XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4328




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione e compiti degli educatori
di asilo nido).

        1. L'educatore di asilo nido è una figura professionale di elevata responsabilità che si occupa della cura e dell'educazione dei bambini di età inferiore ai tre anni. La sua attività è diretta a favorire lo sviluppo di competenze cognitive, affettive e sociali nei bambini, secondo i princìpi e le metodologie del lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli organismi di gestione.
        2. Gli educatori di asilo nido svolgono in particolare i seguenti compiti:

                a) curano l'inserimento del bambino nell'asilo nido, promuovendone una corretta crescita psichica e fisica;

                b) organizzano l'attività educativa e ricreativa del bambino, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione;

                c) tengono i necessari contatti con la famiglia del bambino;

                d) elaborano, collettivamente, la progettazione pedagogica e approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione;

                e) curano l'organizzazione dello spazio interno ed esterno dell'asilo nido, proponendo, se necessario, l'acquisto di materiale e di attrezzature scelti in base a specifici progetti educativi;

                f) collaborano con gli insegnanti di scuola materna per il passaggio del bambino da una struttura educativa all'altra e progettano, tenuto conto delle rispettive esigenze, attività in comune.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

        1. Per l'esercizio della professione di educatore di asilo nido è necessario essere iscritti all'albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3.
        2. I profili professionali degli educatori di asilo nido sono disciplinati con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 3.

(Istituzione dell'albo nazionale
degli educatori di asilo nido).

        1. E' istituito l'albo nazionale degli educatori di asilo nido.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo nazionale degli educatori di asilo nido.


Art. 4.

(Reclutamento).

        1. Possono accedere all'albo nazionale degli educatori di asilo nido i laureati in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione e psicologia, nonché coloro che sono in possesso del diploma universitario di educatore professionale.
        2. Sono inoltre ammessi all'albo nazionale degli educatori di asilo nido coloro che sono in possesso di uno dei seguenti diplomi di scuola media superiore: maturità magistrale, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, di dirigente o di assistente di comunità infantili, di istituto magistrale sperimentale ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
        3. Per i soggetti di cui al comma 2 costituisce altresì requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli educatori di asilo nido la frequenza di un corso di formazione professionale organizzato dalle regioni o dagli enti locali.


Art. 5.

(Formazione e qualificazione
professionali).

        1. Al fine di garantire un'adeguata professionalità degli educatori, le regioni promuovono e finanziano corsi di qualificazione iniziale per l'accesso ai posti di educatore di asilo nido nonché corsi di aggiornamento annuale per il personale educatore in servizio, nella logica della formazione permanente.


Art. 6.

(Ambito operativo dell'educatore
di asilo nido).

        1. L'educatore di asilo nido opera nell'ambito delle apposite strutture comunali, assicurando una presenza continuativa per tutta la durata del servizio.
        2. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve, di norma, essere superiore a sei bambini per ogni educatore, in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e di chiusura del servizio.
        3. In presenza di bambini portatori di handicap, il rapporto di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto in relazione al numero e alla gravità dei casi, prevedendo di volta in volta il necessario personale di appoggio, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 7.

(Coordinamento con altri servizi
di sostegno).

        1. Ciascun asilo nido provvede all'integrazione del personale educatore con altre figure professionali eventualmente operanti nell'ambito dei servizi dell'infanzia.
        2. L'educatore di asilo nido opera in funzione di coordinamento con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio.
        3. Nei casi di necessità, l'educatore di asilo nido segnala i casi di disagio al coordinatore dell'asilo nido il quale deve fare ricorso alla consulenza degli operatori delle strutture socio-sanitarie e di sostegno presenti sul territorio.


Art. 8.

(Norma transitoria).

        1. Il personale assunto con la qualifica di educatore di asilo nido o titolo equipollente da almeno due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto direttamente all'albo nazionale professionale di cui all'articolo 3.



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