XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4330




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Riallineamento del ruolo dei marescialli).

        1. I sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono inquadrati, in ordine di ruolo, nei gradi previsti dalle tabelle A/1, A/2 e A/3 allegate alla presente legge, a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
        2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, ai soli fini giuridici, secondo le decorrenze indicate nelle tabelle A/1, A/2 e A/3 allegate alla presente legge.
        3. Al fine di evitare scavalcamenti in ruolo, il personale inquadrato in un determinato grado, ai sensi del comma 1, prende posto nel ruolo dopo il personale già promosso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni. Ai marescialli capi inquadrati nel grado di primo maresciallo previo giudizio di idoneità da parte delle commissioni permanenti di valutazione di cui all'articolo 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, secondo quanto previsto dalla tabella A/1 allegata alla presente legge, l'anzianità assoluta nel grado di provenienza è aumentata, ai soli fini giuridici, di cinque anni.
        4. Il personale inquadrato nel grado superiore, ai sensi del comma l del presente articolo, è escluso dalla valutazione di cui all'aliquota di avanzamento definita al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
        5. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, incluso nell'aliquota di avanzamento definita al 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è inquadrato, qualora non ancora valutato, nel grado superiore con riserva di determinare l'anzianità giuridica successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione.
        6. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario, ai sensi del comma 1 del presente articolo, il periodo di permanenza nel grado, di cui alla tabella B/3 allegata al citato decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, è di sei anni.
        7. Il personale, di cui al comma l del presente articolo che, alla data del 31 dicembre 2004, non ha assolto, in modo totale o parziale, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di imbarco e non ha espletato i corsi e gli esami prescritti dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può assolverli nel grado di inquadramento.
        8. I marescialli che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, o di cui all'articolo 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti alla valutazione con riferimento alle aliquote di avanzamento, definite fino alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995. Gli stessi sono provvisoriamente inquadrati nel grado superiore con riserva di determinare l'inquadramento definitivo, ai sensi di quanto previsto al comma 1, successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione.
        9. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente:

        "2. Il numero delle promozioni annuali al grado di primo maresciallo è pari ad 1/30 della consistenza del personale appartenente al ruolo dei marescialli".

        10. In deroga alle disposizioni degli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, introdotti dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle medesime norme e dall'articolo 6-quater del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, introdotto dal citato articolo 4 del decreto legislativo n. 82 del 2001, ai primi marescialli, che per effetto delle disposizioni di cui al comma l del presente articolo sono inquadrati a tale grado con decorrenza giuridica dal 1^ gennaio 2002, lo scatto aggiuntivo spettante è attribuito alla data del 1^ gennaio 2003.
        11. Per il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di primo maresciallo con anzianità dal 1^ gennaio 2002, il periodo necessario per l'inclusione nell'aliquota di ruolo per l'attribuzione della qualifica di luogotenente previsto dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, introdotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, è di cinque anni dall'attribuzione dello scatto.
        12. Per il personale che consegue l'inquadramento al grado di primo maresciallo ai sensi del comma 1 del presente articolo, con anzianità assoluta nel grado di provenienza fino al 31 dicembre 1997, il periodo necessario per l'inclusione nell'aliquota di ruolo per l'attribuzione della qualifica di luogotenente previsto dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, introdotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, è di sei anni dall'attribuzione dello scatto.
        13. I trattamenti economici dovuti per l'effetto del riallineamento di cui al presente articolo iniziano a decorrere dal 1^ gennaio 2003 e dalla data del nuovo inquadramento per quelli derivanti dai provvedimenti assunti in attuazione della presente legge.
        14. Al personale che alla data del 31 dicembre 2002 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente articolo ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Inquadramento nel ruolo dei marescialli).

        1. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso del diploma di scuola media superiore, è inquadrato nel ruolo dei marescialli, rispettando le seguenti anzianità:

                a) decorrenza dal 1^ gennaio 2003, per gli arruolati dal 1^ gennaio 1994 in rafferma breve che hanno dovuto rinunciare al grado di sottufficiale all'atto della chiamata in servizio permanente effettivo;

                b) decorrenza dal 1^ gennaio 2003 per il personale risultato vincitore del primo concorso per l'immissione nel ruolo dei sergenti;

                c) decorrenza dal 1^ luglio 2003 per il personale risultato vincitore del secondo concorso per l'immissione nel ruolo dei sergenti;

                d) decorrenza dal 1^ gennaio 2004 per il personale risultato vincitore del primo corso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

                e) decorrenza dal 1^ luglio 2004 per il personale risultato vincitore del secondo concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

                f) decorrenza dal 1^ gennaio 2005 per il personale risultato vincitore del terzo concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
        2. L'inquadramento di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento di un corso di qualificazione, della durata di quattro settimane, da svolgere presso il reparto di appartenenza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia.


Art. 3.

(Esuberi nel ruolo dei maresciallo).

        1. Il personale militare in servizio nel ruolo dei marescialli, risultante in esubero dalla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere collocato in aspettativa per riduzione di quadri con lo stesso trattamento economico previsto per gli ufficiali, dal giorno immediatamente successivo al compimento del cinquantaduesimo anno di età.


Art. 4.

(Profilo di carriera).

        1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.
        2. Ai volontari che rivestono il grado di caporalmaggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio o la richiesta di trasferimento a domanda dell'interessato.
        3. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.
        4. I volontari, all'atto di transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio o la richiesta di trasferimento a domanda dell'interessato.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 18.000 euro per l'anno 2003 e di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede nella misura di 18.000 euro per il 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nella misura di 40.000 euro per l'anno 2004 e per l'anno 2005 rispettivamente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e al Ministero della difesa.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Tabella A/1
(v. articolo 1, comma 1)

INQUADRAMENTO AL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO


... (omissis) ...


Tabella A/2
(v. articolo 1, comma 1)

INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO CAPO
E GRADI CORRISPONDENTI


... (omissis) ...


Tabella A/3
(v. articolo 1, comma 1)

INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO
E GRADI CORRISPONDENTI


... (omissis) ...



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