XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4313
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale
componente fondamentale del patrimonio artistico del Paese e
ne tutela la libera espressione quale strumento di
affermazione dell'articolata identità culturale italiana.
2. I comuni, le province, le città metropolitane, le
regioni e lo Stato assicurano il sostegno e la diffusione
dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero, valorizzano
la tradizione nazionale e locale, stimolano l'innovazione
artistica ed imprenditoriale e garantiscono pari opportunità
nell'accesso alla sua fruizione.
3. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività
culturali:
a) la musica;
b) il teatro;
c) la danza;
d) il circo e lo spettacolo viaggiante, comprese
le attività degli artisti di strada e le diverse forme dello
spettacolo popolare, le attività ricreative ed i parchi di
divertimento.
Art. 2.
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione del titolo V della
parte seconda della Costituzione, definisce le modalità
dell'intervento pubblico in favore dello spettacolo dal vivo,
i livelli essenziali dell'interesse della collettività,
secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza, prossimità ed efficacia, e disciplina forme di
intesa e di coordinamento per assicurare un adeguato ed
efficace servizio di utilità sociale anche al fine di
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della
persona e l'effettiva partecipazione alla vita culturale del
Paese.
2. La Repubblica riserva un impegno particolare alla
promozione, alla diffusione e alla integrazione delle diverse
forme ed esperienze dello spettacolo dal vivo nell'ambito
dell'Unione europea e dei Paesi appartenenti alle aree
geografiche e culturali di maggiore provenienza dei flussi
migratori.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al presente
articolo particolare attenzione è inoltre riservata alla
tutela del patrimonio regionale, alla educazione, alla
formazione professionale, alla tutela del lavoro, alla
divulgazione dello spettacolo dal vivo, da attuare mediante
specifiche intese, accordi e convenzioni tra i Ministeri, le
regioni, le università, le istituzioni nazionali di formazione
per l'alta specializzazione ed il servizio pubblico
radiotelevisivo.
Art. 3.
(Compiti della Conferenza unificata)
1. In attuazione delle finalità della presente legge, la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata", predispone un programma per la
presenza omogenea e diffusa dello spettacolo dal vivo su tutto
il territorio, individuando strumenti di cooperazione e
solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione
dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze
linguistiche, e la salvaguardia dello spettacolo dal vivo
quale valore sociale e formativo della collettività.
2. Spetta alla Conferenza unificata:
a) definire gli indirizzi generali per il sostegno
dello spettacolo dal vivo, secondo princìpi idonei a
valorizzarne la qualità, la progettualità e
l'imprenditorialità;
b) promuovere la programmazione della presenza
delle attività dello spettacolo dal vivo sul territorio,
perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della
circolazione e della fruizione e favorendone l'insediamento in
aree del Paese non servite;
c) promuovere la presenza dell'articolata
produzione nazionale e regionale all'estero, anche mediante
iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre
nazioni nonché attraverso accordi di coproduzione con Paesi
membri dell'Unione europea;
d) assicurare la conservazione del patrimonio
storico ed artistico e incentivare il repertorio classico del
teatro greco-romano anche attraverso accordi di cooperazione
culturale con i Paesi dell'area mediterranea;
e) promuovere la contemporaneità, la
sperimentazione e la ricerca, l'interdisciplinarità, la
multimedialità e l'integrazione multietnica delle culture;
f) operare il riparto del Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e
successive modificazioni, tra i vari settori dello spettacolo
dal vivo e tra quote di competenza statale e regionale,
secondo criteri previamente fissati e verificati
triennalmente;
g) sostenere, in concorso con le regioni, le
iniziative di spettacolo dal vivo ritenute di rilevanza
nazionale;
h) definire i requisiti della formazione del
personale artistico, tecnico ed amministrativo e gli indirizzi
per la presenza dello spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle
università;
i) promuovere la costituzione di un archivio
nazionale, quale sistema di rete degli archivi regionali, al
fine di conservare la memoria visiva dello spettacolo dal
vivo;
l) verificare l'efficacia dell'intervento pubblico
attraverso attività di monitoraggio ed osservatorio.
3. Per lo svolgimento dei compiti assegnati la Conferenza
unificata si avvale della collaborazione delle strutture del
Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi recanti
norme per la trasformazione di enti, organismi e istituzioni
pubbliche nonché per la ridefinizione delle finalità dei
soggetti dello spettacolo dal vivo la cui attività sia
prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle regioni e dagli
enti locali.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4 il
Governo si attiene oltre ai princìpi generali stabiliti dalla
presente legge, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasformazione degli enti, organismi ed
istituzioni pubbliche di cui al comma 4 in società di
capitale, anche prevedendo la partecipazione maggioritaria di
privati, persone fisiche e giuridiche;
b) adozione di modalità operative volte a
garantire l'autonomia artistica, la semplificazione,
l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali.
6. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di
sviluppo dello spettacolo dal vivo, lo Stato provvede, in sede
di legge finanziaria, ad incrementare annualmente gli
stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo in misura non
inferiore al tasso di inflazione programmata e comunque in
misura ad almeno il 10 per cento della dotazione prevista.
Art. 4.
(Compiti delle regioni)
1. Spetta alle regioni:
a) l'elaborazione, con il concorso delle province
e dei comuni, del piano di programmazione regionale per la
partecipazione alla definizione del programma a livello
nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, previa istruttoria
preliminare dei progetti formulati da soggetti operanti a
livello territoriale nel settore dello spettacolo dal vivo;
b) l'azione di indirizzo dell'attività degli enti
locali;
c) la promozione e il sostegno, in collaborazione
con lo Stato, le province ed i comuni, di soggetti di
rilevanza nazionale di produzione e di distribuzione e
formazione dello spettatore presenti sul territorio e dei
soggetti operanti a livello territoriale, previo
riconoscimento dell'interesse regionale;
d) la predisposizione di progetti finalizzati alla
integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo e di
iniziative per il dialogo culturale tra i popoli, finalizzate
alla valorizzazione della cultura, della storia e delle
tradizioni regionali;
e) la formazione, l'aggiornamento e la creazione
di nuovi profili professionali;
f) la promozione di nuovi talenti e
dell'imprenditoria giovanile e femminile;
g) la tutela della tradizione collegata ai
linguaggi e alle lingue locali;
h) la promozione del turismo culturale;
i) l'individuazione delle aree comprensoriali meno
servite, al fine di operare i necessari interventi correttivi
e di promuovere, in collaborazione con le province ed i
comuni, la costruzione, il restauro, l'adeguamento e la
qualificazione di sedi e spazi multimediali;
l) la tutela del patrimonio artistico dello
spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e
conservazione audiovisivi e la promozione di centri
audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e
locali in rete con l'archivio nazionale di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera i);
m) promuovere e stipulare protocolli d'intesa con
le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di
informazione sulle programmazioni nell'ambito del
territorio;
n) promuovere l'istituzione di fondi di garanzia
per agevolare l'accesso al credito;
o) verificare annualmente l'efficacia
dell'intervento pubblico regionale e locale rispetto ai
risultati conseguiti, anche attraverso attività di
osservatorio e monitoraggio in collegamento con l'attività di
osservatorio dello Stato.
2. Le regioni adeguano, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le proprie norme di
legge e di regolamento ai principi di cui alla medesima legge,
dotandosi di idonee strutture amministrative e di adeguati
strumenti di conoscenza del settore, e istituendo nei propri
bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo alimentato dalla
quota del Fondo unico per lo spettacolo definita in sede di
Conferenza unificata e da adeguati investimenti regionali ad
essa proporzionali.
Art. 5.
(Compiti delle province e dei comuni)
1. Spetta alle province e ai comuni:
a) il concorso con la regione nell'elaborazione
del piano di programmazione regionale;
b) la promozione della cooperazione tra enti
locali e tra organismi operanti nel proprio ambito
territoriale;
c) la partecipazione, anche in forma associata,
alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello
spettacolo dal vivo; la promozione e il sostegno di soggetti
operanti nel proprio ambito territoriale e, in collaborazione
con lo Stato e la regione, la promozione e il sostegno della
distribuzione di spettacoli con erogazione di servizi anche in
relazione a finalità turistiche;
d) la formulazione di proposte per il
riconoscimento delle iniziative di interesse regionale;
e) il concorso con la regione alla predisposizione
di progetti europei per l'integrazione comunitaria dello
spettacolo dal vivo;
f) la formazione del pubblico, soprattutto in
ambito scolastico ed universitario;
g) in concorso con la regione, la formazione, la
qualificazione e l'aggiornamento professionali e la
rilevazione di dati attinenti allo spettacolo dal vivo;
h) la promozione di interventi di restauro, di
adeguamento e innovazione tecnologica di sedi ed attrezzature
per le attività di spettacolo, anche valorizzando il
patrimonio edilizio non destinato originariamente ad ospitare
tali attività;
i) la rilevazione, a livello locale, di dati
statistici ed informativi;
l) il rilascio e la regolamentazione delle
autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di circhi,
parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo
periodicamente l'elenco delle aree disponibili ad ospitare
tali attività.
Art. 6.
(Sussidarietà istituzionale).
1. La cooperazione solidale tra lo Stato e ciascuna
regione è attuata attraverso una convenzione triennale in cui
sono definiti obiettivi, priorità, rispettivi investimenti
economici e ulteriori interventi di enti locali e soggetti
privati. La convenzione può anche prevedere la
compartecipazione di più regioni.
2. La convenzione di cui al comma 1 è preceduta
dall'istruttoria preliminare e dal parere della regione sui
progetti formulati dai soggetti operanti a livello
territoriale nel settore dello spettacolo dal vivo.
3. In fase di prima attuazione della presente legge le
convenzioni, aventi durata quinquennale, tengono
prioritariamente conto del criterio storico d'intervento dello
Stato nei confronti delle attività dello spettacolo dal vivo
esistente alla data di entrata in vigore della medesima
legge.
4. Al termine del quinquennio di cui al comma 3, e alla
luce degli effetti prodotti dalle convenzioni, si procede
eventualmente alla revisione dei criteri di riparto del Fondo
unico per lo spettacolo nonché al trasferimento integrale
della quota parte spettante alle regioni che ne fanno motivata
richiesta.
5. E' istituito il Fondo perequativo dello spettacolo dal
vivo, di seguito denominato "Fondo perequativo", gestito dalla
Conferenza unificata per realizzare interventi in favore delle
aree meno servite e per incentivare la presenza omogenea delle
attività dello spettacolo dal vivo ed i livelli essenziali per
il loro sviluppo.
6. Al finanziamento del Fondo perequativo si provvede
tramite:
a) l'indicizzazione annuale del Fondo unico per lo
spettacolo;
b) l'utilizzo di una quota dei proventi del lotto,
secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge
finanziaria;
c) la somma dei fondi non ripartibili incassati
dalla Società italiana degli autori ed editori nonché l'1 per
cento del totale delle somme incassate per la riscossione del
diritto d'autore;
d) l'1 per cento dei proventi derivanti dalla
cartolarizzazione dei beni dello Stato;
e) i fondi dell'Unione europea appositamente
stanziati o utilizzabili allo scopo.
Capo II
INTERVENTI DI RIFORMA
Art. 7.
(Interventi fiscali).
1. L'intervento pubblico nello spettacolo dal vivo è
commisurato alla particolare valenza artistica del progetto e
ai risultati conseguiti in termini di servizio sociale, anche
in base al rischio culturale ed economico connesso allo
svolgimento dell'attività e alla capacità di
autofinanziamento.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le
attività culturali, uno o più decreti legislativi recanti
interventi fiscali in favore delle attività produttive dello
spettacolo dal vivo e delle attività professionali
collegate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 individuano
altresì i soggetti, i requisiti e le modalità per accedere
agli incentivi fiscali di cui al comma 4.
4. Il sistema di incentivazione fiscale si basa sui
seguenti interventi:
a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali,
nei limiti fissati dalla normativa europea;
b) detassazione degli utili reinvestiti, con il
tetto annuo di 130.000.000 di euro, nell'attività, nella
formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione
tecnologica;
c) misure di sostegno, anche in forma di prestito
d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e
femminili;
d) maggiore diffusione dell'istituto delle
erogazioni liberali;
e) introduzione del tax shelter, con un
tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;
f) detassazione dei costi pubblicitari e di
affissione;
g) introduzione di un premio fiscale proporzionale
alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno
fiscale;
h) esenzione delle attività dello spettacolo
dall'imposta regionale sulle attività produttive;
i) riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA
sull'acquisto di strumenti musicali e di fonogrammi;
l) previsione di interventi di agevolazione
fiscale a favore dei soggetti operanti nelle attività dello
spettacolo dal vivo, per le spese sostenute per vitto e
alloggio.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo trasmette lo schema di
decreto legislativo di cui al comma 2 al Parlamento per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere
richiesto entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione dello
schema di decreto, specificando, eventualmente, le
disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 4. Il Governo esamina i pareri delle
Commissioni parlamentari entro i successivi trenta giorni e
ritrasmette alle Camere il testo corredato delle eventuali
osservazioni e modificazioni, per il parere definitivo delle
Commissioni parlamentari che lo esprimono entro trenta giorni
dall'assegnazione.
6. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di
cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
7. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è
assoggettata alle disposizioni relative alle direttive e al
calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori
dai centri abitati fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).
1. E' istituito, presso il Ministero per beni e le
attività culturali, il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di
seguito denominato "Consiglio", presieduto dal Ministro per i
beni e le attività culturali e composto da quattro gruppi di
esperti rispettivamente per la musica, il teatro, la danza, il
circo e lo spettacolo popolare, per un numero massimo di 25
membri che restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile
consecutivamente una sola volta. Il Consiglio svolge la
propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo
pareri obbligatori e vincolanti per il Ministro per i beni e
le attività culturali.
2. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali che disciplina altresì l'organizzazione e
il funzionamento del Consiglio. Nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 9, con successivo decreto dello
stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti
componenti.
3. Ciascun gruppo di esperti di cui al comma 1 è
costituito in un comitato tecnico scientifico, composto da
cinque membri in possesso di comprovate e specifiche
competenze professionali artistiche, organizzative e
manageriali. Tali rappresentanti partecipano, a titolo
consultivo, alle riunioni plenarie del Consiglio.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali sono individuate forme di partecipazione consultiva
delle organizzazioni sindacali e datoriali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore
dello spettacolo dal vivo.
5. Ciascun comitato tecnico scientifico di cui al comma 3
è costituito da:
a) due membri, scelti in due rose di tre candidati
ciascuna proposte dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) un membro scelto in una rosa di tre candidati
proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
c) un membro scelto in una rosa di tre candidati
proposta dall'Unione delle province d'Italia;
d) un membro designato dal Ministro per i beni e
le attività culturali, scelto tra soggetti in possesso di
adeguati requisiti professionali relativi all'attività di
pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici
nelle attività culturali e nell'analisi dei risultati di tali
interventi.
6. Il Consiglio esprime pareri su:
a) la ripartizione della quota parte del Fondo
unico per lo spettacolo tra i diversi settori dello spettacolo
dal vivo e la quota di competenza statale e la quota di
competenza regionale;
b) la verifica della sussistenza dei presupposti e
delle caratteristiche per il riconoscimento di iniziative di
rilevanza nazionale;
c) gli accordi di programma tra Stato e regioni in
sede preventiva e consuntiva, previo riscontro
dell'istruttoria preliminare e del parere della regione sui
progetti formulati dai soggetti operanti nel settore dello
spettacolo dal vivo;
d) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo e
gli obiettivi perseguiti;
e) l'esame di questioni di rilievo generale
interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati da
una o più regioni.
7. I comitati tecnico scientifici di cui al comma 3
esprimono pareri su:
a) la valutazione preventiva e consuntiva dei
progetti di attività delle iniziative settoriali di rilevanza
nazionale;
b) gli esiti settoriali degli accordi di programma
tra Stato e regioni;
c) l'esame di questioni interessanti il settore di
riferimento e di temi prospettati da una o più regioni.
8. All'atto d'insediamento del Consiglio sono soppressi il
comitato per i problemi dello spettacolo e le commissioni
consultive di cui all'articolo 1, commi 59 e seguenti, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
9. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di
400.000 euro per l'anno 2003, di 250.000 euro per l'anno 2004
e di 200.000 euro per l'anno 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli
anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Capo III
ATTIVITA' SETTORIALI
Art. 9.
(Attività musicali).
1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di
promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della
cultura ed insostituibile valore sociale, economico e
formativo della collettività.
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali
di livello professionale in tutti i suoi generi e
manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle
istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle
forme produttive, distributive, di promozione, coordinamento e
di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
a) la conservazione del patrimonio storico della
musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni,
nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche
di interesse musicale;
b) la produzione contemporanea di nuovi autori e
la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;
c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi
linguaggi musicali;
d) la diffusione della cultura musicale
sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione
di opere e di concerti, nonchè la promozione e la formazione
dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi,
d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni musicali finanziate;
e) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a
carattere promozionale e di confronto tra le diverse
espressioni e tendenze artistiche sia italiane che
straniere;
f) la formazione, lo studio e il perfezionamento
dello strumento musicale, del canto e della composizione,
anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni
scolastiche ed universitarie, nonché la realizzazione di corsi
e concorsi di alta qualificazione professionale;
g) la formazione di complessi musicali di
carattere professionale;
h) la diffusione all'estero della produzione
musicale nazionale e la promozione della musica, dei
compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche
attraverso programmi pluriennali organici;
i) la diffusione della musica leggera, popolare e
per le immagini quale importante forma espressiva
contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante
interesse sociale.
3. Gli enti lirico-sinfonici, i teatri storici, le
istituzioni concertistico-orchestrali, le associazioni
musicali, i festival nazionali e internazionali, i complessi
bandistici e corali costituiscono lo strumento pubblico per il
perseguimento delle finalità della presente legge.
Art. 10.
(Attività teatrali).
1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di
promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della
cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo
della collettività.
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali
professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di
generi, con riferimento alle forme produttive, distributive,
di promozione e ricerca che, con carattere di continuità,
promuovono:
a) un rapporto di stabilità tra un complesso
organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la
collettività di un territorio, per realizzare un progetto
integrato di produzione, promozione ed ospitalità;
b) la ricerca, la sperimentazione teatrale, il
teatro per le nuove generazioni;
c) un itinerario geografico che valorizzi
l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare
riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di
equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività
nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione dello
spettacolo, di promozione e formazione dello spettatore, in
particolare giovanile, teso a diffondere la cultura
teatrale;
e) la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento professionali del personale artistico e
tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
f) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a
carattere di festival per il confronto tra le diverse
espressioni e tendenze artistiche sia italiane che
straniere;
g) la diffusione della presenza del teatro
italiano all'estero.
3. I teatri stabili, le imprese di produzione, gli
organismi di distribuzione e formazione dello spettatore, gli
esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival
nazionali ed internazionali, gli organismi di promozione e di
perfezionamento professionale, il teatro di figura e di strada
costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle
finalità della presente legge.
Art 11.
(Attività di danza).
1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di
promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e
manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e
insostituibile valore sociale, economico e formativo della
collettività.
2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività
professionali di danza che, con carattere di continuità,
promuovono:
a) un rapporto permanente tra un complesso
organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la
collettività di un territorio per realizzare un progetto
integrato di produzione, promozione e ospitalità di
particolare valenza culturale e con significativa attenzione
alla tradizione della danza;
b) la sperimentazione e la ricerca della nuova
espressività coreutica e l'integrazione delle arti
sceniche;
c) un itinerario geografico che valorizzi
l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare
riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di
equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività
nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione della
danza e di promozione e formazione del pubblico, in
particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio
sociale, la cultura della danza in un determinato ambito
territoriale e a sostenere l'attività produttiva;
e) la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento professionali del personale artistico e
tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
f) eventi e manifestazioni a carattere
promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e
tendenze artistiche sia italiane che straniere;
g) la diffusione della presenza della danza
italiana all'estero.
3. Le imprese di produzione, gli organismi di
distribuzione e formazione del pubblico, le attività di
ospitalità, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed
i festival nazionali ed internazionali, gli organismi di
promozione e di perfezionamento professionale costituiscono lo
strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della
presente legge.
Art. 12.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e
spettacolo popolare).
1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione
circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada
e dello spettacolo popolare, di cui riconosce il valore
sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al
comma 1, tutela e valorizza le attività di cui al medesimo
comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo
sviluppo attraverso:
a) la produzione di spettacoli di significativo
valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da
persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un
complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico
che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con
particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in
un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la
collettività nella fruizione di un servizio culturale;
b) iniziative promozionali, quali festival
nazionali e internazionali e attività editoriali;
c) iniziative di consolidamento e sviluppo
dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare
mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e
aggiornamento professionali;
d) la diffusione della presenza delle attività di
cui al presente articolo all'estero;
e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti
ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;
f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali;
g) la ristrutturazione di aree attrezzate.
3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione
dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso
l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei
requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento
di tale attività.
4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si
applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio
ambulante.
Art. 13.
(Iniziative di rilevanza nazionale).
1. La Conferenza unificata fornisce parere vincolante ai
fini del riconoscimento di rilevanza nazionale, di cui al
comma 2, alle iniziative dello spettacolo dal vivo che
presentano le seguenti caratteristiche:
a) comprovata esperienza decennale artistica,
organizzativa e manageriale nella realizzazione di un
qualificato progetto culturale pluriennale con l'impiego di un
nucleo artistico, tecnico e organizzativo, anche stabile, di
livello professionale, salvo iniziative che pur non avendo
maturato tale anzianità abbiano dimostrato adeguata capacità
progettuale ed economica con rilevanti esiti dal punto di
vista artistico;
b) rilievo nazionale della attività testimoniato
anche dalla partecipazione a circuiti artistici nazionali o
internazionali;
c) tutela della tradizione nazionale e
realizzazione di attività di innovazione anche attraverso la
valorizzazione di nuovi talenti e la sensibilizzazione del
pubblico giovanile;
d) qualificata e capillare azione di
distribuzione, di confronto tra le diverse esperienze del
panorama nazionale ed internazionale, promozione e formazione
dello spettatore tesa a diffondere la fruizione dello
spettacolo dal vivo;
e) qualificata attività laboratoriale e
sperimentale e di iniziative collaterali per la divulgazione,
la promozione e la diffusione dello spettacolo dal vivo;
f) impegno nell'attività di qualificazione e
aggiornamento professionali in collaborazione con gli
organismi allo scopo preposti;
g) adeguata presenza di spettatori e attuazione di
servizi socio-culturali per la collettività;
h) adeguata gestione economica ed equilibrio di
bilancio, tenuto conto della presenza sussidiaria dei
privati.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, di durata
quinquennale, è conferito con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali; la Conferenza unificata provvede alla
periodica verifica della sussistenza dei presupposti e delle
caratteristiche di cui al medesimo comma.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Conferenza unificata stabilisce i criteri,
i parametri e le modalità di accesso e di erogazione della
quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata al sostegno
delle iniziative di rilevanza nazionale, da recepire con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La
Conferenza unificata ridefinisce inoltre le principali
funzioni e caratteristiche dei diversi soggetti operanti nel
settore dello spettacolo dal vivo anche ai fini della
disciplina regionale.
Art. 14.
(Disciplina della professione di agente di spettacolo dal
vivo).
1. E' riconosciuta la figura professionale di agente di
spettacolo dal vivo quale soggetto che, in forza di un
contratto scritto di procura, rappresenta artisti, esecutori e
interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi
delle prestazioni, i luoghi, le date, le clausole
contrattuali;
b) sottoscrivere i contratti che regolano le
prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad
esplicito mandato;
c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti
di legge, anche di natura previdenziale ed assistenziale,
relativi o conseguenti al contratto di prestazione
artistica;
d) ricevere comunicazioni che riguardano
prestazioni artistiche nonché provvedere a quanto necessario
per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale
dell'artista.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono istituiti, presso il Ministero per i beni
e le attività culturali, il registro degli agenti di
spettacolo dal vivo e la commissione incaricata della tenuta
del registro, della verifica dei requisiti di iscrizione e
delle ipotesi di cancellazione, della vigilanza sull'attività
degli iscritti, previa definizione dei principi del codice
deontologico, e della irrogazione delle sanzioni a carico di
coloro che esercitano l'attività senza la necessaria
iscrizione nel registro o violando le norme del codice
deontologico.
3. La commissione di cui al comma 2, il cui funzionamento
è disciplinato con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, dura in carica tre anni non rinnovabili,
ed è composta da un rappresentante del Ministero per i beni e
le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della
Conferenza unificata e da due rappresentanti degli agenti di
spettacolo dal vivo designati su indicazione delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
4. Per l'esercizio della professione di agente di
spettacolo dal vivo è obbligatoria l'iscrizione nel registro
di cui al comma 2.
5. Al fine di evitare la formazione di cartelli e di
iniziative monopolistiche o oligopolistiche, la commissione di
cui al comma 2 provvede a definire il numero massimo di
artisti rappresentabili da ciascun agente.