XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4328
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira a disciplinare la professione di educatore di asilo nido
e ad istituire il relativo albo professionale, dando così
pieno sostegno e riconoscimento ad una figura professionale
che da sempre ricopre una funzione fondamentale nel processo
di crescita formativa dei bambini.
Occorre sin da subito evidenziare che le esigenze di
regolamentazione della materia devono andare di pari passo con
la necessità di una formazione completa ed adeguata del
personale educativo. Da più parti, infatti, si avverte la
percezione che il riconoscimento dei livelli di
professionalità sia ancora debole e poco significativo. Un
intervento normativo si impone, pertanto, anche al fine di
promuovere la permanenza degli insegnanti migliori, con
opportunità di ulteriore crescita professionale da
concretizzare attraverso la valorizzazione e la diffusione di
significative esperienze. In particolare, si rende
indispensabile prevedere per il personale educativo non
laureato l'organizzazione di specifici corsi di formazione
organizzati dalla regione o dagli enti locali.
Venendo direttamente alla sostanza del provvedimento,
l'articolo 1 dà una compiuta definizione dell'educatore di
asilo nido precisandone i compiti principali, per lo più
inerenti alla cura e all'educazione dei bambini e alle
relazioni con le famiglie.
L'articolo 2 detta i requisiti per l'esercizio della
professione, rimettendo ad un regolamento del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca la disciplina
dei profili professionali degli educatori.
Con l'articolo 3 è istituito l'albo nazionale degli
educatori di asilo nido.
Il successivo articolo 4 individua le modalità di
reclutamento e i titoli di studio necessari per accedere al
ruolo di educatore. Per i diplomati costituisce un requisito
fondamentale ai fini dell'iscrizione all'albo l'aver
frequentato un corso di formazione professionale organizzato
dalle regioni o dagli enti locali.
Con l'articolo 5 si prevede l'obbligo da parte delle
amministrazioni regionali di promuovere e sostenere
finanziariamente corsi di formazione e qualificazione
professionali.
L'articolo 6 individua l'ambito entro il quale gli
educatori di asilo nido devono operare nonché il rapporto
numerico che deve sussistere tra educatori e bambini
all'interno di ogni struttura.
L'articolo 7 stabilisce le forme di coordinamento tra il
personale educatore e gli altri servizi di sostegno, quali -
per esempio - le équipe socio-sanitarie presenti sul
territorio.
L'articolo 8, infine, detta una norma transitoria relativa
al personale già in servizio alla data di entrata in vigore
della legge.
In conclusione, nel sottolineare ancora una volta il ruolo
così delicato e complesso che gli educatori di asilo nido
rivestono oggi nella società, si auspica una rapida
approvazione della proposta di legge.