XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4346
Decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2003.
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il
rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i
Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed, in
particolare, l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni
per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
2001, n. 463, relativo alle elezioni dei Comitati degli
italiani all'estero;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 122, relativo al differimento dei termini per il rinnovo
dei Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
provvedere al differimento del termine previsto dall'articolo
1 del citato decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, fissato al 31
dicembre 2003, al fine di evitare la concomitanza delle
votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero con la conclusione dell'iter parlamentare del
disegno di legge di modifica della disciplina dei medesimi e
l'effettuazione di operazioni elettorali con modalità e
procedure differenziate rispetto a quelle già applicate per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini all'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per
gli italiani nel Mondo;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Rinvio delle elezioni
per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero).
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza
prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani
all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei
nuovi Comitati.
Articolo 2.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si
interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo
complessivo di trecentottantaquattro unità e i limiti di spesa
di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli
affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi
contratti temporanei per una durata massima complessiva di
dodici mesi.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.