XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4330




        Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nell'istituire i nuovi ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente delle Forze armate non ha conseguito la piena equiordinazione delle carriere nell'ambito del comparto della sicurezza e della difesa, così come stabiliva il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216. Ciò a causa del diverso regime transitorio applicato al ruolo dei marescialli delle Forze armate. Infatti, mentre nel ruolo degli ispettori delle Forze di polizia è stato possibile attribuire avanzamenti fino a due gradi successivi, nel corrispondente ruolo dei marescialli l'articolo 34 dell'anzidetto decreto legislativo n. 196 del 1995 ha consentito l'attribuzione, mediamente, di un solo grado.
        Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 196 del 1995, ha previsto una serie di norme a beneficio del personale che ha consentito di eliminare parzialmente, e solo dal punto di vista economico, i disallineamenti prodotti dalla diversità delle norme transitorie a suo tempo applicate.
        Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, riguardanti il personale non direttivo dell'Arma dei carabinieri, ha fissato le promozioni annuali a maresciallo aiutante (grado apicale del ruolo degli ispettori) nel numero massimo di 1/30 del personale in organico del ruolo ispettori, confermando peraltro condizioni di avanzamento più favorevoli rispetto a quelle esistenti nei ruoli paritetici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
        Con la legge 29 marzo 2001, n. 86, è stato previsto il passaggio dall'attuale sistema dei livelli retributivi al nuovo sistema dei parametri stipendiali, tenendo conto delle esistenti posizioni di stato e di carriera del personale nell'ambito del comparto sicurezza. Tale passaggio provocherà, in mancanza di adeguati interventi, il consolidamento dei disallineamenti esistenti tra i ruoli paritetici delle Forze armate e delle Forze di polizia. Occorre sanare detti disallineamenti mediante l'introduzione di opportuni emendamenti e integrazioni al citato decreto legislativo n. 196 del 1995, tendenti a riallineare le posizioni di carriera del personale iscritto nei ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica in servizio alla data del l^ settembre 1995 e inquadrato nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del predetto decreto legislativo, con quelle del personale dei ruoli delle Forze di polizia. Tali emendamenti e integrazioni dovranno altresì tendere al conseguimento di eguali condizioni di avanzamento al grado apicale dei ruoli di appartenenza.
        L'armonizzazione dovrà essere realizzata evitando comunque il verificarsi di disallineamenti nel grado a danno del personale delle Forze di polizia, e fermo restando che le valutazioni già effettuate e i giudizi di idoneità già riportati dal personale delle Forze armate dovranno conservare la loro validità ai fini dei successivi avanzamenti. Gli effetti economici dell'armonizzazione dovranno decorrere dal l^ gennaio 2003, anche nel caso che il passaggio dal sistema dei livelli retributivi a quello dei parametri stipendiali abbia luogo prima del conseguimento del riallineamento delle carriere.
        In stretta correlazione con tali problemi vi è anche la situazione che riguarda quei militari arruolati tra gli anni 1989 e 1993 ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Infatti le leggi successive hanno modificato totalmente la disciplina del reclutamento degli organici e dell'avanzamento di quello che fino al quel momento era stato il ruolo dei sottoufficiali, che era un ruolo unico dove si veniva reclutati da allievi e successivamente promossi ai gradi di sergente, sergente maggiore, maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore aiutante. Le norme entrate in vigore nel 1995 non hanno tenuto conto di questa legittima aspettativa alla carriera nel ruolo unico e hanno rinchiuso il personale che era già stato arruolato in un nuovo ruolo - quello dei sergenti - azzerando inoltre l'anzianità già maturata da ognuno di loro.
        Tutto ciò ha creato sperequazioni, sia rispetto alle aspettative, sia nei confronti del personale arruolato direttamente con le nuove norme nel ruolo di sergente, che ha finito addirittura per percepire trattamenti economici superiori ai colleghi più anziani di anni. Siamo in presenza di una situazione vissuta da questi giovani militari come frustrante e ingiusta. Le norme che proponiamo alla discussione parlamentare si ripromettono di porvi rimedio.
        La presente proposta di legge prevede modifiche alle norme che disciplinano il profilo di carriera dei volontari, le condizioni di reimpiego e il transito nel ruolo dei sergenti, migliorandone lo stato giuridico e le condizioni di avanzamento.




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