occasione della consultazione referendaria del
15-16 giugno 2003.
Queste nuove norme, che si rendono necessarie per
armonizzare il sistema elettorale riferito ai cittadini
italiani residenti all'estero, non potrebbero essere applicate
nel caso si procedesse al rinnovo dei COMITES con la legge
attualmente vigente.
La prima applicazione delle norme sul voto per
corrispondenza previste dalla legge n. 459 del 2001, avvenuta,
come ricordato, nella consultazione referendaria del 15-16
giugno 2003, ha dato il via all'allineamento e all'incrocio
dei dati presenti nelle due menzionate anagrafi, l'AIRE e gli
schedari consolari, finora rimaste per troppo tempo
giustapposte e distanti fra loro. A tale fine il decreto-legge
31 marzo 2003, n. 52, che aveva precedentemente rinviato al 31
dicembre 2003 le elezioni dei COMIITES, aveva altresì
autorizzato le rappresentanze diplomatiche e consolari a
proseguire, nei limiti di spesa autorizzati e per un periodo
massimo di dodici mesi, i 384 rapporti di lavoro con personale
a contratto temporaneo, avviati presso i consolati, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n.
35, e all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n.
104.
Alla luce dell'esperienza acquisita, si rende necessario
chiarire che le rappresentanze diplomatiche e consolari
possono procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti
temporanei, nei limiti di numero e di spesa già autorizzati e
per un periodo massimo di dodici mesi. Esiste infatti la
possibilità che sulla base di alcune normative locali, cui i
contratti sono espressamente sottoposti, un loro ulteriore
rinnovo senza soluzione di continuità possa implicarne la
trasformazione in contratti a tempo indeterminato a seguito di
azioni presso i rispettivi organi giurisdizionali locali.
Di qui la necessità e l'urgenza di fornire
un'interpretazione autentica ad una norma che incide sulla
funzionalità stessa di operazioni anagrafiche che sono il
presupposto della procedura elettorale per i cittadini
italiani residenti all'estero, sia per le consultazioni
politiche e referendarie, sia per le elezioni dei COMITES.
Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
dell'erario.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Le elezioni dei COMITES dovevano essere indette, ai sensi
del combinato disposto del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
122, e dell'articolo 16 della legge n. 205 del 1985, entro la
fine del mese di settembre. Pertanto, lo strumento del
decreto-legge si rivela l'unico che consenta il differimento
del termine.
Il Governo ha infatti presentato al Parlamento un disegno
di riforma dei COMITES che e stato gia approvato dalla Camera
dei deputati e del quale si presume un'approvazione da parte
del Senato della Repubblica in tempi brevi. Ciò non consente
tuttavia di indire le elezioni per il rinnovo dei COMITES
entro il 31 dicembre 2003 con la nuova legge, né sarebbe
ragionevole procedere alle elezioni con la normativa
attualmente vigente.
Il disegno di legge di riforma incide sul procedimento
elettorale con nuove norme relative sia alla base elettorale
(non più i soli schedari consolari, ma l'elenco aggiornato di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.
459) sia alla modalità dell'espressione del voto (che avverrà
per corrispondenza). Si tratta di norme volte a rendere
omogeneo il sistema elettorale per i cittadini italiani
residenti all'estero (sia nelle consultazioni politiche e/o
referendarie, sia nelle elezioni dei COMITES), che non
potrebbero trovare applicazione se si votasse con la legge
attualmente vigente.
Poiché la nuova base elettorale dei COMITES (l'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459), presuppone una bonifica degli schedari
consolari, il citato decreto-legge n. 52 del 2003 ha
autorizzato le rappresentanze diplomatiche e consolari a
proseguire, nei limiti di spesa autorizzati e per un periodo
massimo di dodici mesi, i 384 rapporti di lavoro con personale
a contratto temporaneo, avviati presso i consolati. Alla luce
dell'esperienza acquisita, si rende necessaria
un'interpretazione autentica di tale norma, al fine di evitare
conflitti giurisdizionali in sede locale che potrebbero
risultare di pregiudizio alla funzionalità stessa di
operazioni anagrafiche, che costituiscono il presupposto della
formazione delle liste elettorali. Di qui la necessità e
l'urgenza di tale norma interpretativa.
B) Analisi del quadro normativo.
L'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha
istituito i COMITES, ha previsto che le elezioni per il
rinnovo dei comitati avvengano ogni cinque anni. Tale cadenza
in effetti nel corso delle ultime tornate è stata
frequentemente differita per ragioni di volta in volta di
natura operativa, finanziaria o a seguito di richieste delle
stesse istituzioni rappresentative dei connazionali.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
Il termine per le elezioni del 31 dicembre 2003, da
ultimo fissato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
122, viene prorogato al 31 marzo 2004.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Non si ravvisano, nel provvedimento proposto, inferenze
ed ancor meno difformità con il diritto comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni; verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali.
Non vi sono inferenze fra la normativa relativa alle
forme di rappresentanza dei connazionali e le normative
regionali. Al momento tale aspetto viene considerato parte
integrante della politica estera del Paese, competenza
esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
In ragione della norma primaria sulla quale si ritiene
necessario ed urgente intervenire, lo strumento del
decreto-legge risulta l'unica soluzione tecnica corretta.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR).
A) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
Il differimento del termine, disposto dall'articolo 1
del del decreto-legge, pospone le incombenze elettorali
derivanti dalla legge n. 205 del 1985 al periodo precedente il
mese di marzo del 2004, in cui funzionalmente si rivela
opportuno procedere all'organizzazione delle elezioni.
Seguiranno quindi le azioni usualmente realizzate dalla rete
consolare in occasione di tali elezioni:
accordi con le amministrazioni locali, statali o
substatali;
contratti di servizi e prestazioni d'opera per
garantire il corretto svolgimento della consultazione;
indizione delle votazioni; istituzione delle
commissioni elettorali.
Data la complessità di tali operazioni amministrative,
appare quanto mai necessario che esse avvengano sulla base
delle nuove modalità e procedure elettorali stabilite, a
seguito della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per le votazioni
dei cittadini italiani all'estero, anche al fine di evitare un
inutile dispendio di risorse organizzative e finanziarie nel
portare avanti due sistemi di consultazioni elettorali
differenti: quello della legge vigente (legge n. 205 del 1985)
e quello del voto per corrispondenza (legge n. 459 del 2001) e
con cui si armonizza il disegno di legge governativo di
riforma dei COMITES, attualmente all'esame parlamentare.