XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4330
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riallineamento del ruolo dei marescialli).
1. I sottufficiali in servizio permanente alla data di
entrata in vigore della presente legge, iscritti nel ruolo dei
marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono
inquadrati, in ordine di ruolo, nei gradi previsti dalle
tabelle A/1, A/2 e A/3 allegate alla presente legge, a
decorrere dal 1^ gennaio 2003.
2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è
disposto, ai soli fini giuridici, secondo le decorrenze
indicate nelle tabelle A/1, A/2 e A/3 allegate alla presente
legge.
3. Al fine di evitare scavalcamenti in ruolo, il personale
inquadrato in un determinato grado, ai sensi del comma 1,
prende posto nel ruolo dopo il personale già promosso, ai
sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni. Ai marescialli capi inquadrati nel
grado di primo maresciallo previo giudizio di idoneità da
parte delle commissioni permanenti di valutazione di cui
all'articolo 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni, secondo quanto previsto dalla
tabella A/1 allegata alla presente legge, l'anzianità assoluta
nel grado di provenienza è aumentata, ai soli fini giuridici,
di cinque anni.
4. Il personale inquadrato nel grado superiore, ai sensi
del comma l del presente articolo, è escluso dalla valutazione
di cui all'aliquota di avanzamento definita al 31 dicembre
2002, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
5. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo,
incluso nell'aliquota di avanzamento definita al 31 dicembre
2001, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è inquadrato,
qualora non ancora valutato, nel grado superiore con riserva
di determinare l'anzianità giuridica successivamente alla
conclusione del procedimento di valutazione.
6. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per
il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario, ai
sensi del comma 1 del presente articolo, il periodo di
permanenza nel grado, di cui alla tabella B/3 allegata al
citato decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive
modificazioni, è di sei anni.
7. Il personale, di cui al comma l del presente articolo
che, alla data del 31 dicembre 2004, non ha assolto, in modo
totale o parziale, i periodi minimi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di
imbarco e non ha espletato i corsi e gli esami prescritti
dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni, può assolverli nel grado di
inquadramento.
8. I marescialli che si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 17, commi 3 e 4, o di cui all'articolo 34, comma
15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive
sono sottoposti alla valutazione con riferimento alle aliquote
di avanzamento, definite fino alla data del 31 dicembre 2001,
ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 196 del 1995. Gli stessi sono provvisoriamente
inquadrati nel grado superiore con riserva di determinare
l'inquadramento definitivo, ai sensi di quanto previsto al
comma 1, successivamente alla conclusione del procedimento di
valutazione.
9. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente:
"2. Il numero delle promozioni annuali al grado di
primo maresciallo è pari ad 1/30 della consistenza del
personale appartenente al ruolo dei marescialli".
10. In deroga alle disposizioni degli articoli 6-bis
e 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, introdotti dall'articolo 4 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 82, fermi restando gli altri requisiti
previsti dalle medesime norme e dall'articolo 6-quater
del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, introdotto
dal citato articolo 4 del decreto legislativo n. 82 del 2001,
ai primi marescialli, che per effetto delle disposizioni di
cui al comma l del presente articolo sono inquadrati a tale
grado con decorrenza giuridica dal 1^ gennaio 2002, lo scatto
aggiuntivo spettante è attribuito alla data del 1^ gennaio
2003.
11. Per il personale che alla data di entrata in vigore
della presente legge riveste il grado di primo maresciallo con
anzianità dal 1^ gennaio 2002, il periodo necessario per
l'inclusione nell'aliquota di ruolo per l'attribuzione della
qualifica di luogotenente previsto dall'articolo 6-bis,
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
introdotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 82, è di cinque anni dall'attribuzione dello
scatto.
12. Per il personale che consegue l'inquadramento al grado
di primo maresciallo ai sensi del comma 1 del presente
articolo, con anzianità assoluta nel grado di provenienza fino
al 31 dicembre 1997, il periodo necessario per l'inclusione
nell'aliquota di ruolo per l'attribuzione della qualifica di
luogotenente previsto dall'articolo 6-bis, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, introdotto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
82, è di sei anni dall'attribuzione dello scatto.
13. I trattamenti economici dovuti per l'effetto del
riallineamento di cui al presente articolo iniziano a
decorrere dal 1^ gennaio 2003 e dalla data del nuovo
inquadramento per quelli derivanti dai provvedimenti assunti
in attuazione della presente legge.
14. Al personale che alla data del 31 dicembre 2002 si
trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le
disposizioni del presente articolo ai fini dell'adeguamento
dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio
1983, n. 212, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Inquadramento nel ruolo dei marescialli).
1. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente effettivo,
arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge e in possesso del diploma di scuola media
superiore, è inquadrato nel ruolo dei marescialli, rispettando
le seguenti anzianità:
a) decorrenza dal 1^ gennaio 2003, per gli
arruolati dal 1^ gennaio 1994 in rafferma breve che hanno
dovuto rinunciare al grado di sottufficiale all'atto della
chiamata in servizio permanente effettivo;
b) decorrenza dal 1^ gennaio 2003 per il personale
risultato vincitore del primo concorso per l'immissione nel
ruolo dei sergenti;
c) decorrenza dal 1^ luglio 2003 per il personale
risultato vincitore del secondo concorso per l'immissione nel
ruolo dei sergenti;
d) decorrenza dal 1^ gennaio 2004 per il personale
risultato vincitore del primo corso per l'immissione nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente;
e) decorrenza dal 1^ luglio 2004 per il personale
risultato vincitore del secondo concorso per l'immissione nel
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;
f) decorrenza dal 1^ gennaio 2005 per il personale
risultato vincitore del terzo concorso per l'immissione nel
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 del presente articolo
si applica esclusivamente al personale vincitore dei concorsi
di cui all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 36, comma 1,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo
superamento di un corso di qualificazione, della durata di
quattro settimane, da svolgere presso il reparto di
appartenenza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della
stessa provincia.
Art. 3.
(Esuberi nel ruolo dei maresciallo).
1. Il personale militare in servizio nel ruolo dei
marescialli, risultante in esubero dalla data di entrata in
vigore della presente legge, può, a domanda, essere collocato
in aspettativa per riduzione di quadri con lo stesso
trattamento economico previsto per gli ufficiali, dal giorno
immediatamente successivo al compimento del cinquantaduesimo
anno di età.
Art. 4.
(Profilo di carriera).
1. I concorsi riservati ai volontari in servizio
permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi
su base regionale.
2. Ai volontari che rivestono il grado di caporalmaggiore
capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è
consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda,
previo giudizio di idoneità e superamento di un corso di
perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei,
al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di
appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di
servizio o la richiesta di trasferimento a domanda
dell'interessato.
3. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno
rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità,
sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti
iscritto nel ruolo.
4. I volontari, all'atto di transito nel servizio
permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati
nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari
esigenze di servizio o la richiesta di trasferimento a domanda
dell'interessato.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato nel limite massimo di 18.000 euro per
l'anno 2003 e di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si
provvede nella misura di 18.000 euro per il 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero, e nella misura di 40.000 euro per
l'anno 2004 e per l'anno 2005 rispettivamente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute e al
Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Tabella A/1
(v. articolo 1, comma 1)
INQUADRAMENTO AL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
... (omissis) ...
Tabella A/2
(v. articolo 1, comma 1)
INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO CAPO
E GRADI CORRISPONDENTI
... (omissis) ...
Tabella A/3
(v. articolo 1, comma 1)
INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO
E GRADI CORRISPONDENTI
... (omissis) ...