XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4312




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese di piccole e medie dimensioni, definite ai sensi del comma 2, vittime della contraffazione dei loro prodotti o della concorrenza sleale in Paesi non appartenenti all'Unione europea, definite ai sensi del comma 3, nei limiti e alle condizioni da essa stabiliti.
        2. E' definita impresa di piccola o media dimensione, l'azienda che impiega fino ad un massimo di cento dipendenti.
        3. Per contraffazione e per attività di concorrenza sleale in Paesi non appartenenti all'Unione europea si intende:

                a) la contraffazione di marchi regolarmente registrati da parte delle imprese italiane;

                b) la falsificazione del prodotto italiano o di parte di esso;

                c) l'usurpazione di marchi di imprese italiane non registrati nel Paese estero;

                d) l'usurpazione o comunque l'uso non autorizzato di marchi di imprese italiane;

                e) l'imitazione ingannevole delle caratteristiche di presentazione del prodotto o del suo imballo;

                f) l'apposizione, in particolare da parte delle imprese cinesi, di false indicazioni di provenienza;

                g) la produzione o la messa in circolazione di opere dell'ingegno, di prodotti industriali con marchi o con segni distintivi somiglianti a quelli originali e atti a indurre in inganno l'acquirente sull'originale provenienza o qualità del prodotto.

Art. 2.

(Fondo per la difesa all'estero
della proprietà industriale).

        1. E' istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la difesa all'estero della proprietà industriale, di seguito denominato "Fondo".
        2. Il Fondo provvede al rimborso delle spese effettuate dalle imprese di cui all'articolo 1 relative alle azioni legali intraprese dalle imprese stesse al fine di difendere i propri interessi lesi dalla contraffazione dei loro prodotti.
        3. Sono soggetti a rimborso a carico del Fondo gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale delle imprese di cui all'articolo 1 in ambito civile, amministrativo, penale e doganale e, in particolare:

                a) i compensi e le spese dovuti per prestazioni svolte nell'interesse dell'impresa vittima della contraffazione e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nelle fasi extra-giudiziali, da legali o da arbitri nominati dalla stessa parte offesa;

                b) i compensi e le spese liquidati a favore di consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico della parte offesa;

                c) le spese di giustizia.

        4. Le spese relative agli oneri di cui al comma 3 sono totalmente rimborsabili se non superano complessivamente la somma di 15.000 euro; l'importo lordo del rimborso è pari al 50 per cento se le spese sostenute ammontano a una cifra compresa fra 15.000 e 30.000 euro; nei casi in cui le spese superano 30.000 euro, l'importo lordo del rimborso è pari al 33 per cento delle stesse.
        5. La domanda di concessione del rimborso deve essere corredata dalle fatture rilasciate dai professionisti di cui al comma 3 e da idonea documentazione che attesti l'effettiva fruizione delle prestazioni fornite.
        6. Il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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