XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4313




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Princìpi generali)

        1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio artistico del Paese e ne tutela la libera espressione quale strumento di affermazione dell'articolata identità culturale italiana.
        2. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato assicurano il sostegno e la diffusione dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, stimolano l'innovazione artistica ed imprenditoriale e garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione.
        3. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali:

                a) la musica;

                b) il teatro;

                c) la danza;

                d) il circo e lo spettacolo viaggiante, comprese le attività degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare, le attività ricreative ed i parchi di divertimento.


Art. 2.

(Finalità)

        1. La presente legge, in attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, definisce le modalità dell'intervento pubblico in favore dello spettacolo dal vivo, i livelli essenziali dell'interesse della collettività, secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, prossimità ed efficacia, e disciplina forme di intesa e di coordinamento per assicurare un adeguato ed efficace servizio di utilità sociale anche al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita culturale del Paese.
        2. La Repubblica riserva un impegno particolare alla promozione, alla diffusione e alla integrazione delle diverse forme ed esperienze dello spettacolo dal vivo nell'ambito dell'Unione europea e dei Paesi appartenenti alle aree geografiche e culturali di maggiore provenienza dei flussi migratori.
        3. Nel perseguimento delle finalità di cui al presente articolo particolare attenzione è inoltre riservata alla tutela del patrimonio regionale, alla educazione, alla formazione professionale, alla tutela del lavoro, alla divulgazione dello spettacolo dal vivo, da attuare mediante specifiche intese, accordi e convenzioni tra i Ministeri, le regioni, le università, le istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione ed il servizio pubblico radiotelevisivo.


Art. 3.

(Compiti della Conferenza unificata)

        1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", predispone un programma per la presenza omogenea e diffusa dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio, individuando strumenti di cooperazione e solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche, e la salvaguardia dello spettacolo dal vivo quale valore sociale e formativo della collettività.
        2. Spetta alla Conferenza unificata:

                a) definire gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, secondo princìpi idonei a valorizzarne la qualità, la progettualità e l'imprenditorialità;

                b) promuovere la programmazione della presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul territorio, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione e favorendone l'insediamento in aree del Paese non servite;

                c) promuovere la presenza dell'articolata produzione nazionale e regionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni nonché attraverso accordi di coproduzione con Paesi membri dell'Unione europea;

                d) assicurare la conservazione del patrimonio storico ed artistico e incentivare il repertorio classico del teatro greco-romano anche attraverso accordi di cooperazione culturale con i Paesi dell'area mediterranea;

                e) promuovere la contemporaneità, la sperimentazione e la ricerca, l'interdisciplinarità, la multimedialità e l'integrazione multietnica delle culture;

                f) operare il riparto del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, tra i vari settori dello spettacolo dal vivo e tra quote di competenza statale e regionale, secondo criteri previamente fissati e verificati triennalmente;

                g) sostenere, in concorso con le regioni, le iniziative di spettacolo dal vivo ritenute di rilevanza nazionale;

                h) definire i requisiti della formazione del personale artistico, tecnico ed amministrativo e gli indirizzi per la presenza dello spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università;

                i) promuovere la costituzione di un archivio nazionale, quale sistema di rete degli archivi regionali, al fine di conservare la memoria visiva dello spettacolo dal vivo;
                l) verificare l'efficacia dell'intervento pubblico attraverso attività di monitoraggio ed osservatorio.

        3. Per lo svolgimento dei compiti assegnati la Conferenza unificata si avvale della collaborazione delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali.
        4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi recanti norme per la trasformazione di enti, organismi e istituzioni pubbliche nonché per la ridefinizione delle finalità dei soggetti dello spettacolo dal vivo la cui attività sia prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
        5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4 il Governo si attiene oltre ai princìpi generali stabiliti dalla presente legge, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) trasformazione degli enti, organismi ed istituzioni pubbliche di cui al comma 4 in società di capitale, anche prevedendo la partecipazione maggioritaria di privati, persone fisiche e giuridiche;

                b) adozione di modalità operative volte a garantire l'autonomia artistica, la semplificazione, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali.

        6. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo dello spettacolo dal vivo, lo Stato provvede, in sede di legge finanziaria, ad incrementare annualmente gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo in misura non inferiore al tasso di inflazione programmata e comunque in misura ad almeno il 10 per cento della dotazione prevista.


Art. 4.

(Compiti delle regioni)

        1. Spetta alle regioni:

                a) l'elaborazione, con il concorso delle province e dei comuni, del piano di programmazione regionale per la partecipazione alla definizione del programma a livello nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, previa istruttoria preliminare dei progetti formulati da soggetti operanti a livello territoriale nel settore dello spettacolo dal vivo;

                b) l'azione di indirizzo dell'attività degli enti locali;

                c) la promozione e il sostegno, in collaborazione con lo Stato, le province ed i comuni, di soggetti di rilevanza nazionale di produzione e di distribuzione e formazione dello spettatore presenti sul territorio e dei soggetti operanti a livello territoriale, previo riconoscimento dell'interesse regionale;

                d) la predisposizione di progetti finalizzati alla integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo e di iniziative per il dialogo culturale tra i popoli, finalizzate alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali;

                e) la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali;

                f) la promozione di nuovi talenti e dell'imprenditoria giovanile e femminile;

                g) la tutela della tradizione collegata ai linguaggi e alle lingue locali;

                h) la promozione del turismo culturale;

                i) l'individuazione delle aree comprensoriali meno servite, al fine di operare i necessari interventi correttivi e di promuovere, in collaborazione con le province ed i comuni, la costruzione, il restauro, l'adeguamento e la qualificazione di sedi e spazi multimediali;

                l) la tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e conservazione audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali in rete con l'archivio nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i);
                m) promuovere e stipulare protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione sulle programmazioni nell'ambito del territorio;

                n) promuovere l'istituzione di fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito;

                o) verificare annualmente l'efficacia dell'intervento pubblico regionale e locale rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e monitoraggio in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato.

        2. Le regioni adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proprie norme di legge e di regolamento ai principi di cui alla medesima legge, dotandosi di idonee strutture amministrative e di adeguati strumenti di conoscenza del settore, e istituendo nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo alimentato dalla quota del Fondo unico per lo spettacolo definita in sede di Conferenza unificata e da adeguati investimenti regionali ad essa proporzionali.


Art. 5.

(Compiti delle province e dei comuni)

        1. Spetta alle province e ai comuni:

                a) il concorso con la regione nell'elaborazione del piano di programmazione regionale;

                b) la promozione della cooperazione tra enti locali e tra organismi operanti nel proprio ambito territoriale;

                c) la partecipazione, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo; la promozione e il sostegno di soggetti operanti nel proprio ambito territoriale e, in collaborazione con lo Stato e la regione, la promozione e il sostegno della distribuzione di spettacoli con erogazione di servizi anche in relazione a finalità turistiche;
                d) la formulazione di proposte per il riconoscimento delle iniziative di interesse regionale;


            e) il concorso con la regione alla predisposizione di progetti europei per l'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo;

            f) la formazione del pubblico, soprattutto in ambito scolastico ed universitario;

            g) in concorso con la regione, la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali e la rilevazione di dati attinenti allo spettacolo dal vivo;

            h) la promozione di interventi di restauro, di adeguamento e innovazione tecnologica di sedi ed attrezzature per le attività di spettacolo, anche valorizzando il patrimonio edilizio non destinato originariamente ad ospitare tali attività;

            i) la rilevazione, a livello locale, di dati statistici ed informativi;

            l) il rilascio e la regolamentazione delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili ad ospitare tali attività.


Art. 6.

(Sussidarietà istituzionale).

        1. La cooperazione solidale tra lo Stato e ciascuna regione è attuata attraverso una convenzione triennale in cui sono definiti obiettivi, priorità, rispettivi investimenti economici e ulteriori interventi di enti locali e soggetti privati. La convenzione può anche prevedere la compartecipazione di più regioni.
        2. La convenzione di cui al comma 1 è preceduta dall'istruttoria preliminare e dal parere della regione sui progetti formulati dai soggetti operanti a livello territoriale nel settore dello spettacolo dal vivo.
        3. In fase di prima attuazione della presente legge le convenzioni, aventi durata quinquennale, tengono prioritariamente conto del criterio storico d'intervento dello Stato nei confronti delle attività dello spettacolo dal vivo esistente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
        4. Al termine del quinquennio di cui al comma 3, e alla luce degli effetti prodotti dalle convenzioni, si procede eventualmente alla revisione dei criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo nonché al trasferimento integrale della quota parte spettante alle regioni che ne fanno motivata richiesta.
        5. E' istituito il Fondo perequativo dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato "Fondo perequativo", gestito dalla Conferenza unificata per realizzare interventi in favore delle aree meno servite e per incentivare la presenza omogenea delle attività dello spettacolo dal vivo ed i livelli essenziali per il loro sviluppo.
        6. Al finanziamento del Fondo perequativo si provvede tramite:

            a) l'indicizzazione annuale del Fondo unico per lo spettacolo;

            b) l'utilizzo di una quota dei proventi del lotto, secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge finanziaria;

            c) la somma dei fondi non ripartibili incassati dalla Società italiana degli autori ed editori nonché l'1 per cento del totale delle somme incassate per la riscossione del diritto d'autore;

            d) l'1 per cento dei proventi derivanti dalla cartolarizzazione dei beni dello Stato;

            e) i fondi dell'Unione europea appositamente stanziati o utilizzabili allo scopo.


Capo II

INTERVENTI DI RIFORMA


Art. 7.

(Interventi fiscali).

        1. L'intervento pubblico nello spettacolo dal vivo è commisurato alla particolare valenza artistica del progetto e ai risultati conseguiti in termini di servizio sociale, anche in base al rischio culturale ed economico connesso allo svolgimento dell'attività e alla capacità di autofinanziamento.
        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore delle attività produttive dello spettacolo dal vivo e delle attività professionali collegate.
        3. I decreti legislativi di cui al comma 2 individuano altresì i soggetti, i requisiti e le modalità per accedere agli incentivi fiscali di cui al comma 4.
        4. Il sistema di incentivazione fiscale si basa sui seguenti interventi:

            a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;

            b) detassazione degli utili reinvestiti, con il tetto annuo di 130.000.000 di euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica;

            c) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e femminili;

            d) maggiore diffusione dell'istituto delle erogazioni liberali;

            e) introduzione del tax shelter, con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;

            f) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;

            g) introduzione di un premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno fiscale;

            h) esenzione delle attività dello spettacolo dall'imposta regionale sulle attività produttive;
            i) riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA sull'acquisto di strumenti musicali e di fonogrammi;

            l) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti operanti nelle attività dello spettacolo dal vivo, per le spese sostenute per vitto e alloggio.

        5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette lo schema di decreto legislativo di cui al comma 2 al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere richiesto entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione dello schema di decreto, specificando, eventualmente, le disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 4. Il Governo esamina i pareri delle Commissioni parlamentari entro i successivi trenta giorni e ritrasmette alle Camere il testo corredato delle eventuali osservazioni e modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari che lo esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
        6. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        7. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni relative alle direttive e al calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
        8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 8.

(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

        1. E' istituito, presso il Ministero per beni e le attività culturali, il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato "Consiglio", presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e composto da quattro gruppi di esperti rispettivamente per la musica, il teatro, la danza, il circo e lo spettacolo popolare, per un numero massimo di 25 membri che restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti per il Ministro per i beni e le attività culturali.
        2. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
        3. Ciascun gruppo di esperti di cui al comma 1 è costituito in un comitato tecnico scientifico, composto da cinque membri in possesso di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali. Tali rappresentanti partecipano, a titolo consultivo, alle riunioni plenarie del Consiglio.
        4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuate forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni sindacali e datoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore dello spettacolo dal vivo.
        5. Ciascun comitato tecnico scientifico di cui al comma 3 è costituito da:

                a) due membri, scelti in due rose di tre candidati ciascuna proposte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

                b) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

                c) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Unione delle province d'Italia;

                d) un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, scelto tra soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali relativi all'attività di pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici nelle attività culturali e nell'analisi dei risultati di tali interventi.

        6. Il Consiglio esprime pareri su:

                a) la ripartizione della quota parte del Fondo unico per lo spettacolo tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo e la quota di competenza statale e la quota di competenza regionale;

                b) la verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche per il riconoscimento di iniziative di rilevanza nazionale;

                c) gli accordi di programma tra Stato e regioni in sede preventiva e consuntiva, previo riscontro dell'istruttoria preliminare e del parere della regione sui progetti formulati dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

                d) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo e gli obiettivi perseguiti;

                e) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati da una o più regioni.
        7. I comitati tecnico scientifici di cui al comma 3 esprimono pareri su:

                a) la valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività delle iniziative settoriali di rilevanza nazionale;

                b) gli esiti settoriali degli accordi di programma tra Stato e regioni;

                c) l'esame di questioni interessanti il settore di riferimento e di temi prospettati da una o più regioni.

        8. All'atto d'insediamento del Consiglio sono soppressi il comitato per i problemi dello spettacolo e le commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59 e seguenti, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
        9. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2003, di 250.000 euro per l'anno 2004 e di 200.000 euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Capo III

ATTIVITA' SETTORIALI


Art. 9.

(Attività musicali).

        1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
        2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i suoi generi e manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione, coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

                a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale;

                b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;

                c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

                d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonchè la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;

                e) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

                f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché la realizzazione di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale;

                g) la formazione di complessi musicali di carattere professionale;

                h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
                i) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.

        3. Gli enti lirico-sinfonici, i teatri storici, le istituzioni concertistico-orchestrali, le associazioni musicali, i festival nazionali e internazionali, i complessi bandistici e corali costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della presente legge.


Art. 10.

(Attività teatrali).

        1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
        2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

                a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio, per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;

                b) la ricerca, la sperimentazione teatrale, il teatro per le nuove generazioni;

                c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

                d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e formazione dello spettatore, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;

                e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

                f) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

                g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

        3. I teatri stabili, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione dello spettatore, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali ed internazionali, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale, il teatro di figura e di strada costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della presente legge.


Art 11.

(Attività di danza).

        1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
        2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

                a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

                b) la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
                c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

                d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza in un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva;

                e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

                f) eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

                g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

        3. Le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, le attività di ospitalità, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali ed internazionali, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della presente legge.


Art. 12.

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e
spettacolo popolare).

        1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, di cui riconosce il valore sociale e culturale.
        2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, tutela e valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

                a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

                b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

                c) iniziative di consolidamento e sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

                d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente articolo all'estero;

                e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

                f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

                g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

        3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento di tale attività.
        4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Art. 13.

(Iniziative di rilevanza nazionale).

        1. La Conferenza unificata fornisce parere vincolante ai fini del riconoscimento di rilevanza nazionale, di cui al comma 2, alle iniziative dello spettacolo dal vivo che presentano le seguenti caratteristiche:

                a) comprovata esperienza decennale artistica, organizzativa e manageriale nella realizzazione di un qualificato progetto culturale pluriennale con l'impiego di un nucleo artistico, tecnico e organizzativo, anche stabile, di livello professionale, salvo iniziative che pur non avendo maturato tale anzianità abbiano dimostrato adeguata capacità progettuale ed economica con rilevanti esiti dal punto di vista artistico;

                b) rilievo nazionale della attività testimoniato anche dalla partecipazione a circuiti artistici nazionali o internazionali;

                c) tutela della tradizione nazionale e realizzazione di attività di innovazione anche attraverso la valorizzazione di nuovi talenti e la sensibilizzazione del pubblico giovanile;

                d) qualificata e capillare azione di distribuzione, di confronto tra le diverse esperienze del panorama nazionale ed internazionale, promozione e formazione dello spettatore tesa a diffondere la fruizione dello spettacolo dal vivo;

                e) qualificata attività laboratoriale e sperimentale e di iniziative collaterali per la divulgazione, la promozione e la diffusione dello spettacolo dal vivo;

                f) impegno nell'attività di qualificazione e aggiornamento professionali in collaborazione con gli organismi allo scopo preposti;

                g) adeguata presenza di spettatori e attuazione di servizi socio-culturali per la collettività;
                h) adeguata gestione economica ed equilibrio di bilancio, tenuto conto della presenza sussidiaria dei privati.

        2. Il riconoscimento di cui al comma 1, di durata quinquennale, è conferito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; la Conferenza unificata provvede alla periodica verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche di cui al medesimo comma.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza unificata stabilisce i criteri, i parametri e le modalità di accesso e di erogazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata al sostegno delle iniziative di rilevanza nazionale, da recepire con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La Conferenza unificata ridefinisce inoltre le principali funzioni e caratteristiche dei diversi soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo anche ai fini della disciplina regionale.


Art. 14.

(Disciplina della professione di agente di spettacolo dal
vivo).

        1. E' riconosciuta la figura professionale di agente di spettacolo dal vivo quale soggetto che, in forza di un contratto scritto di procura, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

                a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date, le clausole contrattuali;

                b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad esplicito mandato;

                c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale ed assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

                d) ricevere comunicazioni che riguardano prestazioni artistiche nonché provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.

        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il registro degli agenti di spettacolo dal vivo e la commissione incaricata della tenuta del registro, della verifica dei requisiti di iscrizione e delle ipotesi di cancellazione, della vigilanza sull'attività degli iscritti, previa definizione dei principi del codice deontologico, e della irrogazione delle sanzioni a carico di coloro che esercitano l'attività senza la necessaria iscrizione nel registro o violando le norme del codice deontologico.
        3. La commissione di cui al comma 2, il cui funzionamento è disciplinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dura in carica tre anni non rinnovabili, ed è composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della Conferenza unificata e da due rappresentanti degli agenti di spettacolo dal vivo designati su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
        4. Per l'esercizio della professione di agente di spettacolo dal vivo è obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui al comma 2.
        5. Al fine di evitare la formazione di cartelli e di iniziative monopolistiche o oligopolistiche, la commissione di cui al comma 2 provvede a definire il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.



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