XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4328
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione e compiti degli educatori
di asilo nido).
1. L'educatore di asilo nido è una figura professionale di
elevata responsabilità che si occupa della cura e
dell'educazione dei bambini di età inferiore ai tre anni. La
sua attività è diretta a favorire lo sviluppo di competenze
cognitive, affettive e sociali nei bambini, secondo i princìpi
e le metodologie del lavoro di gruppo, in stretta
collaborazione con le famiglie e con gli organismi di
gestione.
2. Gli educatori di asilo nido svolgono in particolare i
seguenti compiti:
a) curano l'inserimento del bambino nell'asilo
nido, promuovendone una corretta crescita psichica e
fisica;
b) organizzano l'attività educativa e ricreativa
del bambino, curandone l'incolumità, l'igiene personale e
l'alimentazione;
c) tengono i necessari contatti con la famiglia
del bambino;
d) elaborano, collettivamente, la progettazione
pedagogica e approntano gli strumenti organizzativi per la sua
attuazione;
e) curano l'organizzazione dello spazio interno ed
esterno dell'asilo nido, proponendo, se necessario, l'acquisto
di materiale e di attrezzature scelti in base a specifici
progetti educativi;
f) collaborano con gli insegnanti di scuola
materna per il passaggio del bambino da una struttura
educativa all'altra e progettano, tenuto conto delle
rispettive esigenze, attività in comune.
Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio della professione).
1. Per l'esercizio della professione di educatore di asilo
nido è necessario essere iscritti all'albo nazionale istituito
ai sensi dell'articolo 3.
2. I profili professionali degli educatori di asilo nido
sono disciplinati con regolamento del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 3.
(Istituzione dell'albo nazionale
degli educatori di asilo nido).
1. E' istituito l'albo nazionale degli educatori di asilo
nido.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della giustizia,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sono emanate le norme relative
all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo nazionale degli
educatori di asilo nido.
Art. 4.
(Reclutamento).
1. Possono accedere all'albo nazionale degli educatori di
asilo nido i laureati in pedagogia, scienze dell'educazione,
scienze della formazione e psicologia, nonché coloro che sono
in possesso del diploma universitario di educatore
professionale.
2. Sono inoltre ammessi all'albo nazionale degli educatori
di asilo nido coloro che sono in possesso di uno dei seguenti
diplomi di scuola media superiore: maturità magistrale,
diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del
grado preparatorio, di dirigente o di assistente di comunità
infantili, di istituto magistrale sperimentale ad indirizzo
socio-psico-pedagogico.
3. Per i soggetti di cui al comma 2 costituisce altresì
requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione all'albo
nazionale degli educatori di asilo nido la frequenza di un
corso di formazione professionale organizzato dalle regioni o
dagli enti locali.
Art. 5.
(Formazione e qualificazione
professionali).
1. Al fine di garantire un'adeguata professionalità degli
educatori, le regioni promuovono e finanziano corsi di
qualificazione iniziale per l'accesso ai posti di educatore di
asilo nido nonché corsi di aggiornamento annuale per il
personale educatore in servizio, nella logica della formazione
permanente.
Art. 6.
(Ambito operativo dell'educatore
di asilo nido).
1. L'educatore di asilo nido opera nell'ambito delle
apposite strutture comunali, assicurando una presenza
continuativa per tutta la durata del servizio.
2. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve,
di norma, essere superiore a sei bambini per ogni educatore,
in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario
giornaliero di apertura e di chiusura del servizio.
3. In presenza di bambini portatori di handicap, il
rapporto di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto in
relazione al numero e alla gravità dei casi, prevedendo di
volta in volta il necessario personale di appoggio, ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Art. 7.
(Coordinamento con altri servizi
di sostegno).
1. Ciascun asilo nido provvede all'integrazione del
personale educatore con altre figure professionali
eventualmente operanti nell'ambito dei servizi
dell'infanzia.
2. L'educatore di asilo nido opera in funzione di
coordinamento con i servizi socio-sanitari presenti sul
territorio.
3. Nei casi di necessità, l'educatore di asilo nido
segnala i casi di disagio al coordinatore dell'asilo nido il
quale deve fare ricorso alla consulenza degli operatori delle
strutture socio-sanitarie e di sostegno presenti sul
territorio.
Art. 8.
(Norma transitoria).
1. Il personale assunto con la qualifica di educatore di
asilo nido o titolo equipollente da almeno due anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è iscritto direttamente all'albo nazionale
professionale di cui all'articolo 3.