XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4331




        Onorevoli Colleghi! - Giova ricordare che, in data 11 maggio 2000, in occasione dell'approvazione al Senato della Repubblica di un provvedimento riguardante "Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra", il Governo accolse un ordine del giorno a firma del senatore Vegas, votato all'unanimità, con il quale si impegnava il Governo stesso a reperire in sede di legge finanziaria 2001 le risorse necessarie per "elevare in maniera significativa l'assegno supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra".
        Ciò nonostante il Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002 approvava il disegno di legge atto Senato n. 1319 con il quale, inspiegabilmente, ignorava il sopra citato ordine del giorno a pieno danno delle vedove dei grandi invalidi di guerra il cui assegno supplementare non trovava in questo testo alcuna considerazione.
        Con tale provvedimento, infatti, sono previsti miglioramenti di oltre il 30 per cento sui trattamenti pensionistici indiretti (tabella N), riservati alle vedove di invalidi ascritti dalla seconda alla sesta categoria della tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, vedove che certamente poco hanno subìto i riflessi dell'invalidità del dante causa.
        Si consideri al riguardo quali sono le invalidità che danno diritto alla pensione dalla seconda alla sesta categoria per comprendere pienamente quanto affermato. Citiamo, ad esempio, l'invalido di guerra ascritto alla sesta categoria della tabella A per l'anchilosi di un gomito o l'amputazione delle ultime tre dita di una mano per immaginare quale bisogno di assistenza o anche quali problemi obiettivi abbia creato alla di lui moglie al punto da riconoscere alla medesima un risarcimento di reversibilità. Di ciò si tenga conto a fronte della situazione di una vedova di un grande invalido, ad esempio, di un cieco amputato degli arti superiori o di un soggetto amputato dei quattro arti, la quale per assisterlo gli ha dedicato la propria esistenza con rinunce di vario genere e l'impossibilità di crearsi una propria indipendenza economica.
        Si comprenderà, quindi, come alla morte del grande invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà economiche, essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro che di una pensione ordinaria di reversibilità e senza neppure avere la prospettiva, data l'avanzata età, di accedere ad un qualsiasi impiego.
        Orbene, con la presente proposta di legge si intende dare piena attuazione al richiamato ordine del giorno nonché all'impegno solennemente assunto dalla VI Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica condiviso dal Governo in sede di approvazione del disegno di legge citato, di reperire ulteriori risorse nella legge finanziaria 2004 finalizzate esclusivamente ai miglioramenti pensionistici in favore dei grandi invalidi di guerra e in particolare in favore delle loro vedove.
        Onorevoli colleghi, passiamo ora ad un esame sintetico dell'articolato della presente proposta di legge.
        Con l'articolo 1 si propone di elevare l'assegno supplementare spettante alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi di guerra dal 50 per cento al 55 per cento per l'anno 2004 e dal 55 per cento al 60 per cento per l'anno 2005 dell'assegno di superinvalidità goduto in vita dal dante causa.
        Con l'articolo 2 si vuole istituire un assegno speciale pari al 60 per cento degli assegni di cumulo percepiti in vita dal grande invalido. Ciò risponde all'esigenza di offrire ai superstiti un trattamento differenziato a seconda di una più o meno gravosa assistenza prestata in vita al grande invalido conseguente alle diverse infermità o mutilazioni di cui lo stesso era portatore.
        Con il comma 1 dell'articolo 3 si vuole ripristinare un trattamento speciale temporaneo, limitato ad un anno, per le vedove e gli orfani totalmente inabili dei grandi invalidi deceduti dopo l'entrata in vigore della legge. Trattamento già previsto nella normativa precedente ed inopinatamente soppresso dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, senza alcuna plausibile motivazione e contro ogni ragione di equità. Tragica è infatti la condizione in cui vengono attualmente lasciate le famiglie dei grandi invalidi deceduti proprio nel momento di maggior bisogno e difficoltà.
        Con l'articolo 4 si intende estendere il trattamento vedovile al familiare, o ad altra persona convivente con il grande invalido, che per ragioni diverse non sia stato in grado di formarsi una famiglia sempre che tali soggetti dimostrino di avergli prestato assistenza in vita.
        Difatti sconcerta dover rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, a tali soggetti non venga riconosciuta alcuna forma di pensione reversibile.
        Onorevoli colleghi, fermamente convinta dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente, e spesso all'unanimità, assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensione di guerra indiretta e con l'auspicio che vengano accolte le loro legittime aspettative, chiedo un'approvazione rapida e condivisa della presente proposta di legge.




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