XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4322




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di presentare un testo alternativo agli intendimenti manifestati in questi ultimi tempi dal Governo, diretti ad una privatizzazione integrale della Cassa depositi e prestiti, con una rivisitazione dei compiti e delle funzioni per rendere più snella ed efficace la sua azione, con utilizzo di tutti gli strumenti che il mercato finanziario mette a disposizione degli operatori nel rispetto delle limitazioni comunitarie imposte agli enti statali che operano nei settori soggetti alla libera concorrenza.
        Il provvedimento ribadisce l'appartenenza della Cassa depositi e prestiti al comparto della pubblica amministrazione, cioè si mantiene la Cassa nell'orbita statale, in quanto essa è strumento indispensabile per lo Stato per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso si prefigge e che il settore privato non può o non è in grado di perseguire, nonché la fonte primaria del finanziamento degli investimenti locali, specie quelli dei piccoli e medi comuni.
        Giova infatti rilevare che la Cassa, già nella legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), viene nuovamente, in linea con la sua migliore tradizione, chiamata ad una funzione di supporto all'attività del Governo per il rilancio degli investimenti nelle grandi infrastrutture, nonché con la creazione anticipatrice della scelta oggi confermata nella presente proposta di legge, di una società per azioni - la società Infrastrutture Spa - che opererà secondo la normativa ordinaria nel credito alle opere pubbliche e di pubblica utilità indipendentemente dalla natura giuridica dei mutuatari.
        Tenendo presenti i rilievi formulati anche in sede comunitaria, mutuando dalla Caisse de dépots et consignations (CDC), a cui somiglianza, come noto, è sorta quella italiana, si tratta di vedere la Cassa depositi e prestiti come una holding, separando l'attività creditizia verso i soggetti pubblici da quella verso soggetti di diritto privato, ancorché controllati da soggetti pubblici; quest'ultima potrà essere esercitata creando delle società di diritto privato (intermediario finanziario, istituto bancario, società di servizi), controllate dalla Cassa, che possano operare sul mercato privato, seguendo le regole del mercato stesso (vigilanza; riserve; fiscalità; eccetera), replicando istituzionalmente, senza necessità di ulteriori successivi interventi legislativi, quanto già operato con il programma comunitario per le politiche strutturali per la preadesione.
        Si richiama sinteticamente l'attuale articolazione della CDC francese. Essa persegue missioni di interesse generale e svolge allo stesso tempo delle attività concorrenziali, mediante strutture operanti nel settore privato. In quanto istituzione pubblica la CDC gestisce i fondi derivanti da depositi sui libretti raccolti attraverso il circuito delle casse di risparmio e degli uffici postali; dai depositi amministrati (come le somme depositate dai notai per conto dei loro clienti) e i fondi pensione provenienti dalle tre grandi categorie di pubblico impiego (enti locali, ospedali, Stato).
        I fondi, esenti da tasse, insieme ai fondi propri, vengono utilizzati in prevalenza attraverso la concessione dei mutui, per le politiche pubbliche identificate dal Governo, nelle aree di interesse generale: rinnovamento urbano, sviluppo dell'occupazione, attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese, sviluppo del territorio oltre allo sviluppo dell'edilizia sociale. Un'altra attività finanziata fuori del mercato è quella dello start-up delle imprese ad alto contenuto di innovazione tecnologica. La CDC viene legittimata a partecipare alle suddette società (non quotate in borsa) in modo temporaneo. Una volta accompagnate le imprese nella fase di avviamento, le azioni vengono vendute ed il ricavato investito in altre imprese.
        Nell'ambito delle attività concorrenziali la CDC si avvale delle seguenti imprese:

            CDC IXIS - divenuta operativa dal 1^ gennaio 2001 - si tratta di una banca di investimento e di finanziamento rivolta ad una clientela internazionale di investitori istituzionali e di imprese (all'interno del gruppo le società sono: CDC IXIS Capital Markets cui sono affidate le attività sui mercati dei capitali; CDC IXIS Asset Management per la gestione patrimoniale in conto terzi; per la gestione dell'attivo immobiliare CDC IXIS Immo e per investimenti in capitale CDC IXIS Private Equity);

            CPN: assicurazioni nel ramo vita, previdenza, eccetera;

            C3D: ingegneria e servizi a sostegno dello sviluppo del territorio.

        La CDC, oltre al perseguimento delle missioni pubbliche di interesse generale, ha il compito della gestione e del pubblico controllo del Gruppo.
        Per rendere lo strumento flessibile si ritiene di limitare la disciplina ai princìpi generali, attribuendo al consiglio di amministrazione la potestà di regolamentare l'attività dell'Istituto.
        Innovando rispetto alla precedente organizzazione che vedeva il direttore generale tanto organo di indirizzo che di gestione, l'organo centrale della nuova Cassa deve essere il consiglio di amministrazione, cui spettano tutti i poteri, ferma restando la rappresentanza legale spettante al presidente, come avviene nel settore bancario; analogamente si è ritenuto opportuno prevedere la figura dell'amministratore delegato, responsabile della gestione, al quale il consiglio di amministrazione conferirà apposite deleghe.
        Nell'articolo 1 si statuisce chiaramente che la presente legge diviene l'unica fonte normativa regolante l'Istituto, con la relativa decorrenza.
        La previgente normativa, rappresentata dalla legge n. 197 del 1983, dal decreto legislativo n. 284 del 1999 e da qualsiasi altra disposizione residua regolante l'attività ordinaria della Cassa, è abrogata dall'articolo 18.
        Nell'articolo 2, per le motivazioni già esposte, viene confermata la natura giuridica di amministrazione dello Stato confermando i caratteri di atipicità che, all'interno di tale amministrazione, sono attribuiti alla Cassa depositi e prestiti dalla legislazione vigente: autonomia ordinamentale e organizzativa, autonomia patrimoniale e di bilancio.
        L'articolo 3 individua i compiti della Cassa distinti tra quelli esercitati come soggetto pubblico e quelli che eserciterà operando sul mercato privato. Il comma 1 indica "le attività e servizi di interesse economico generale" a giustificazione della natura pubblicistica e più precisamente statale della Cassa stessa. Riguardo ai soggetti con cui la Cassa entra in rapporto, nel medesimo comma vengono identificati i soggetti pubblici (Stato, regioni, enti locali, enti pubblici) i quali di norma costituiscono la controparte della Cassa nello svolgimento delle sue attività istituzionali, sia altri soggetti nei casi previsti da legge statale, oltre a prevedere la possibilità di operare per conto di altre amministrazioni pubbliche.
        Il comma 2 introduce la modifica più rilevante al fine di scindere chiaramente l'attività verso soggetti privati.
        Le attività nei confronti dei privati sono attività di natura concorrenziale. La definizione dei compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti quali attività e servizi di interesse economico generale, costituisce un limite al di fuori del quale si pongono altre attività di natura concorrenziale, che la Cassa non può esercitare direttamente, ma soltanto mediante società di capitale.
        In questo senso la Cassa viene autorizzata a costituire società di diritto privato, controllate dalla stessa, sia per agire, secondo le regole comunitarie e di settore, a favore dei soggetti privati che, viene precisato, operano nei servizi pubblici o effettuano interventi di pubblica utilità, sia per esercitare attività strumentali e accessorie alla realizzazione dei fini istituzionali. La Cassa depositi e prestiti opererà come una holding e i bilanci delle società controllate dovranno essere consolidati in quello della capogruppo.
        Il capo II tratta del capitale, delle risorse e degli impieghi.
        L'articolo 4 è una variazione puramente nominalistica rispetto alle norme vigenti, che serve ad adeguare la nomenclatura del bilancio della Cassa a quello dei bilanci civilistici, come è quello della Cassa.
        L'articolo 5 dispone in merito alle risorse che la Cassa utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni. Il comma 2 esplicita che la Cassa si avvale delle sole Poste italiane SpA per il collocamento dei prodotti di cui alla lettera c) del comma 1, mentre per il collocamento degli altri prodotti finanziari, oltre alle Poste italiane SpA può avvalersi di banche e di altri intermediari vigilati. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, la disciplina delle caratteristiche e delle condizioni economiche dei titoli di credito nonché delle condizioni di emissione. Viene eliminata la garanzia dello Stato per il risparmio postale, sicché l'intero ammontare dello stesso viene sottratto al debito pubblico.
        L'articolo 6 prevede quali siano gli impieghi della Cassa; è particolarmente significativa la previsione della lettera b) del comma 1, relativamente all'acquisto di titoli, obbligazioni ed altri strumenti finanziari emessi anche dai soggetti da essa finanziabili o controllati.
        Nel comma 2 si prevede che sia il consiglio di amministrazione a fissare il meccanismo di determinazione dei tassi in modo da sottrarre la Cassa al dovere di partecipare alle gare di evidenza pubblica indette dai mutuatari, in quanto ovviamente i tassi così determinati non sono negoziabili. Dal confronto tra essi e i risultati della licitazione nascerà la scelta del contraente.
        Nel capo III si affrontano gli aspetti strutturali articolando in modo diverso i poteri tra i vari organi. Nell'articolo 7, rispetto al testo vigente, viene abolita la figura del direttore generale quale organo dell'Istituto.
        La rappresentanza legale dell'Istituto, nell'articolo 8, viene attribuita al presidente, inoltre viene prevista la possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze possa nominare un suo delegato con le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione. Per assicurare la continuità operativa, in caso di assenza del presidente, si prevede, inoltre, che lo stesso consiglio possa essere presieduto dal consigliere più anziano tra i membri di diritto. Questa scelta assicura la divisione dei poteri tra il proponente delle operazioni, ossia il consigliere delegato, e chi dirige la riunione.
        L'articolo 9 tratta del consiglio di amministrazione; nel comma 1 tra i membri di diritto è stato inserito il direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Ministero dell'economia e delle finanze, per assicurare, all'interno del consiglio dell'Istituto che procede al finanziamento delle opere pubbliche, il coordinamento con le politiche territoriali e settoriali pubbliche seguite dal Dipartimento stesso.
        Il comma 2 fissa la durata dell'incarico per i membri di nomina ministeriale e, adeguando la norma al diritto societario, si statuisce che i consiglieri rimangano in carica sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del quadriennio di nomina.
        Il comma 3 contiene la modifica più rilevante rispetto alle norme vigenti in quanto, in linea con il diritto societario, attribuisce al consiglio di amministrazione tutti i poteri in materia decisionale, di indirizzo e di gestione; per la necessaria operatività è prevista, invece di un direttore generale con proprie attribuzioni, la nomina di un amministratore delegato, - scelto tra gli esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze - che avrà la responsabilità di attuare le deliberazioni del consiglio (che attribuirà al consigliere le opportune deleghe) e di gestire l'Istituto.
        Il comma 4 elenca esaustivamente le materie che non possono formare oggetto di delega e al riguardo è da evidenziare che, nell'ottica della tempestività amministrativa, le concessioni di finanziamenti, che dovranno comunque essere deliberate dal consiglio di amministrazione, sono quelle pari o superiori a 50 milioni di euro.
        Il comma 5, per sedes materiae, riporta le vigenti disposizioni relative alla segreteria del consiglio di amministrazione.
        Il comma 6 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione dei compensi ai membri e ai segretari del consiglio.
        Nell'articolo 10 viene introdotta la figura del consigliere delegato e, sempre nell'ottica di assicurare l'operatività dell'Istituto, viene prevista una specifica regolamentazione in caso di urgenza.
        L'articolo 11 tratta del collegio dei revisori dei conti e ricalca la previgente normativa: l'unica variazione riguarda il membro designato dagli enti locali, che deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili. Anche per essi è prevista la medesima scadenza dei consiglieri di nomina ministeriale.
        Il capo IV è riferito al bilancio e agli utili.
        L'articolo 12 tratta del bilancio, confermando che esso sarà redatto secondo lo schema civilistico, per anno solare, inserendo però l'abbreviazione del termine, per l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, dal 30 giugno al 30 aprile.
        Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il bilancio della Cassa sia allegato al rendiconto generale dello Stato, con annessa la relazione che la Corte dei conti è tenuta a fare al Parlamento, in modo che il controllo parlamentare diventi diretto e comunque nell'ottica della gestione finanziaria dello Stato nel suo complesso.
        L'articolo 13 concerne la ripartizione degli utili che andranno per il 20 per cento al fondo di riserva ordinario e per l'80 per cento al capitale.
        Il comma 2 ribadisce la non assoggettabilità fiscale degli utili conseguiti dalla Cassa, in quanto amministrazione dello Stato.
        Per il personale, l'articolo 14 conferma l'ordinamento autonomo. Con la citata legge finanziaria 2002, n. 448 del 2001, invero, è stato definito l'ambito contrattuale del personale, richiamando il comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per rafforzare il regime pubblicistico in cui la Cassa depositi e prestiti è chiamata ad operare. La contrattazione avverrà presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; la stessa norma stabilisce che il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione sono di competenza dell'azienda - cioè del consiglio di amministrazione - da portare al comitato di settore composto dai Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica. Esperita la procedura prevista del decreto legislativo n. 165 del 2001, il consiglio di amministrazione procede all'approvazione degli accordi sindacali.
        A seguito di questa nuova collocazione diviene, però, necessario procedere alla definizione, attraverso uno specifico regolamento, dei vari istituti connessi con la gestione del personale che, con il presente provvedimento, viene attribuito alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione.
        L'articolo 15 definisce il ruolo della Corte dei conti nel procedimento relativo al bilancio; alla Corte viene attribuito il compito di riferire al Parlamento sulla attività e sulla gestione della Cassa desunte dall'esame del rendiconto approvato dal consiglio di amministrazione e della relazione del collegio dei revisori dei conti.
        L'articolo 16 riporta le vigenti disposizioni sulla insequestrabilità e impignorabilità delle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti, sulle disponibilità in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento. Data la norma di carattere eccezionale e la abrogazione generica delle norme preesistenti è necessario riproporla in questa sede.
        L'articolo 17 risponde alla esigenza di saldare il vecchio al nuovo ordinamento al fine di non avere alcuno iato nell'attività della Cassa. Il comma 1 dispone la validità della attuale regolamentazione sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento deliberato dal consiglio di amministrazione nelle varie materie di competenza; egualmente gli attuali organi continueranno a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi amministratori (comma 2).
        Il comma 3 prevede, a seguito della riorganizzazione dei servizi, la possibilità di trasferire ad altre strutture ministeriali o di agevolare l'esodo anticipato di quei dirigenti, attualmente in servizio presso la Cassa, che risultino in esubero o non possono avere utile collocazione nei nuovi servizi.




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