XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4313
Onorevoli Colleghi! - Lo spettacolo dal vivo attende
invano da anni un segnale forte ed inequivocabile del
Parlamento sulla volontà di varare una nuova disciplina che
riconosca la strategicità del settore e la sua funzione di
coesione per la crescita civile, sociale ed economica della
collettività. E' dalla legge istitutiva del Fondo unico per lo
spettacolo (FUS), legge 30 aprile 1985, n. 163, che si attende
una riforma organica complessiva da correlare ad una
indispensabile revisione strutturale del FUS, resa ancora più
urgente dalla necessità di adeguare le politiche pubbliche in
favore dello spettacolo dal vivo al riformato titolo V della
parte seconda della Costituzione, affrancando gli operatori
dal protrarsi di uno stato di precarietà e di generale
incertezza che pregiudica la capacità artistica e la tenuta
organizzativa del sistema. Si propone, quindi, di fornire una
risposta coerente con il nuovo assetto istituzionale della
Repubblica anche nel campo dello spettacolo, dando concretezza
ad un federalismo fondato sul rapporto paritario e solidale
tra le diverse componenti della Repubblica, nuova occasione di
evoluzione per il Paese e di tutela dell'interesse
socio-culturale della collettività. La presente proposta di
legge è ispirata al principio della legislazione concorrente,
necessario per garantire una visione articolata ed unitaria
della cultura e capace di valorizzare lo spettacolo italiano e
quel patrimonio di tradizioni regionali e locali sempre più
fondamentale nell'era della integrazione e della
globalizzazione dei popoli e delle nazioni, onde evitare il
rischio della perdita della propria identità. Quello che si
delinea è un processo innovativo di scelte condivise e
responsabilmente partecipate da parte dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni attraverso uno strumento,
quello della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, capace di salvaguardare
l'unitarietà dello spettacolo dal vivo e di consentire alle
istituzioni di individuare le strategie e gli obiettivi più
consoni per l'evoluzione e lo sviluppo dei settori. Prossimità
ed efficacia rappresentano gli strumenti operativi per
contemperare le istanze, nazionali e locali, con le esigenze e
le aspettative dei territori. Per realizzare tale ambizioso
disegno è necessario un forte investimento pubblico, a livello
statale e locale, ed una politica di agevolazioni ed incentivi
fiscali che solleciti l'intervento sussidiario del privato,
sempre più indispensabile per garantire una stretta
correlazione con gli altri settori della vita economica del
Paese e per supportare efficacemente l'azione di volano del
FUS, cui andranno correlate iniziative tese alla ridefinizione
delle finalità di istituzioni, enti ed organismi
prevalentemente sostenuti dallo Stato, dalle regioni e dagli
enti locali e la revisione dei loro criteri di gestione e di
organizzazione economica. La proposta di legge riconosce lo
spettacolo dal vivo, ovvero il teatro, la musica, la danza, il
circo e lo spettacolo viaggiante e popolare, quale componente
fondamentale del patrimonio artistico e culturale del Paese e
definisce i livelli essenziali dell'interesse della
collettività (articoli 1 e 2). Attraverso il ruolo strategico
della Conferenza unificata (articolo 3), il primo obiettivo da
perseguire è quello della definizione di una programma per la
presenza omogenea e diffusa dello spettacolo dal vivo su tutto
il territorio al fine di favorire l'affermazione dell'identità
culturale nazionale e regionale salvaguardandone il valore
sociale e formativo della collettività. Questa competenza è
infatti riservata alla Conferenza unificata, e non più allo
Stato, a concretare l'evoluzione istituzionale avvenuta con il
nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, e a
sancire il ruolo fondamentale del sistema delle autonomie
locali nella definizione, insieme allo Stato, delle linee
generali di indirizzo e promozione delle attività culturali.
In particolare, si evidenzia che tra le competenze della
Conferenza unificata rientra il riparto del FUS tra quote di
competenza statale e regionale, previa la definizione dei
necessari criteri, l'individuazione dei soggetti di rilevanza
nazionale e la gestione di un fondo perequativo, di nuova
costituzione, oltre alla disciplina dei criteri, parametri e
modalità di accesso e di erogazione della quota del FUS
riservata allo Stato. Per i compiti assegnati la Conferenza
unificata si avvale della collaborazione del Ministero per i
beni e le attività culturali. Definite le funzioni spettanti
alle regioni, alle province e ai comuni (articoli 4 e 5),
secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, con individuazione di forme di intesa e
coordinamento istituzionale, si prevede l'obbligo per le
regioni di adeguare la propria normativa e regolamentazione ai
princìpi fondamentali della legge e di istituire nei propri
bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo. L'articolo 6
concreta il principio della sussidiarietà istituzionale che
trova attuazione attraverso convenzioni triennali tra Stato e
regioni, in cui sono definiti obiettivi, priorità, rispettivi
investimenti economici ed ulteriori interventi di enti locali
e di soggetti privati. Nell'ambito della convenzione, spetta
alla regione svolgere l'istruttoria preliminare ed esprimere
il parere sui progetti formulati da soggetti operanti nel
settore dello spettacolo dal vivo. Viene prevista una prima
fase di applicazione con convenzioni di durata quinquennale
che tengono prioritariamente conto del criterio storico di
intervento dello Stato, al termine del quale potrà procedersi
alla revisione dei criteri di riparto del FUS ed al
trasferimento integrale della quota parte alle regioni che ne
faranno motivata richiesta. Viene infine prevista
l'istituzione di un Fondo perequativo per realizzare
interventi in aree meno servite e per incentivare la presenza
omogenea delle attività ed i livelli minimi di sviluppo. Tale
Fondo viene alimentato con l'indicizzazione annuale del FUS,
una quota dei proventi del lotto, del diritto d'autore e di
quelli non ripartibili incassati dalla SIAE, della
cartolarizzazione dei beni dello Stato ed eventuali
stanziamenti europei. Un articolo specifico è riservato agli
ausili finanziari indiretti e ad altri interventi a sostegno
dello sviluppo dell'economia dello spettacolo dal vivo
(articolo 7), che comprendono:
a) detassazione degli utili reinvestiti e tax
shelter;
b) prestiti d'onore per nuove iniziative;
c) detassazione dei costi pubblicitari e di
affissione;
d) premio fiscale proporzionale alla quantità dei
biglietti venduti;
e) esenzione dall'IRAP;
f) esenzione dalla ritenuta d'acconto sulle
assegnazioni pubbliche;
g) agevolazioni sulle utenze connesse allo
svolgimento dell'attività;
h) la riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA
sull'acquisto di strumenti musicali e di fonogrammi quale
momento di promozione della cultura musicale;
i) sgravi dall'imponibile IRPEF per le spese di
vitto e alloggio sostenute da artisti e tecnici.
La riforma dello spettacolo dal vivo è accompagnata dalla
revisione e dalla semplificazione degli organismi che
sovrintendono all'erogazione del finanziamento pubblico
(articolo 8), con la soppressione del comitato problemi per lo
spettacolo e delle commissioni consultive che vengono
sostituiti dal Consiglio dello spettacolo dal vivo, presieduto
dal Ministro per i beni e le attività culturali che procede
alla sua nomina previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Il Consiglio è composto da quattro comitati
tecnico-scientifici (musica, teatro, danza, circo e spettacolo
popolare), ciascuno composto da cinque membri in possesso di
comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche,
organizzative e manageriali con incompatibilità nei confronti
della contribuzione pubblica, affiancati, con funzione
meramente consultiva, da un membro designato dalle
organizzazioni datoriali di categoria e da un membro designato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Ogni comitato registra una preponderante presenza dei
rappresentati del sistema delle autonomie locali rispetto allo
Stato (rispettivamente quattro e uno) ad avvalorare nel
concreto lo spirito informatore della proposta di legge,
ovvero esaltare il maggiore protagonismo dei territori, e
vivificare il principio dell'unità culturale della nazione, in
altri termini attuare il federalismo solidale nello spettacolo
dal vivo.
Il Consiglio, i cui componenti restano in carica tre anni,
con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta,
svolge la propria attività in sedute plenarie e di area
esprimendo pareri obbligatori e vincolanti per il Ministro per
i beni e le attività culturali.
Il capo III della proposta di legge è riservato alla
ricognizione delle attività settoriali, enunciando le
caratteristiche e le prerogative salienti che devono possedere
i soggetti di cui all'articolo 9 per quanto riguarda la
musica, ivi inclusa la musica leggera, popolare e per le
immagini, all'articolo 10 per il teatro, all'articolo 11 per
la danza, all'articolo 12 per circhi, spettacolo viaggiante,
artisti di strada e spettacolo popolare; ed alla
individuazione dei criteri per il riconoscimento quinquennale
delle iniziative di interesse nazionale (articolo 13),
riconoscimento soggetto alla periodica verifica della
sussistenza dei presupposti e delle necessarie
caratteristiche. Il medesimo articolo prevede che, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge, la Conferenza
unificata stabilisce i criteri, i parametri e le modalità di
accesso e di erogazione della quota del FUS riservata al
sostegno delle iniziative di rilevanza nazionale, da recepire
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
L'ultimo articolo della proposta di legge è riservato alla
disciplina la professione di agente di spettacolo dal vivo,
definisce tale figura professionale ed istituisce presso il
Ministero per i beni e le attività culturali il registro degli
agenti di spettacolo dal vivo, prevedendo l'obbligo
dell'iscrizione per l'esercizio dell'attività, e una
commissione per la valutazione delle domande di iscrizione e
la tenuta del registro.
Con la presente proposta di legge il gruppo parlamentare
della Margherita vuole colmare il disimpegno riformatore del
legislatore e proporre una visione moderna dello spettacolo
dal vivo, consapevole che la cultura costituisce un momento
strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della
collettività, e rappresenta un importante segmento economico
del Paese, forse troppo trascurato o ignorato, capace di
occupare 200.000 addetti nonostante le tormentate difficoltà
strutturali. E' questo un patrimonio di storie, tradizioni,
esperienze e professionalità che va tutelato, promosso ed
incentivato.