XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4331




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Assegno supplementare).

        1. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle norma in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è eleavato dal 50 per cento al 55 per cento dal 1^ gennaio 2004 e dal 55 per cento al 60 per cento dal 1^ gennaio 2005.


Art. 2.

(Assegno speciale).

        1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge è riconosciuto, in aggiunta al trattamento di tabella G e all'assegno supplementare, un assegno speciale pari al 60 per cento degli assegni di cumulo, di cui alla tabella F allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fruiti in vita dal grande invalido, da liquidare nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 2004 e il restante 30 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 2005.


Art. 3.

(Trattamento speciale).

        1. Alla vedova e agli orfani del pensionato di guerra riconosciuto grande invalido ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, deceduto, per qualunque causa, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta per un anno un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori eccetto l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 21, primo comma, dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e all'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
        2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla legislazione vigente in materia.


Art. 4.

(Familiare convivente).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento di reversibilità previsto in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostra di aver provveduto, negli ultimi tre anni, all'assistenza del grande invalido.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.492.977 euro per l'anno 2004 e a 20.985.954 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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