XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4322




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

NATURA GIURIDICA E FINALITA'


Art. 1.

(Cassa depositi e prestiti).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 la Cassa depositi e prestiti è disciplinata dalla presente legge.


Art. 2.

(Natura giuridica).

        1. La Cassa depositi e prestiti è una amministrazione dello Stato dotata di propria personalità giuridica.
        2. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento, anche del personale, nonché organizzazione, patrimonio e bilancio separati da quelli dello Stato.


Art. 3.

(Compiti).

        1. La Cassa depositi e prestiti svolge le seguenti attività e servizi di interesse economico generale:

            a) accettazione e costituzione di depositi amministrativi e giudiziari;

            b) raccolta di risparmio tramite il circuito postale;

            c) esercizio del credito, sotto qualsiasi forma, nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali territoriali e di altri soggetti pubblici indicati da legge dello Stato;

                d) gestione fondi e svolgimento attività per conto di altre amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti.

        2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire società per azioni per operare, in conformità alle normative comunitarie e di settore, nei confronti di soggetti di diritto privato che operano nei servizi pubblici o effettuano interventi di pubblica utilità, o per esercitare attività strumentali o accessorie alla realizzazione dei fini istituzionali. La Cassa depositi e prestiti detiene almeno la maggioranza del capitale di tali società.
        3. I bilanci delle società controllate di cui al comma 2 devono essere consolidati nel bilancio della Cassa depositi e prestiti quale società capogruppo.


Capo II

CAPITALE, RISORSE E IMPIEGHI


Art. 4.

(Capitale).

        1. Il fondo di dotazione esistente al 31 dicembre 2003 costituisce il capitale della Cassa depositi e prestiti; esso viene incrementato annualmente con i quattro decimi dell'utile netto dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 13.


Art. 5.

(Risorse).

        1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti si avvale:

                a) del proprio capitale;

                b) dei fondi provenienti da depositi amministrativi e disposti dall'autorità giudiziaria;

                c) dei fondi provenienti dai libretti di risparmio postale e dai buoni fruttiferi postali, dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344, e da altri prodotti finanziari;
                d) dei fondi provenienti dall'assunzione di prestiti;

                e) di ogni altro fondo non avente specifica destinazione.

        2. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane SpA per la raccolta del risparmio sotto forma di libretti e di buoni, di cui al comma 1, lettera c); può inoltre avvalersi delle stesse Poste italiane SpA, di banche e di intermediari finanziari vigilati, per il collocamento di obbligazioni o di altri prodotti finanziari emessi dalla Cassa medesima.
        3. Le caratteristiche e le condizioni relative ai titoli di credito e alle loro emissioni sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
        4. Alla Cassa depositi e prestiti si applicano le disposizioni vigenti relative alla pubblicità, alla trasparenza e alle comunicazioni periodiche in materia di raccolta di capitali o di risparmio.
        5. I fondi rimborsabili raccolti dalla Cassa depositi e prestiti sotto forma di libretti di risparmio postale, di buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.


Art. 6.

(Impieghi).

        1. La Cassa depositi e prestiti impiega le proprie disponibilità in:

                a) mutui ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

                b) acquisto di titoli, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari, emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili o controllati, dagli Stati membri dell'Unione europea, da istituzioni finanziarie e creditizie nonché da enti ed organismi pubblici comunitari o internazionali;
                c) aperture di credito temporanee allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

                d) depositi fruttiferi presso la Tesoreria dello Stato.

        2. I tassi di interesse da applicare alle operazioni di mutuo sono determinati in base a parametri oggettivi individuati con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti; la Cassa è tenuta a dare la massima pubblicità degli stessi al fine di consentire ai mutuatari la scelta più conveniente, dopo l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica.


Capo III

ORGANI


Art. 7.

(Organi).

        1. Sono organi della Cassa depositi e prestiti:

                a) il presidente del consiglio di amministrazione;

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il collegio dei revisori dei conti.


Art. 8.

(Presidente).

        1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il Ministro dell'economia e delle finanze.
        2. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze può nominare annualmente o per la durata in carica degli amministratori, un suo delegato, con le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.
        3. Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.
        4. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano tra i membri di diritto.


Art. 9.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, costituiti:

                a) dal presidente;

                b) dal ragioniere generale dello Stato;

                c) dal direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

                d) dal direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

                e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze;

                f) da tre esperti scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazione dei comuni italiani (ANCI) in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni, e nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

        2. I membri di nomina ministeriale restano in carica per la durata di quattro esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rinnovabili una sola volta e ad essi si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.
        3. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di indirizzo e di gestione per il raggiungimento dei fini istituzionali; il consiglio nomina tra i membri di cui al comma 1, lettera e), un consigliere delegato, determinandone i poteri. Il consiglio può altresì nominare un comitato esecutivo composto dal presidente, dell'amministratore delegato e da tre membri scelti, rispettivamente, tra quelli di diritto, tra gli esperti di nomina ministeriale e tra quelli designati dalle autonomie locali.
        4. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:

                a) la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei tassi attivi e passivi;

                b) la costituzione di società controllate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e la definizione dei criteri per il loro coordinamento;

                c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie;

                d) l'approvazione del regolamento del personale, delle relative piante organiche e dell'ordinamento dei servizi e degli uffici;

                e) la nomina e la revoca dei dirigenti;

                f) l'approvazione degli accordi sindacali;

                g) l'approvazione del rendiconto annuale;

                h) l'emissione di titoli obbligazionari o di altri strumenti finanziari;

                i) la concessione di finanziamenti di importo superiore a 50 milioni di euro.

        5. Il consiglio di amministrazione è assistito da una segreteria, composta da un segretario capo, scelto tra i dirigenti, e da un segretario; i verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti e conservati a cura della segreteria e sottoscritti dal presidente e dal segretario capo.
        6. I compensi spettanti al presidente delegato, ai consiglieri, all'amministratore delegato e ai segretari sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
        7. In caso di impedimento, i membri di diritto di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono farsi sostituire, nelle riunioni del consiglio di amministrazione, da dirigenti dei rispettivi Dipartimenti con delega scritta.


Art. 10.

(Consigliere delegato).

        1. Il consigliere delegato esercita i poteri a lui conferiti dal consiglio di amministrazione, sovrintende al personale ed è responsabile della gestione della Cassa depositi e prestiti.
        2. In caso d'urgenza, il consigliere delegato, sentito il presidente del consiglio di amministrazione, può adottare qualsiasi provvedimento nell'interesse della Cassa depositi e prestiti, ad esclusione dei provvedimenti relativi alle materie di cui alle lettere da a) a g) del comma 4 dell'articolo 9, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.


Art. 11.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

                a) un presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

                b) un dirigente generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

                c) un revisore dei conti, iscritto all'albo dei revisori contabili, in rappresentanza degli enti locali, scelto tra una terna di nomi proposta congiuntamente all'UPI e dall'ANCI.

        2. I revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, restano in carica per la durata di quattro esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi sono rinnovabili una sola volta. Per il periodo di permanenza nella carica, i revisori dei conti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono posti in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni.
        3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì stabilito il compenso spettante al presidente e ai componenti il collegio dei revisori dei conti.
        4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.


Capo IV

BILANCIO E UTILI


Art. 12.

(Bilancio).

        1. Il bilancio della Cassa depositi e prestiti, cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 2423 e 2435 del codice civile, è redatto per l'esercizio solare e deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
        2. Il bilancio, con la relazione della Corte dei conti, di cui all'articolo 15, è allegato al rendiconto generale dello Stato dell'esercizio cui si riferisce.


Art. 13.

(Utili).

        1. Gli utili annuali della Cassa depositi e prestiti, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione di particolari fondi per rischi e oneri, vanno attribuiti:

                a) per il 20 per cento al fondo di riserva;

                b) per l'80 per cento ad incremento del capitale.

        2. Gli utili conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti, in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti a imposizione fiscale statale o locale.

Capo V

PERSONALE


Art. 14.

(Personale).

        1. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento del personale, approvato dal consiglio di amministrazione, sulla base delle intese e della contrattazione con le organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 10 per cento del personale in servizio nella stessa Cassa.
        2. La determinazione della pianta organica è attribuita al consiglio di amministrazione.
        3. Nel limite massimo del 20 per cento del numero dei dirigenti previsti dalla pianta organica, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, non rinnovabili, per un periodo non superiore a cinque anni, con esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa stessa. Gli esperti non possono assumere la direzione delle unità amministrative previste dall'ordinamento. I compensi degli esperti sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del consigliere delegato.
        4. Il trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti, anche con qualifica dirigenziale, è determinato in base alla contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
        5. Le spese per il personale fanno integralmente carico al conto economico della Cassa depositi e prestiti.


Capo VI

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI


Art. 15.

(Relazione al Parlamento).

        1. La Corte dei conti sulla base della delibera del consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del collegio dei revisori dei conti, riferisce al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, sulla gestione e sull'attività della Cassa depositi e prestiti.


Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 16.

(Insequestrabilità e impignorabilità).

        1. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità di conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri, opposizioni e altri impedimenti.
        2. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi.
        3. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.


Art. 17.

(Regime transitorio).

        1. Nelle more delle deliberazioni del consiglio di amministrazione relative al nuovo ordinamento della Cassa depositi e prestiti, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. I consiglieri di amministrazione, i revisori dei conti e il direttore generale della Cassa depositi e prestiti in carica alla data di entrata in vigore dalla presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi amministratori.
        3. A seguito della riorganizzazione dei servizi attuati ai sensi della presente legge, il consiglio di amministrazione può deliberare il trasferimento presso strutture dei Ministeri interessati, previe necessarie intese, o favorire l'esodo volontario, ricorrendone i requisiti, dei dirigenti che non trovano utile collocazione nel nuovo organigramma della Cassa depositi e prestiti.


Art. 18.

(Abrogazione di norme).

        1. La legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e successive modificazioni, sono abrogati.



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