XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4314




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle spettanze ai collaboratori dei membri del Parlamento calcolato sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese e provvedono alla retribuzione degli stessi collaboratori detraendo il corrispettivo dal fondo previsto per le spese relative al mantenimento del rapporto tra eletti ed elettori. La scelta ai fini dell'assunzione e dell'eventuale cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la scelta dei contenuti e delle modalità dello stesso rapporto, comunque sulla base dei quindici giorni lavorativi stabiliti dal periodo precedente, spettano al parlamentare".



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