XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4314
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano
l'ammontare delle spettanze ai collaboratori dei membri del
Parlamento calcolato sulla base di quindici giorni di presenza
per ogni mese e provvedono alla retribuzione degli stessi
collaboratori detraendo il corrispettivo dal fondo previsto
per le spese relative al mantenimento del rapporto tra eletti
ed elettori. La scelta ai fini dell'assunzione e
dell'eventuale cessazione del rapporto di collaborazione,
nonché la scelta dei contenuti e delle modalità dello stesso
rapporto, comunque sulla base dei quindici giorni lavorativi
stabiliti dal periodo precedente, spettano al
parlamentare".