XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4346




        Onorevoli Deputati! - L'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMIITES), ha previsto che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni.
        Il termine per il prossimo rinnovo dei COMTTES dovrebbe cadere il 31 dicembre 2003, a norma del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
        Si rileva ora, ad una accurata analisi dell'impatto della regolamentazione e del contesto normativo ed operativo nel quale le elezioni dovrebbero avere luogo nelle 116 circoscrizioni elettorali previste nel mondo, che tale termine deve necessariamente essere ulteriormente posposto al 31 marzo 2004.
        Il Governo ha, infatti, presentato al Parlamento un disegno di legge di riforma dei COMITES che è stato già licenziato dalla Camera dei deputati e del quale si presume un'approvazione da parte del Senato della Repubblica in tempi brevi; ciò non consentirà tuttavia di indire le elezioni per il rinnovo dei COMITES entro il 31 dicembre 2003 con la nuova legge, né sarebbe ragionevole procedere alle elezioni con la normativa attualmente vigente, peraltro rivelatasi in esperienze passate lacunosa, nella prospettiva dell'imminente entrata in vigore della riforma dell'istituto. Poiché, secondo la legge n. 205 del 1985, l'indizione deve avvenire tre mesi prima della data fissata per le elezioni (e il citato decreto-legge n. 52 del 2003 ha stabilito come termine ultimo il 31 dicembre 2003), risulta evidente l'assoluta necessità ed urgenza di differire tale termine.
        E' da rilevare altresì che il disegno di legge governativo di riforma dei COMITES innova profondamente la legge 8 maggio 1985, n. 205; non solo dà una definizione del COMITES e ne stabilisce compiti e funzioni, configurando il rapporto con i consolati come collaborazione e scambio positivo, ma incide anche sostanzialmente sulle norme attualmente vigenti per le elezioni. Viene infatti introdotta anche per i COMITES la modalità del voto per corrispondenza, in analogia con quanto avviene nelle consultazioni politiche e referendarie, secondo le previsioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione.
        Un'altra novità consiste nella base anagrafica per l'istituzione, la composizione e l'elezione dei COMITES, che si fonda non, come previsto dalla normativa vigente, sui soli schedari consolari, bensì sull'elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 459 del 2001. Il legislatore, nel disciplinare il voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero, ha previsto l'unificazione delle due banche dati attualmente esistenti (l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE integrata dagli schedari consolari) in un unico "elenco aggiornato" dei medesimi cittadini ai fini della predisposizione delle liste elettorali E', pertanto, evidente che la base elettorale utilizzata per eleggere i COMTTES non può differire da quella prevista per i rappresentanti al Parlamento nazionale, principio che ha già trovato una prima applicazione in occasione della consultazione referendaria del 15-16 giugno 2003.
        Queste nuove norme, che si rendono necessarie per armonizzare il sistema elettorale riferito ai cittadini italiani residenti all'estero, non potrebbero essere applicate nel caso si procedesse al rinnovo dei COMITES con la legge attualmente vigente.
        La prima applicazione delle norme sul voto per corrispondenza previste dalla legge n. 459 del 2001, avvenuta, come ricordato, nella consultazione referendaria del 15-16 giugno 2003, ha dato il via all'allineamento e all'incrocio dei dati presenti nelle due menzionate anagrafi, l'AIRE e gli schedari consolari, finora rimaste per troppo tempo giustapposte e distanti fra loro. A tale fine il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, che aveva precedentemente rinviato al 31 dicembre 2003 le elezioni dei COMIITES, aveva altresì autorizzato le rappresentanze diplomatiche e consolari a proseguire, nei limiti di spesa autorizzati e per un periodo massimo di dodici mesi, i 384 rapporti di lavoro con personale a contratto temporaneo, avviati presso i consolati, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.
        Alla luce dell'esperienza acquisita, si rende necessario chiarire che le rappresentanze diplomatiche e consolari possono procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei, nei limiti di numero e di spesa già autorizzati e per un periodo massimo di dodici mesi. Esiste infatti la possibilità che sulla base di alcune normative locali, cui i contratti sono espressamente sottoposti, un loro ulteriore rinnovo senza soluzione di continuità possa implicarne la trasformazione in contratti a tempo indeterminato a seguito di azioni presso i rispettivi organi giurisdizionali locali.
        Di qui la necessità e l'urgenza di fornire un'interpretazione autentica ad una norma che incide sulla funzionalità stessa di operazioni anagrafiche che sono il presupposto della procedura elettorale per i cittadini italiani residenti all'estero, sia per le consultazioni politiche e referendarie, sia per le elezioni dei COMITES.
        Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'erario.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

          1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Le elezioni dei COMITES dovevano essere indette, ai sensi del combinato disposto del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, e dell'articolo 16 della legge n. 205 del 1985, entro la fine del mese di settembre. Pertanto, lo strumento del decreto-legge si rivela l'unico che consenta il differimento del termine.
          Il Governo ha infatti presentato al Parlamento un disegno di riforma dei COMITES che e stato gia approvato dalla Camera dei deputati e del quale si presume un'approvazione da parte del Senato della Repubblica in tempi brevi. Ciò non consente tuttavia di indire le elezioni per il rinnovo dei COMITES entro il 31 dicembre 2003 con la nuova legge, né sarebbe ragionevole procedere alle elezioni con la normativa attualmente vigente.
          Il disegno di legge di riforma incide sul procedimento elettorale con nuove norme relative sia alla base elettorale (non più i soli schedari consolari, ma l'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459) sia alla modalità dell'espressione del voto (che avverrà per corrispondenza). Si tratta di norme volte a rendere omogeneo il sistema elettorale per i cittadini italiani residenti all'estero (sia nelle consultazioni politiche e/o referendarie, sia nelle elezioni dei COMITES), che non potrebbero trovare applicazione se si votasse con la legge attualmente vigente.
          Poiché la nuova base elettorale dei COMITES (l'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459), presuppone una bonifica degli schedari consolari, il citato decreto-legge n. 52 del 2003 ha autorizzato le rappresentanze diplomatiche e consolari a proseguire, nei limiti di spesa autorizzati e per un periodo massimo di dodici mesi, i 384 rapporti di lavoro con personale a contratto temporaneo, avviati presso i consolati. Alla luce dell'esperienza acquisita, si rende necessaria un'interpretazione autentica di tale norma, al fine di evitare conflitti giurisdizionali in sede locale che potrebbero risultare di pregiudizio alla funzionalità stessa di operazioni anagrafiche, che costituiscono il presupposto della formazione delle liste elettorali. Di qui la necessità e l'urgenza di tale norma interpretativa.
B) Analisi del quadro normativo.

        L'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i COMITES, ha previsto che le elezioni per il rinnovo dei comitati avvengano ogni cinque anni. Tale cadenza in effetti nel corso delle ultime tornate è stata frequentemente differita per ragioni di volta in volta di natura operativa, finanziaria o a seguito di richieste delle stesse istituzioni rappresentative dei connazionali.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          
Il termine per le elezioni del 31 dicembre 2003, da ultimo fissato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, viene prorogato al 31 marzo 2004.


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          
Non si ravvisano, nel provvedimento proposto, inferenze ed ancor meno difformità con il diritto comunitario.


E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni; verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

          Non vi sono inferenze fra la normativa relativa alle forme di rappresentanza dei connazionali e le normative regionali. Al momento tale aspetto viene considerato parte integrante della politica estera del Paese, competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.


F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          In ragione della norma primaria sulla quale si ritiene necessario ed urgente intervenire, lo strumento del decreto-legge risulta l'unica soluzione tecnica corretta.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR).


A) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

            Il differimento del termine, disposto dall'articolo 1 del del decreto-legge, pospone le incombenze elettorali derivanti dalla legge n. 205 del 1985 al periodo precedente il mese di marzo del 2004, in cui funzionalmente si rivela opportuno procedere all'organizzazione delle elezioni. Seguiranno quindi le azioni usualmente realizzate dalla rete consolare in occasione di tali elezioni:

              accordi con le amministrazioni locali, statali o substatali;

              contratti di servizi e prestazioni d'opera per garantire il corretto svolgimento della consultazione;

              indizione delle votazioni; istituzione delle commissioni elettorali.

          Data la complessità di tali operazioni amministrative, appare quanto mai necessario che esse avvengano sulla base delle nuove modalità e procedure elettorali stabilite, a seguito della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per le votazioni dei cittadini italiani all'estero, anche al fine di evitare un inutile dispendio di risorse organizzative e finanziarie nel portare avanti due sistemi di consultazioni elettorali differenti: quello della legge vigente (legge n. 205 del 1985) e quello del voto per corrispondenza (legge n. 459 del 2001) e con cui si armonizza il disegno di legge governativo di riforma dei COMITES, attualmente all'esame parlamentare.




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