XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4336
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
di seguito denominato "testo unico", sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Il
Comitato si avvale dell'apporto della Consulta degli esperti e
degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui
all'articolo 132";
b) alla lettera c) del comma 8, dopo la
parola: "metadone" sono inserite le seguenti: "negli istituti
di prevenzione e pena";
c) al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"h-bis) sull'attuazione del trasferimento al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte
dall'amministrazione penitenziaria nei settori della
prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti,
ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230";
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati
dall'Osservatorio sono pubblici, disponibili su INTERNET e
allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo
131";
e) i commi 16, 17 e 18 sono abrogati.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
"h) promuove, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e di intesa con le regioni,
gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e
sanitari derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti e
psicotrope di cui all'articolo 133; in particolare, promuove
la creazione a Milano, Roma e Napoli di centri medici per la
somministrazione controllata di eroina; l'attività di tali
centri è regolata da apposito regolamento adottato con decreto
dello stesso Ministro della salute";
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) sovrintende all'integrazione e al
coordinamento del presente testo unico con la legge 30 marzo
2001, n. 125".
Art. 3.
1. All'articolo 3 del testo unico è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed
elaborati dal Servizio centrale sono pubblici, disponibili su
INTERNET e allegati alla relazione al Parlamento di cui
all'articolo 131"
Art. 4.
1. All'articolo 15 del testo unico è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. I dati di cui al comma 1 sono pubblici e
disponibili su INTERNETu".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 17 del testo unico, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - (Regime speciale di autorizzazione
per le sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo
14. Impiego terapeutico). - 1. In deroga a quanto previsto
dal presente testo unico, è previsto un regime di
autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio e il controllo sui
cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la
documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione,
l'esportazione e il transito delle piante di canapa indiana e
delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo
14. In particolare, la coltivazione di canapa indiana per
consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale
autorità di pubblica sicurezza. Le disposizioni attuative del
regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito
regolamento emanato, con proprio decreto, dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. Con decreto del Ministro della salute è
regolamentato l'impiego terapeutico delle sostanze incluse
nella tabella II di cui all'articolo 14.
3. Chiunque coltiva, produce, fabbrica, impiega,
commercia, controlla cicli di produzione e materie prime,
custodisce, distribuisce, importa, esporta, organizza il
transito delle sostanze incluse nella tabella II di cui
all'articolo 14 senza ottemperare alle disposizioni previste
dai commi 1 o 2 del presente articolo è soggetto alle sanzioni
di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 73".
Art. 6.
1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni e le concessioni previste
dagli articoli 17 e 17-bis possono essere accordate
soltanto ad enti o imprese il cui titolare, o legale
rappresentante se trattasi di società, non sia stato
condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei
reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice
penale, nonché 73 e 74 del presente testo unico, ovvero nei
cui confronti non sia stata disposta, con provvedimento anche
non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi
requisiti negativi deve possedere il direttore tecnico
dell'azienda".
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico, le parole:
"di piante di canapa indiana," e ", II" sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo
34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36,
ai commi 1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1, lettera d),
dell'articolo 41, al comma 1 dell'articolo 42, ai commi 1, 4 e
5 dell'articolo 43, ai commi 1 e 2 dell'articolo 45, al comma
9 dell'articolo 50, ai commi 1 e 2 dell'articolo 54, ai commi
1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 60, al comma 1
dell'articolo 61, al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1
dell'articolo 63, al comma 1 dell'articolo 65, al comma 1
dell'articolo 66 e al comma 1 dell'articolo 123 del testo
unico le parole: "II,", "e II" e ", II e" sono soppresse.
3. Al comma 3 dell'articolo 54 del testo unico le parole:
"per la resina di canape e" e "per la canapa indiana," sono
soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2
dell'articolo 75, al comma 1 dell'articolo 79 e al comma 4
dell'articolo 82 del testo unico le parole: "alle tabelle II e
IV previste" e "nelle tabelle II e IV previste" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "alla tabella IV
prevista" e "nella tabella IV prevista".
Art. 8.
1. Al comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico,
le parole: ", ad esclusione del trattamento domiciliare degli
stati di tossicodipendenza da oppiacei" sono sostituite dalle
seguenti: "e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti
da stati di tossicodipendenza da oppiacei".
2. I commi 2 e 4 dell'articolo 42 del testo unico sono
abrogati.
3. All'articolo 43 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: ", ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei," sono sostituite dalle
seguenti: "e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza
da oppiacei";
b) al comma 5-ter, le parole: ", ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei" sono sostituite dalle seguenti:
"e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da
oppiacei".
4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto
il seguente periodo: "Rispetto alle sostanze e alle
preparazioni di cui alla tabella II del citato articolo 14,
per persona minore si intende persona minore di sedici
anni".
Art. 9.
1. Gli articoli 64, 75 e 83 del testo unico sono
abrogati.
Art. 10.
1. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico, e
successive modificazioni, le parole: ", debitamente prescritti
secondo le necessità di cura in relazione alle particolari
condizioni patologiche del soggetto" sono soppresse.
Art. 11.
1. Al comma 3 dell'articolo 96 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed in collaborazione con i servizi
sanitari interni dei medesimi istituti" sono soppresse;
b) dopo la parola: "alcoolisti" sono aggiunte le
seguenti: ", ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230".
Art. 12.
1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministero della pubblica
istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali,";
b) dopo le parole: "sostanze stupefacenti o
psicotrope," sono inserite le seguenti: "dall'abuso di
farmaci,".
Art. 13.
1. Al comma 5 dell'articolo 105 del testo unico, le
parole: ", nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme,"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'alcoolismo, dal
tabagismo, dall'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla
gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,".
Art. 14.
1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le
parole: "prevenzione delle tossicodipendenze," sono inserite
le seguenti: "dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di
farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno
criminale del narcotraffico,".
Art. 15.
1. Al comma 2 dell'articolo 107 del testo unico, le
parole: "sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze
stupefacenti o psicotrope" sono sostituite dalle seguenti:
"sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del
narcotraffico".
Art. 16.
1. All' articolo 113 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni di prevenzione contro l'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la
cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono
esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, secondo i princìpi del presente testo unico e
della legge 30 marzo 2001, n. 125";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Presso ogni regione e provincia autonoma è
istituita una commissione regionale o provinciale sulle
tossicodipendenze con compiti di consulenza e di supporto alle
attività di competenza delle regioni e delle province autonome
sanitarie locali e dei comuni in materia di prevenzione, cura
e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle
alcooldipendenze. I componenti della commissione regionale o
provinciale sulle tossicodipendenze sono scelti tra i
funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli
esperti nei diversi settori coinvolti, tra i rappresentanti
delle maggiori cooperative sociali e delle organizzazioni di
volontariato operanti nella regione o provincia autonoma,
nonché tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e
di difesa dei cittadini tossicodipendenti".
Art. 17.
1. Il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico è
abrogato.
Art. 18.
1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) disponibilità di locali e attrezzature
adeguati al tipo di attività prescelta, secondo gli
standard previsti con atto di intesa tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45";
b) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) personale sufficiente e adeguato allo
svolgimento delle attività di riabilitazione e di
reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo
gli organici ed i profili professionali previsti con atto di
intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18
febbraio 1999, n. 45".
Art. 19.
1. All'articolo 120 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque fa uso personale di sostanze
stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi
pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio
nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un
programma terapeutico e socio-riabilitativo";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Con proprio decreto il Ministro della
salute detta norme per la rilevazione statistica dei casi di
tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture
socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze,
al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi
terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di
somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti
e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma
anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le schede
sanitarie di cui al comma 8, e devono essere inviati
all'azienda sanitaria locale e alla regione o provincia
autonoma territorialmente competente per l'attività del medico
o della struttura sanitaria";
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. E' fatta sempre salva la possibilità da
parte della persona tossicodipendente di interrompere il
programma individuale di cura e riabilitazione, anche se
condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e
di cambiare medico curante, servizio per le tossicodipendenze
o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di
competenza territoriale".
Art. 20.
1. All'articolo 121 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "o il prefetto nel corso
del procedimento" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: ", nell'ipotesi di cui
al comma 2," sono soppresse.
Art. 21.
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 122 del
testo unico, le parole: ", in casi di riconosciuta necessità
ed urgenza," sono soppresse.
Art. 22.
1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico, sono
aggiunti i seguenti periodi: "Per i periodi di assenza dal
lavoro per cura o riabilitazione dello stato di
tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che
in struttura privata di un ente ausiliario, sono accreditati,
dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi
figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che
attesta il periodo di copertura deve essere sottoscritto dal
responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo
di cui all'articolo 120".
Art. 23.
1. All'articolo 127 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi:
"Gli enti ausiliari e le organizzazioni di volontariato che a
qualsiasi titolo presentano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, alle regioni, alle provincie, alle aziende
sanitarie locali e ai comuni richiesta di finanziamento per
progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza devono corredare le domande con i seguenti
documenti: nome, cognome e dati anagrafici completi del
responsabile legale dell'ente o dell'organizzazione e del
responsabile del progetto; relazione analitica sugli
obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di
intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da
recuperare, sul personale volontario e non volontario a
disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di
intervento; bilancio di previsione del progetto, con
l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento;
bilancio consuntivo dell'ente o dell'organizzazione per l'anno
precedente e bilancio preventivo per l'anno corrente, redatti
secondo un modello approvato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali per i progetti finanziati dal
Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del
presidente della giunta regionale per i progetti finanziati da
regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali e altri
enti locali. Gli enti destinatari delle suddette domande
possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione
di ulteriore documentazione";
b) al comma 4 le parole: ",con particolare
riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei
quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi" sono soppresse
ed è aggiunto il seguente periodo: "Nell'esame dei progetti è
criterio di priorità quello della realizzazione di interventi
volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti
dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi
dell'articolo 133";
c) alla lettera a) del comma 5, dopo la
parola: "prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di
incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133"; e le
parole: "sul territorio nazionale" sono soppresse;
d) alla lettera a) del comma 7, dopo le
parole: "riduzione del danno" sono inserite le seguenti: "di
cui all'articolo 133"; e le parole: "purché finalizzati al
recupero psico-fisico della persona" sono soppresse;
e) il comma 8 è abrogato.
Art. 24.
1. Al comma 3 dell'articolo 128 del testo unico, le
parole: "di cui all'articolo 132 e, in ogni caso, sono
destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al
Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1".
Art. 25.
1. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, e
successive modificazioni, dopo le parole: "comprovata
professionalità" sono inserite le seguenti: "rappresentanti
delle associazioni di auto-aiuto e delle associazioni di
difesa dei cittadini tossicodipendenti,".
Art. 26.
1. L'articolo 133 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 133. - (Interventi finalizzati alla riduzione dei
danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze
stupefacenti o psicotrope illegali o legali).- 1. Il
Ministero della salute, d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, promuove iniziative volte alla
riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo
di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con
particolare riferimento alle persone che consumano sostanze
tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra
l'altro, garantire: la offerta di pronta accoglienza per
consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa
dimora, mediante piccole strutture che diano residenza,
informazione, assistenza sociale e sanitaria, distribuzione di
sostanze sostitutive e servizi per le esigenze di vita
primarie dei soggetti ospitati; la creazione di "unità di
strada" per il contatto dei tossicodipendenti sommersi; la
creazione di "unità di strada" per l'analisi legale delle
droghe sintetiche davanti a discoteche e a luoghi di ritrovo
dei consumatori; la creazione di "narcosalas"; la
somministrazione controllata di eroina a cittadini
tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità
stabilite dalle regioni, in deroga al regime autorizzativo
previsto dal presente testo unico e fatto salvo quanto
previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2;
la realizzazione di programmi di prevenzione e di informazione
delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con
particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso
iniziative per la diffusione di preservativi e l'uso non
promiscuo di siringhe.
3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al
presente articolo concorre personale sanitario e
socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi
previsti e realizzati dalle regioni in accordo con le aziende
sanitarie locali e con i servizi sociali gestiti in forma
diretta dai comuni.
4. Il Ministero della salute e le regioni possono
realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche
avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato,
associazioni di auto-aiuto, associazioni di difesa dei
cittadini tossicodipendenti, la cui preparazione ed esperienza
nel settore siano specifiche e comprovate.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo, oltre ai fondi di cui all'articolo 127, è
stanziato un fondo straordinario per gli anni 2003, 2004 e
2005 determinato in 51.646 milioni di euro annui.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Art. 27.
1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 134. - (Regolamentazione del lavoro degli ospiti
di comunità e strutture per la cura e la riabilitazione)-
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, provvede alla regolamentazione del lavoro
degli ospiti di comunità e strutture per la cura e la
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da
enti pubblici, privati o da enti ausiliari, con particolare
riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione,
comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività
fonte di reddito per gli enti medesimi".
Art. 28.
1. L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 135. - (Visite di controllo) - 1. I
deputati e i senatori della Repubblica, i Ministri della
Repubblica, i consiglieri regionali e i consiglieri
provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano,
gli assessori regionali e gli assessori provinciali delle
province autonome, nell'ambito territoriale di propria
competenza, hanno libero accesso alle strutture di cura e
riabilitazione iscritte negli albi di cui all'articolo 116,
per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto
della normativa nazionale, regionale e delle province autonome
di riferimento.
2. Nello svolgimento delle loro competenze i
soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto
del diritto alla riservatezza su fatti o notizie che
riguardano singole persone".
Art. 29.
1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di incidente o quando si ha
ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia
stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in
atto del conducente, con le modalità stabilite con decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno
e delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora
dall'accertamento risulti uno stato di alterazione fisica e
psichica in atto, il conducente è soggetto alle sanzioni di
cui al comma 2 dell'articolo n. 186";
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Si applicano le disposizioni del comma 3
dell'articolo 186".
2. L'articolo 380 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, è abrogato.
Art. 30.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
è adottato il testo coordinato del testo unico e delle norme
di modifica ed integrazione al testo unico contenute nella
presente legge.
Art. 31.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana il
regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis del
testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
2. Il Ministro della salute adotta il regolamento di cui
alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del testo
unico, come sostituita dall'articolo 2 della presente legge,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
3. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge.
4. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al
comma 4-bis dell'articolo 120 del testo unico,
introdotto dall'articolo 19 della presente legge, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
5. La costituzione o la ricostituzione di commissioni
statali o regionali, ai sensi della presente legge, avviene
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i
presidenti delle giunte regionali emanano i decreti di cui al
comma 3 dell'articolo 127 del testo unico, come modificato
dall'articolo 23 della presente legge, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana
il decreto di cui all'articolo 134, comma 1, del testo unico,
come sostituito dall'articolo 27 della presente legge, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
8. Il Ministro della salute emana il decreto di cui
all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come da ultimo sostituto dall'articolo 29 della
presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge.