XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4330
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, nell'istituire i nuovi ruoli dei marescialli,
dei sergenti e dei volontari in servizio permanente delle
Forze armate non ha conseguito la piena equiordinazione delle
carriere nell'ambito del comparto della sicurezza e della
difesa, così come stabiliva il decreto-legge 7 gennaio 1992,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992,
n. 216. Ciò a causa del diverso regime transitorio applicato
al ruolo dei marescialli delle Forze armate. Infatti, mentre
nel ruolo degli ispettori delle Forze di polizia è stato
possibile attribuire avanzamenti fino a due gradi successivi,
nel corrispondente ruolo dei marescialli l'articolo 34
dell'anzidetto decreto legislativo n. 196 del 1995 ha
consentito l'attribuzione, mediamente, di un solo grado.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
n. 196 del 1995, ha previsto una serie di norme a beneficio
del personale che ha consentito di eliminare parzialmente, e
solo dal punto di vista economico, i disallineamenti prodotti
dalla diversità delle norme transitorie a suo tempo
applicate.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, riguardanti il personale non direttivo
dell'Arma dei carabinieri, ha fissato le promozioni annuali a
maresciallo aiutante (grado apicale del ruolo degli ispettori)
nel numero massimo di 1/30 del personale in organico del ruolo
ispettori, confermando peraltro condizioni di avanzamento più
favorevoli rispetto a quelle esistenti nei ruoli paritetici
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Con la legge 29 marzo 2001, n. 86, è stato previsto il
passaggio dall'attuale sistema dei livelli retributivi al
nuovo sistema dei parametri stipendiali, tenendo conto delle
esistenti posizioni di stato e di carriera del personale
nell'ambito del comparto sicurezza. Tale passaggio provocherà,
in mancanza di adeguati interventi, il consolidamento dei
disallineamenti esistenti tra i ruoli paritetici delle Forze
armate e delle Forze di polizia. Occorre sanare detti
disallineamenti mediante l'introduzione di opportuni
emendamenti e integrazioni al citato decreto legislativo n.
196 del 1995, tendenti a riallineare le posizioni di carriera
del personale iscritto nei ruoli dei marescialli
dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica in servizio
alla data del l^ settembre 1995 e inquadrato nel ruolo dei
marescialli ai sensi dell'articolo 34 del predetto decreto
legislativo, con quelle del personale dei ruoli delle Forze di
polizia. Tali emendamenti e integrazioni dovranno altresì
tendere al conseguimento di eguali condizioni di avanzamento
al grado apicale dei ruoli di appartenenza.
L'armonizzazione dovrà essere realizzata evitando comunque
il verificarsi di disallineamenti nel grado a danno del
personale delle Forze di polizia, e fermo restando che le
valutazioni già effettuate e i giudizi di idoneità già
riportati dal personale delle Forze armate dovranno conservare
la loro validità ai fini dei successivi avanzamenti. Gli
effetti economici dell'armonizzazione dovranno decorrere dal
l^ gennaio 2003, anche nel caso che il passaggio dal sistema
dei livelli retributivi a quello dei parametri stipendiali
abbia luogo prima del conseguimento del riallineamento delle
carriere.
In stretta correlazione con tali problemi vi è anche la
situazione che riguarda quei militari arruolati tra gli anni
1989 e 1993 ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Infatti le leggi successive hanno modificato totalmente la
disciplina del reclutamento degli organici e dell'avanzamento
di quello che fino al quel momento era stato il ruolo dei
sottoufficiali, che era un ruolo unico dove si veniva
reclutati da allievi e successivamente promossi ai gradi di
sergente, sergente maggiore, maresciallo, maresciallo
ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore aiutante. Le
norme entrate in vigore nel 1995 non hanno tenuto conto di
questa legittima aspettativa alla carriera nel ruolo unico e
hanno rinchiuso il personale che era già stato arruolato in un
nuovo ruolo - quello dei sergenti - azzerando inoltre
l'anzianità già maturata da ognuno di loro.
Tutto ciò ha creato sperequazioni, sia rispetto alle
aspettative, sia nei confronti del personale arruolato
direttamente con le nuove norme nel ruolo di sergente, che ha
finito addirittura per percepire trattamenti economici
superiori ai colleghi più anziani di anni. Siamo in presenza
di una situazione vissuta da questi giovani militari come
frustrante e ingiusta. Le norme che proponiamo alla
discussione parlamentare si ripromettono di porvi rimedio.
La presente proposta di legge prevede modifiche alle norme
che disciplinano il profilo di carriera dei volontari, le
condizioni di reimpiego e il transito nel ruolo dei sergenti,
migliorandone lo stato giuridico e le condizioni di
avanzamento.