XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4312
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
imprese di piccole e medie dimensioni, definite ai sensi del
comma 2, vittime della contraffazione dei loro prodotti o
della concorrenza sleale in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, definite ai sensi del comma 3, nei limiti e alle
condizioni da essa stabiliti.
2. E' definita impresa di piccola o media dimensione,
l'azienda che impiega fino ad un massimo di cento
dipendenti.
3. Per contraffazione e per attività di concorrenza sleale
in Paesi non appartenenti all'Unione europea si intende:
a) la contraffazione di marchi regolarmente
registrati da parte delle imprese italiane;
b) la falsificazione del prodotto italiano o di
parte di esso;
c) l'usurpazione di marchi di imprese italiane non
registrati nel Paese estero;
d) l'usurpazione o comunque l'uso non autorizzato
di marchi di imprese italiane;
e) l'imitazione ingannevole delle caratteristiche
di presentazione del prodotto o del suo imballo;
f) l'apposizione, in particolare da parte delle
imprese cinesi, di false indicazioni di provenienza;
g) la produzione o la messa in circolazione di
opere dell'ingegno, di prodotti industriali con marchi o con
segni distintivi somiglianti a quelli originali e atti a
indurre in inganno l'acquirente sull'originale provenienza o
qualità del prodotto.
Art. 2.
(Fondo per la difesa all'estero
della proprietà industriale).
1. E' istituito presso il Ministero delle attività
produttive il Fondo per la difesa all'estero della proprietà
industriale, di seguito denominato "Fondo".
2. Il Fondo provvede al rimborso delle spese effettuate
dalle imprese di cui all'articolo 1 relative alle azioni
legali intraprese dalle imprese stesse al fine di difendere i
propri interessi lesi dalla contraffazione dei loro
prodotti.
3. Sono soggetti a rimborso a carico del Fondo gli oneri
relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale delle
imprese di cui all'articolo 1 in ambito civile,
amministrativo, penale e doganale e, in particolare:
a) i compensi e le spese dovuti per prestazioni
svolte nell'interesse dell'impresa vittima della
contraffazione e nell'ambito di procedure giudiziarie o
arbitrali, o nelle fasi extra-giudiziali, da legali o da
arbitri nominati dalla stessa parte offesa;
b) i compensi e le spese liquidati a favore di
consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico della
parte offesa;
c) le spese di giustizia.
4. Le spese relative agli oneri di cui al comma 3 sono
totalmente rimborsabili se non superano complessivamente la
somma di 15.000 euro; l'importo lordo del rimborso è pari al
50 per cento se le spese sostenute ammontano a una cifra
compresa fra 15.000 e 30.000 euro; nei casi in cui le spese
superano 30.000 euro, l'importo lordo del rimborso è pari al
33 per cento delle stesse.
5. La domanda di concessione del rimborso deve essere
corredata dalle fatture rilasciate dai professionisti di cui
al comma 3 e da idonea documentazione che attesti l'effettiva
fruizione delle prestazioni fornite.
6. Il Ministro delle attività produttive, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adotta il regolamento di attuazione della presente legge,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.