XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4314




        Onorevoli Colleghi! - L'attività parlamentare nella sua peculiarità richiede la collaborazione di personale qualificato, dotato della necessaria "elasticità" temporale e territoriale e non legato alla struttura burocratica delle due Camere.
        Perciò la scelta del collaboratore e del conseguente rapporto di collaborazione non può che spettare al deputato o al senatore. Tuttavia è giusto che il compenso per tale collaborazione, sulla base dei quindici giorni "lavorativi" teorici, sia determinato ed erogato mensilmente dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Il parlamentare comunica agli stessi Uffici l'inizio e l'eventuale interruzione della collaborazione, che comunque si intende automaticamente risolta alla scadenza della legislatura.
        La proposta di legge reca quindi una modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che reca norme sui rimborsi spettanti ai parlamentari, e si prevede anche che il compenso per le collaborazioni venga detratto dall'attuale fondo utilizzato dagli Uffici di presidenza delle Camere per il rimborso ai singoli parlamentari delle "spese relative al mantenimento dei rapporti tra eletti ed elettori".
        La proposta di legge mira a rendere più lineare, corretto e trasparente il rapporto tra l'eletto, il suo collaboratore e la Camera di appartenenza, così come avviene in altri Paesi europei, in particolare in Germania e in Francia.




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