XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4331
Onorevoli Colleghi! - Giova ricordare che, in data 11
maggio 2000, in occasione dell'approvazione al Senato della
Repubblica di un provvedimento riguardante "Disposizioni varie
in materia di pensioni di guerra", il Governo accolse un
ordine del giorno a firma del senatore Vegas, votato
all'unanimità, con il quale si impegnava il Governo stesso a
reperire in sede di legge finanziaria 2001 le risorse
necessarie per "elevare in maniera significativa l'assegno
supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di
guerra".
Ciò nonostante il Senato della Repubblica in data 24
luglio 2002 approvava il disegno di legge atto Senato n. 1319
con il quale, inspiegabilmente, ignorava il sopra citato
ordine del giorno a pieno danno delle vedove dei grandi
invalidi di guerra il cui assegno supplementare non trovava in
questo testo alcuna considerazione.
Con tale provvedimento, infatti, sono previsti
miglioramenti di oltre il 30 per cento sui trattamenti
pensionistici indiretti (tabella N), riservati alle vedove di
invalidi ascritti dalla seconda alla sesta categoria della
tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive
modificazioni, vedove che certamente poco hanno subìto i
riflessi dell'invalidità del dante causa.
Si consideri al riguardo quali sono le invalidità che
danno diritto alla pensione dalla seconda alla sesta categoria
per comprendere pienamente quanto affermato. Citiamo, ad
esempio, l'invalido di guerra ascritto alla sesta categoria
della tabella A per l'anchilosi di un gomito o l'amputazione
delle ultime tre dita di una mano per immaginare quale bisogno
di assistenza o anche quali problemi obiettivi abbia creato
alla di lui moglie al punto da riconoscere alla medesima un
risarcimento di reversibilità. Di ciò si tenga conto a fronte
della situazione di una vedova di un grande invalido, ad
esempio, di un cieco amputato degli arti superiori o di un
soggetto amputato dei quattro arti, la quale per assisterlo
gli ha dedicato la propria esistenza con rinunce di vario
genere e l'impossibilità di crearsi una propria indipendenza
economica.
Si comprenderà, quindi, come alla morte del grande
invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà
economiche, essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro
che di una pensione ordinaria di reversibilità e senza neppure
avere la prospettiva, data l'avanzata età, di accedere ad un
qualsiasi impiego.
Orbene, con la presente proposta di legge si intende dare
piena attuazione al richiamato ordine del giorno nonché
all'impegno solennemente assunto dalla VI Commissione finanze
e tesoro del Senato della Repubblica condiviso dal Governo in
sede di approvazione del disegno di legge citato, di reperire
ulteriori risorse nella legge finanziaria 2004 finalizzate
esclusivamente ai miglioramenti pensionistici in favore dei
grandi invalidi di guerra e in particolare in favore delle
loro vedove.
Onorevoli colleghi, passiamo ora ad un esame sintetico
dell'articolato della presente proposta di legge.
Con l'articolo 1 si propone di elevare l'assegno
supplementare spettante alle vedove e agli orfani dei grandi
invalidi di guerra dal 50 per cento al 55 per cento per l'anno
2004 e dal 55 per cento al 60 per cento per l'anno 2005
dell'assegno di superinvalidità goduto in vita dal dante
causa.
Con l'articolo 2 si vuole istituire un assegno speciale
pari al 60 per cento degli assegni di cumulo percepiti in vita
dal grande invalido. Ciò risponde all'esigenza di offrire ai
superstiti un trattamento differenziato a seconda di una più o
meno gravosa assistenza prestata in vita al grande invalido
conseguente alle diverse infermità o mutilazioni di cui lo
stesso era portatore.
Con il comma 1 dell'articolo 3 si vuole ripristinare un
trattamento speciale temporaneo, limitato ad un anno, per le
vedove e gli orfani totalmente inabili dei grandi invalidi
deceduti dopo l'entrata in vigore della legge. Trattamento già
previsto nella normativa precedente ed inopinatamente
soppresso dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni,
senza alcuna plausibile motivazione e contro ogni ragione di
equità. Tragica è infatti la condizione in cui vengono
attualmente lasciate le famiglie dei grandi invalidi deceduti
proprio nel momento di maggior bisogno e difficoltà.
Con l'articolo 4 si intende estendere il trattamento
vedovile al familiare, o ad altra persona convivente con il
grande invalido, che per ragioni diverse non sia stato in
grado di formarsi una famiglia sempre che tali soggetti
dimostrino di avergli prestato assistenza in vita.
Difatti sconcerta dover rilevare come, a differenza di
quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti,
dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli
invalidi dalla seconda all'ottava categoria, a tali soggetti
non venga riconosciuta alcuna forma di pensione
reversibile.
Onorevoli colleghi, fermamente convinta dell'esigenza di
tener fede agli impegni solennemente, e spesso all'unanimità,
assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensione
di guerra indiretta e con l'auspicio che vengano accolte le
loro legittime aspettative, chiedo un'approvazione rapida e
condivisa della presente proposta di legge.