XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4314
Onorevoli Colleghi! - L'attività parlamentare nella sua
peculiarità richiede la collaborazione di personale
qualificato, dotato della necessaria "elasticità" temporale e
territoriale e non legato alla struttura burocratica delle due
Camere.
Perciò la scelta del collaboratore e del conseguente
rapporto di collaborazione non può che spettare al deputato o
al senatore. Tuttavia è giusto che il compenso per tale
collaborazione, sulla base dei quindici giorni "lavorativi"
teorici, sia determinato ed erogato mensilmente dagli Uffici
di presidenza delle due Camere. Il parlamentare comunica agli
stessi Uffici l'inizio e l'eventuale interruzione della
collaborazione, che comunque si intende automaticamente
risolta alla scadenza della legislatura.
La proposta di legge reca quindi una modifica all'articolo
2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che reca norme sui
rimborsi spettanti ai parlamentari, e si prevede anche che il
compenso per le collaborazioni venga detratto dall'attuale
fondo utilizzato dagli Uffici di presidenza delle Camere per
il rimborso ai singoli parlamentari delle "spese relative al
mantenimento dei rapporti tra eletti ed elettori".
La proposta di legge mira a rendere più lineare, corretto
e trasparente il rapporto tra l'eletto, il suo collaboratore e
la Camera di appartenenza, così come avviene in altri Paesi
europei, in particolare in Germania e in Francia.