XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4312
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della contraffazione
si presenta come un insieme complesso di violazioni di leggi,
di norme e di regolamenti, nonché di vincoli contrattuali che
regolano i diritti di proprietà intellettuale e di
sfruttamento commerciale dei prodotti di ogni genere.
Un giro di affari enorme e in continuo sviluppo che
alimenta, spesso senza saperlo, un'industria criminale che
sfrutta questo mercato per reinvestire nel traffico di droga e
nello sfruttamento della prostituzione.
I danni prodotti dalla contraffazione sono molteplici: i
nocumenti all'erario e alle aziende sono enormi, ma non sono
solo le aziende a perderci, ogni anno 12 mila posti di lavoro
scompaiono solo in Italia e 250 mila è la stima dei posti di
lavoro persi negli ultimi dieci anni a livello mondiale, a
causa della contraffazione, di cui 100 mila circa nella sola
Unione europea.
Inoltre si indebolisce ingiustamente la posizione di
mercato dei legittimi produttori, si mette a rischio il
settore della distribuzione autorizzata, si ingannano i
consumatori e si abbassano gli standard di qualità con
un rischio notevole per la sicurezza in quanto vengono immessi
sul mercato articoli potenzialmente pericolosi.
I settori più colpiti sono quelli dell'abbigliamento,
della pelletteria, ma anche delle apparecchiature, della
componentistica, degli elettrodomestici, dell'orologeria e
così via.
E' stato stimato che il giro di affari di questo fenomeno
si attesti oltre i 100 miliardi di dollari l'anno in tutto il
mondo, pari al 5-6 per cento dell'intero commercio mondiale.
Si passa dal 5 per cento dell'industria degli orologi, al 6
per cento dell'industria farmaceutica, al 10 per cento della
profumeria, al 25 per cento dell'audiovideo, al 35 per cento
del software.
Oltre il 70 per cento circa della produzione mondiale di
contraffazioni proviene dal sud-est asiatico, in testa la
Cina, la Corea, la Thailandia e Taiwan.
Il mancante 30 per cento circa della produzione mondiale
di contraffazioni proviene dal bacino del Mediterraneo, dove
il nostro Paese detiene il triste primato di Paese leader,
seguono la Spagna, la Turchia, il Marocco.
In Cina, soprattutto, il fenomeno è in crescita e sta
provocando conseguenze imprevedibili, le imprese cinesi che
fabbricano prodotti contraffatti si sono allargate e hanno
iniziato ad esportare anche in Russia, Birmania, Vietnam e
America.
Inoltre, non si deve pensare che ad essere colpite siano
solo le aziende titolari di grandi marchi e il problema, poi,
non è solo la contraffazione del marchio, ma soprattutto il
danno per le piccole aziende, che trovano nel prodotto
contraffatto un temibile concorrente, per non parlare del
fatto che dietro al commercio di questi prodotti si nascondono
reati gravi, come lo sfruttamento minorile, le vendite senza
licenza, l'evasione fiscale.
Spesso accade che le aziende italiane intraprendano azione
di risarcimento del danno per la contraffazione subita, ma la
stessa non ha esito alcuno o, nel peggiore dei casi, non è
nemmeno possibile intraprendere un'azione legale poiché, per
l'ordinamento cinese, la società che per prima deposita il
marchio ne è titolare.
Un altro paradosso è rappresentato dal fatto che spesso le
imprese italiane che vorrebbero registrare il proprio marchio
si trovano nell'impossibilità di farlo perché questo è già
stato registrato in maniera abusiva e illegale da soggetti
cinesi, a volte dagli stessi distributori locali.
Altre volte la contraffazione consiste nell'apposizione da
parte di imprese cinesi di false indicazioni di provenienza,
nell'imitazione del prodotto o del suo imballo.
L'industria della contraffazione in Cina ha un giro di
affari di oltre 16 miliardi di dollari l'anno, che costa alle
aziende occidentali decine e decine di miliardi di dollari di
mancate vendite.
Molte aziende si preoccupano, altresì, del calo di
immagine dovuto all'immissione sul mercato di imitazioni di
pessima qualità dei loro prodotti.
Diverse fonti confermano che si tratta di un fenomeno in
espansione.
Mentre fino a quindici anni fa il mercato dei falsi era
costituito essenzialmente da beni di lusso, prodotti in
piccole quantità, oggi, invece, è più incentrato sulla
realizzazione e sulla vendita di beni di largo consumo.
L'enormità e la capillarità delle attività di
contraffazione in Cina rendono vani anche gli sforzi più
cospicui delle singole imprese, tutto ciò a causa
dell'insufficiente legislazione cinese in tema di marchi e di
brevetti.
Pertanto, in attesa che le autorità dei Paesi dove sono
maggiormente diffuse tali pratiche illegali, in particolar
modo la Cina, predispongano una normativa idonea a reprimere
le situazioni di illegittimo uso di marchi o comunque la
concorrenza sleale, la presente proposta di legge istituisce
il "Fondo per la difesa all'estero della proprietà
industriale" a cui possono attingere le piccole e medie
imprese i cui prodotti siano oggetto di contraffazione per
intraprendere azioni civili, amministrative, penali e doganali
contro i contraffattori asiatici (articolo 2).
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della
legge, sia dal punto di vista soggettivo, sia definendo le
varie tipologie di contraffazione.
L'articolo 2 istituisce il citato Fondo, disciplina le
modalità di erogazione dei rimborsi e rinvia ad un emanando
regolamento del Ministro delle attività produttive per
l'attuazione della legge.
Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del
provvedimento.