XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4310
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno dell'abusivismo
edilizio, già oggetto di attenzione legislativa, assume, in
talune zone del Paese, dimensioni e caratteristiche di
particolare rilevanza. L'attività di vigilanza, di competenza
degli enti locali, solo parzialmente riesce a contrastare il
fenomeno, anche in ragione di una molteplicità di cause
concorrenti, quali, ad esempio, le difficoltà di procedura
delle azioni di repressione, il rilevante contenzioso
amministrativo che viene aperto al solo scopo di procrastinare
e di impedire la demolizione dei manufatti abusivi, la scarsa
disponibilità delle imprese, in particolare nel sud
dell'Italia, a partecipare alle gare per l'affidamento delle
demolizioni stesse. Non bisogna, poi, dimenticare una serie di
fattori di natura sociale, economica, culturale, nonché di
carattere tecnico-urbanistico che contribuiscono ad accentuare
il problema.
La proposta di legge in esame consente essenzialmente il
rafforzamento delle condizioni per un'efficace repressione
degli abusi commessi, affiancando alla previsione
dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni, che sancisce l'incommerciabilità del bene
abusivo con relativa nullità dell'atto traslativo
dell'immobile, la previsione della intrasmissibilità iure
ereditatis dello stesso e dei terreni sui quali è
realizzato.
Si limiterebbe sul nascere, quindi, ogni possibilità di
sfruttamento economico del bene abusivo privandolo ex ante
di qualsiasi possibilità di trasferimento.
Nella fattispecie il chiamato all'eredità è obbligato a
comunicare al comune ove insiste l'immobile abusivo l'elenco
dei terreni sui quali insistono beni non suscettibili di
sanatoria e ad allegare alla dichiarazione di successione una
idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente
attestante la regolarità urbanistica degli stessi; inoltre, si
vedrà espropriare il terreno sul quale insiste l'immobile
oggetto dell'abuso e l'immobile stesso, se non provvederà alla
demolizione e al ripristino dei luoghi nel termine di
centocinquanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad
opera del dirigente o del responsabile competente.
Le aree così espropriate e acquisite possono essere
utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla
natura e ai contenuti dei relativi vincoli ambientali.
La proposta di legge incarna lo spirito di contrastare
ab origine qualsiasi aspettativa da parte del
responsabile dell'abuso edilizio che non solo perde, quindi,
la proprietà del terreno sul quale lo stesso è stato
realizzato, ma finisce per perderne anche qualsiasi remota
utilità.