XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4328




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a disciplinare la professione di educatore di asilo nido e ad istituire il relativo albo professionale, dando così pieno sostegno e riconoscimento ad una figura professionale che da sempre ricopre una funzione fondamentale nel processo di crescita formativa dei bambini.
        Occorre sin da subito evidenziare che le esigenze di regolamentazione della materia devono andare di pari passo con la necessità di una formazione completa ed adeguata del personale educativo. Da più parti, infatti, si avverte la percezione che il riconoscimento dei livelli di professionalità sia ancora debole e poco significativo. Un intervento normativo si impone, pertanto, anche al fine di promuovere la permanenza degli insegnanti migliori, con opportunità di ulteriore crescita professionale da concretizzare attraverso la valorizzazione e la diffusione di significative esperienze. In particolare, si rende indispensabile prevedere per il personale educativo non laureato l'organizzazione di specifici corsi di formazione organizzati dalla regione o dagli enti locali.
        Venendo direttamente alla sostanza del provvedimento, l'articolo 1 dà una compiuta definizione dell'educatore di asilo nido precisandone i compiti principali, per lo più inerenti alla cura e all'educazione dei bambini e alle relazioni con le famiglie.
        L'articolo 2 detta i requisiti per l'esercizio della professione, rimettendo ad un regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la disciplina dei profili professionali degli educatori.
        Con l'articolo 3 è istituito l'albo nazionale degli educatori di asilo nido.
        Il successivo articolo 4 individua le modalità di reclutamento e i titoli di studio necessari per accedere al ruolo di educatore. Per i diplomati costituisce un requisito fondamentale ai fini dell'iscrizione all'albo l'aver frequentato un corso di formazione professionale organizzato dalle regioni o dagli enti locali.
        Con l'articolo 5 si prevede l'obbligo da parte delle amministrazioni regionali di promuovere e sostenere finanziariamente corsi di formazione e qualificazione professionali.
        L'articolo 6 individua l'ambito entro il quale gli educatori di asilo nido devono operare nonché il rapporto numerico che deve sussistere tra educatori e bambini all'interno di ogni struttura.
        L'articolo 7 stabilisce le forme di coordinamento tra il personale educatore e gli altri servizi di sostegno, quali - per esempio - le équipe socio-sanitarie presenti sul territorio.
        L'articolo 8, infine, detta una norma transitoria relativa al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge.
        In conclusione, nel sottolineare ancora una volta il ruolo così delicato e complesso che gli educatori di asilo nido rivestono oggi nella società, si auspica una rapida approvazione della proposta di legge.




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