XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4336
Onorevoli Colleghi! - Il problema della droga è un
problema annoso e mondiale che vede coinvolti interessi
economici forti e rilevanti del crimine organizzato a danno
dei giovani sprovveduti ed abbandonati a loro stessi: un
giovane italiano su tre, come risulta da recenti statistiche,
fa uso di droghe, e un consumatore su cento viene normalmente
colpito con segnalazione al prefetto, con il ritiro della
patente e con l'invio al servizio per le tossicodipendenze
(SERT) per effettuare trattamenti inefficaci.
In Italia il nostro attuale sistema, basato, a seguito
anche del referendum sulla distinzione tra droghe
pesanti e droghe leggere e che divide l'ambito del penalmente
lecito dal penalmente rilevante sulla base del dictum
"dose minima giornaliera", si è dimostrato, nei fatti,
alquanto insufficiente ed inadeguato. Questo ha creato un
vuoto normativo che bisogna necessariamente colmare!
Una campagna ideologica del "pugno duro" contro le droghe
ed i consumatori, caratterizzata dall'attacco alla riduzione
del danno e ad un sistema dei servizi con offerte terapeutiche
differenziate, disegna un orizzonte preoccupante, autoritario
e moralistico, di negazione della libertà e pluralità
terapeutica e preventiva basata sui diritti del consumatore e
sull'evidenza scientifica dei trattamenti.
Tutto ciò in aperto contrasto con le tendenze di gran
parte dei Paesi europei quali il Regno Unito, la Francia, la
Germania, il Portogallo, il Belgio, l'Olanda, l'Irlanda, la
Svizzera che, dal '90 ad oggi, hanno scelto di utilizzare
forme diverse di politica antidroga, e affrontando la
questione, come è giusto che sia, più da un punto di vista
sociale che penale e repressivo, investendo su politiche di
riduzione del danno.
Del resto la stessa compagine che aveva varato la
normativa del '90, il testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito
denominato "testo unico", fu costretta ad intervenire
d'urgenza pochi mesi dopo per alleggerire l'impatto repressivo
del testo unico, dopo che diversi consumatori si erano uccisi
in carcere dove erano detenuti con l'accusa di spaccio, perché
erano stati trovati in possesso di una quantità superiore alla
dose minima giornaliera. Per non parlare poi del problema del
sovraffollamento delle carceri che viene ad aumentare la
sofferenza di migliaia di giovani detenuti per droga.
Una politica di tipo proibizionista auspicata dall'attuale
Governo con una riforma repressiva e sanzionatoria del consumo
di droga non risolve il problema, ma incentiva maggiormente il
giro d'affari per i trafficanti di droga e per il crimine
organizzato.
Una politica di liberalizzazione e di legalizzazione, al
contrario, porterà, senza dubbio, con la somministrazione
controllata di droghe, ad una politica di prevenzione e di
riduzione del danno tale da colpire gravemente il crimine
organizzato che garantisce il multimiliardario commercio
mondiale di queste sostanze.
Solo un intervento in questo senso, che punti su
formazione, prevenzione e rete di servizi, privo di
preclusioni di carattere ideologico, risulterà veramente utile
a fronte di una politica proibizionista e sanzionatoria che
non ha mai eliminato, soprattutto in tale ambito, le cause che
generano questa grave piaga sociale e che non hanno nemmeno
ridotto il danno che essa produce, alimentando fenomeni
inquietanti di malcostume dilagante ed i casi di violenza
domestica determinati dal fatto di non aver affrontato il
problema del costo delle droghe acquistate attraverso il
"libero mercato criminale".
La proposta di legge parte da un presupposto significativo
che è la separazione del mercato della cannabis e dei
suoi derivati, da quello delle altre droghe, mediante un
regime di autorizzazione speciale rispetto al complesso delle
attività economiche inerenti a tale mercato (articolo 5) e,
pur demandando al Governo la regolamentazione di tale regime,
fissa un "paletto" alquanto significativo nel fatto che la
produzione di cannabis e derivati per autoconsumo sia
soggetta unicamente alla notifica all'autorità locale di
pubblica sicurezza, ribaltando così lo stato attuale delle
cose.
Si prevede poi l'abolizione delle sanzioni amministrative
previste dall'articolo 75 del testo unico e la modifica delle
norme del nuovo codice della strada (articolo 29) che sono
utilizzate non per colpire, giustamente, chi guida in stato di
alterazione , ma, soprattutto, chi ha fumato in passato
cannabis e derivati (i controlli delle urine non provano
uno stato di tossicodipendenza attuale).
Si prevede l'istituzione di programmi di somministrazione
controllata di eroina ai cittadini tossicodipendenti,
all'interno delle politiche di riduzione del danno (articoli 2
e 26). Tali programmi sono parte integrante delle politiche
sulle tossicodipendenze del Governo svizzero, dopo aver
superato positivamente la fase della sperimentazione, e della
politica del Governo di Francoforte che, con l'esperienza
delle "stanze di consumo" è riuscita a far diminuire,
nell'arco di un decennio, le morti per overdose dell'80 per
cento.
La proposta di legge incarica il Ministro della salute di
promuovere tali programmi nelle tre maggiori città italiane e
crea le condizioni giuridiche affinché ciascuna regione possa
istituirli a sua volta.
Viene ad essere incentivato, con adeguati stanziamenti
finanziari, tutto il complesso degli interventi di riduzione
del danno, fra cui l'istituzione dei "narcosalas" che
permettano ai consumatori di "eroina di strada" di assumerla
in condizioni igienico-sanitarie accettabili e la creazione di
"unità mobili" per l'analisi legale delle droghe sintetiche,
al fine di tutelare le migliaia di consumatori di tali
sostanze dalle speculazioni degli spacciatori.
Si favoriscono la presenza e l'attività a tutti i livelli
(centrale, regionale e locale) dei gruppi di auto-aiuto e
delle associazioni di difesa dei tossicodipendenti attraverso
l'allargamento della legge "Veronesi" sulla terapia del dolore
(legge n. 12 del 2001) anche al campo della cura delle
tossicodipendenze e lo snellimento delle procedure
burocratiche (articolo 8); l'abrogazione delle disposizioni
tendenti a restringere l'utilizzo dei trattamenti metadonici
ed il contestuale tentativo di incrementarne la praticabilità,
soprattutto all'interno degli istituti di prevenzione e
pena.
Sono infine importanti da sottolineare, come altrettanti
punti salienti della proposta la massima pubblicizzazione dei
dati elaborati dalle amministrazioni in materia tramite l'uso
dell'informatica; i controlli sull'organizzazione e
sull'attività delle comunità terapeutiche per evitare le
situazioni di sfruttamento degli ospiti all'interno; lo
sfrondamento dal testo unico di quelle norme ormai superate e
la contestuale richiesta al Governo di un nuovo testo di
coordinamento.