XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4322
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NATURA GIURIDICA E FINALITA'
Art. 1.
(Cassa depositi e prestiti).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 la Cassa depositi e
prestiti è disciplinata dalla presente legge.
Art. 2.
(Natura giuridica).
1. La Cassa depositi e prestiti è una amministrazione
dello Stato dotata di propria personalità giuridica.
2. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento,
anche del personale, nonché organizzazione, patrimonio e
bilancio separati da quelli dello Stato.
Art. 3.
(Compiti).
1. La Cassa depositi e prestiti svolge le seguenti
attività e servizi di interesse economico generale:
a) accettazione e costituzione di depositi
amministrativi e giudiziari;
b) raccolta di risparmio tramite il circuito
postale;
c) esercizio del credito, sotto qualsiasi forma,
nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali
territoriali e di altri soggetti pubblici indicati da legge
dello Stato;
d) gestione fondi e svolgimento attività per conto
di altre amministrazioni
pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge,
di altri soggetti.
2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire
società per azioni per operare, in conformità alle normative
comunitarie e di settore, nei confronti di soggetti di diritto
privato che operano nei servizi pubblici o effettuano
interventi di pubblica utilità, o per esercitare attività
strumentali o accessorie alla realizzazione dei fini
istituzionali. La Cassa depositi e prestiti detiene almeno la
maggioranza del capitale di tali società.
3. I bilanci delle società controllate di cui al comma 2
devono essere consolidati nel bilancio della Cassa depositi e
prestiti quale società capogruppo.
Capo II
CAPITALE, RISORSE E IMPIEGHI
Art. 4.
(Capitale).
1. Il fondo di dotazione esistente al 31 dicembre 2003
costituisce il capitale della Cassa depositi e prestiti; esso
viene incrementato annualmente con i quattro decimi dell'utile
netto dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 13.
Art. 5.
(Risorse).
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa
depositi e prestiti si avvale:
a) del proprio capitale;
b) dei fondi provenienti da depositi
amministrativi e disposti dall'autorità giudiziaria;
c) dei fondi provenienti dai libretti di risparmio
postale e dai buoni fruttiferi postali, dal servizio dei conti
correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965,
n. 344, e da altri prodotti finanziari;
d) dei fondi provenienti dall'assunzione di
prestiti;
e) di ogni altro fondo non avente specifica
destinazione.
2. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste
italiane SpA per la raccolta del risparmio sotto forma di
libretti e di buoni, di cui al comma 1, lettera c); può
inoltre avvalersi delle stesse Poste italiane SpA, di banche e
di intermediari finanziari vigilati, per il collocamento di
obbligazioni o di altri prodotti finanziari emessi dalla Cassa
medesima.
3. Le caratteristiche e le condizioni relative ai titoli
di credito e alle loro emissioni sono determinate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su deliberazione
del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti.
4. Alla Cassa depositi e prestiti si applicano le
disposizioni vigenti relative alla pubblicità, alla
trasparenza e alle comunicazioni periodiche in materia di
raccolta di capitali o di risparmio.
5. I fondi rimborsabili raccolti dalla Cassa depositi e
prestiti sotto forma di libretti di risparmio postale, di
buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari non
sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
Art. 6.
(Impieghi).
1. La Cassa depositi e prestiti impiega le proprie
disponibilità in:
a) mutui ai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c);
b) acquisto di titoli, di obbligazioni e di altri
strumenti finanziari, emessi o garantiti dai soggetti da essa
finanziabili o controllati, dagli Stati membri dell'Unione
europea, da istituzioni finanziarie e creditizie nonché da
enti ed organismi pubblici comunitari o internazionali;
c) aperture di credito temporanee allo Stato, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) depositi fruttiferi presso la Tesoreria dello
Stato.
2. I tassi di interesse da applicare alle operazioni di
mutuo sono determinati in base a parametri oggettivi
individuati con deliberazione del consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti; la Cassa è tenuta a dare la
massima pubblicità degli stessi al fine di consentire ai
mutuatari la scelta più conveniente, dopo l'esperimento delle
procedure di evidenza pubblica.
Capo III
ORGANI
Art. 7.
(Organi).
1. Sono organi della Cassa depositi e prestiti:
a) il presidente del consiglio di
amministrazione;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 8.
(Presidente).
1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle
finanze può nominare annualmente o per la durata in carica
degli amministratori, un suo delegato, con le funzioni di
presidente del consiglio di amministrazione.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa
depositi e prestiti, convoca
e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, il
consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere più
anziano tra i membri di diritto.
Art. 9.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione è composto da nove
membri, costituiti:
a) dal presidente;
b) dal ragioniere generale dello Stato;
c) dal direttore generale del Dipartimento del
tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) dal direttore generale del Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
e) da due esperti in materie finanziarie scelti
dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) da tre esperti scelti da terne presentate dalla
Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'Unione
delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazione dei
comuni italiani (ANCI) in rappresentanza, rispettivamente,
delle regioni, delle province e dei comuni, e nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I membri di nomina ministeriale restano in carica per
la durata di quattro esercizi e decadono con l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rinnovabili
una sola volta e ad essi si applicano le disposizioni della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.
3. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri
di indirizzo e di gestione per il raggiungimento dei fini
istituzionali; il consiglio nomina tra i membri di cui al
comma 1, lettera e), un consigliere delegato,
determinandone i poteri. Il consiglio può altresì nominare un
comitato esecutivo composto dal presidente,
dell'amministratore delegato e da tre membri scelti,
rispettivamente, tra quelli di diritto, tra gli esperti di
nomina ministeriale e tra quelli designati dalle autonomie
locali.
4. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio
di amministrazione:
a) la definizione delle linee strategiche e la
determinazione dei tassi attivi e passivi;
b) la costituzione di società controllate ai sensi
del comma 2 dell'articolo 3 e la definizione dei criteri per
il loro coordinamento;
c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni
societarie;
d) l'approvazione del regolamento del personale,
delle relative piante organiche e dell'ordinamento dei servizi
e degli uffici;
e) la nomina e la revoca dei dirigenti;
f) l'approvazione degli accordi sindacali;
g) l'approvazione del rendiconto annuale;
h) l'emissione di titoli obbligazionari o di altri
strumenti finanziari;
i) la concessione di finanziamenti di importo
superiore a 50 milioni di euro.
5. Il consiglio di amministrazione è assistito da una
segreteria, composta da un segretario capo, scelto tra i
dirigenti, e da un segretario; i verbali delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione sono redatti e conservati a
cura della segreteria e sottoscritti dal presidente e dal
segretario capo.
6. I compensi spettanti al presidente delegato, ai
consiglieri, all'amministratore delegato e ai segretari sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
7. In caso di impedimento, i membri di diritto di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 possono farsi
sostituire, nelle riunioni del consiglio di amministrazione,
da dirigenti dei rispettivi Dipartimenti con delega
scritta.
Art. 10.
(Consigliere delegato).
1. Il consigliere delegato esercita i poteri a lui
conferiti dal consiglio di amministrazione, sovrintende al
personale ed è responsabile della gestione della Cassa
depositi e prestiti.
2. In caso d'urgenza, il consigliere delegato, sentito il
presidente del consiglio di amministrazione, può adottare
qualsiasi provvedimento nell'interesse della Cassa depositi e
prestiti, ad esclusione dei provvedimenti relativi alle
materie di cui alle lettere da a) a g) del comma 4
dell'articolo 9, riferendone al consiglio di amministrazione
nella prima adunanza successiva.
Art. 11.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da:
a) un presidente di sezione della Corte dei conti,
con funzioni di presidente;
b) un dirigente generale del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) un revisore dei conti, iscritto all'albo dei
revisori contabili, in rappresentanza degli enti locali,
scelto tra una terna di nomi proposta congiuntamente all'UPI e
dall'ANCI.
2. I revisori dei conti sono nominati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, restano in carica per
la durata di quattro esercizi e decadono con l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi sono
rinnovabili una sola volta. Per il periodo di permanenza nella
carica, i revisori dei conti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 sono posti in posizione di fuori ruolo
dalle rispettive amministrazioni.
3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì stabilito il
compenso spettante al presidente e ai componenti il collegio
dei revisori dei conti.
4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il
controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti ai
sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
Capo IV
BILANCIO E UTILI
Art. 12.
(Bilancio).
1. Il bilancio della Cassa depositi e prestiti, cui si
applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli
2423 e 2435 del codice civile, è redatto per l'esercizio
solare e deve essere approvato dal consiglio di
amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
2. Il bilancio, con la relazione della Corte dei conti, di
cui all'articolo 15, è allegato al rendiconto generale dello
Stato dell'esercizio cui si riferisce.
Art. 13.
(Utili).
1. Gli utili annuali della Cassa depositi e prestiti, al
netto di eventuali accantonamenti per la costituzione di
particolari fondi per rischi e oneri, vanno attribuiti:
a) per il 20 per cento al fondo di riserva;
b) per l'80 per cento ad incremento del
capitale.
2. Gli utili conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti,
in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti a
imposizione fiscale statale o locale.
Capo V
PERSONALE
Art. 14.
(Personale).
1. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento
del personale, approvato dal consiglio di amministrazione,
sulla base delle intese e della contrattazione con le
organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 10 per
cento del personale in servizio nella stessa Cassa.
2. La determinazione della pianta organica è attribuita al
consiglio di amministrazione.
3. Nel limite massimo del 20 per cento del numero dei
dirigenti previsti dalla pianta organica, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabili, per un periodo non superiore a
cinque anni, con esperti di alta qualificazione in discipline
connesse all'attività della Cassa stessa. Gli esperti non
possono assumere la direzione delle unità amministrative
previste dall'ordinamento. I compensi degli esperti sono
fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del
consigliere delegato.
4. Il trattamento economico del personale della Cassa
depositi e prestiti, anche con qualifica dirigenziale, è
determinato in base alla contrattazione con le organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. Le spese per il personale fanno integralmente carico al
conto economico della Cassa depositi e prestiti.
Capo VI
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
Art. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. La Corte dei conti sulla base della delibera del
consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e
della relazione del collegio dei revisori dei conti, riferisce
al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, sulla
gestione e sull'attività della Cassa depositi e prestiti.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 16.
(Insequestrabilità e impignorabilità).
1. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti
locali per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti, sulle disponibilità di conto mutuo e sui
relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri,
opposizioni e altri impedimenti.
2. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli
uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari
dei mandati emessi.
3. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 sono nulli; la nullità può essere rilevata
d'ufficio dall'autorità giudiziaria.
Art. 17.
(Regime transitorio).
1. Nelle more delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione relative al nuovo ordinamento della Cassa
depositi e prestiti, continuano a trovare applicazione le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. I consiglieri di amministrazione, i revisori dei conti
e il direttore generale della Cassa depositi e prestiti in
carica alla data di entrata in vigore dalla presente legge,
continuano a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei
nuovi amministratori.
3. A seguito della riorganizzazione dei servizi attuati ai
sensi della presente legge, il consiglio di amministrazione
può deliberare il trasferimento presso strutture dei Ministeri
interessati, previe necessarie intese, o favorire l'esodo
volontario, ricorrendone i requisiti, dei dirigenti che non
trovano utile collocazione nel nuovo organigramma della Cassa
depositi e prestiti.
Art. 18.
(Abrogazione di norme).
1. La legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive
modificazioni, e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
284, e successive modificazioni, sono abrogati.