XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4331
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Assegno supplementare).
1. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle
vedove e agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui
all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle norma in
materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, è eleavato dal 50 per cento al 55
per cento dal 1^ gennaio 2004 e dal 55 per cento al 60 per
cento dal 1^ gennaio 2005.
Art. 2.
(Assegno speciale).
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge
è riconosciuto, in aggiunta al trattamento di tabella G e
all'assegno supplementare, un assegno speciale pari al 60 per
cento degli assegni di cumulo, di cui alla tabella F allegata
al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, fruiti in vita dal grande invalido, da
liquidare nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1^
gennaio 2004 e il restante 30 per cento a decorrere dal 1^
gennaio 2005.
Art. 3.
(Trattamento speciale).
1. Alla vedova e agli orfani del pensionato di guerra
riconosciuto grande invalido ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, deceduto, per qualunque causa,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, spetta per un anno un trattamento speciale di importo
pari a quello complessivo percepito in vita dal dante causa,
compresi i relativi assegni accessori eccetto l'indennità di
accompagnamento di cui all'articolo 21, primo comma, dal
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, e all'articolo 3 della legge 6
ottobre 1986, n. 656.
2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, agli
aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto
dalla legislazione vigente in materia.
Art. 4.
(Familiare convivente).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il trattamento di reversibilità previsto in
favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi di
guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al
familiare o ad altra persona convivente che dimostra di aver
provveduto, negli ultimi tre anni, all'assistenza del grande
invalido.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10.492.977 euro per l'anno 2004 e a 20.985.954
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.