XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4310
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Intrasmissibilità ereditaria).
1. I terreni sui quali insistono le opere abusive previsti
dall'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonché l'opera abusiva medesima, non possono formare oggetto
di successione ereditaria o di disposizione testamentaria o di
legato qualora si sia verificata l'inottemperanza alla
ingiunzione a demolire ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo 31.
2. Il chiamato all'eredità deve comunicare al comune ove
insiste l'immobile oggetto dell'abuso, entro sei mesi
dall'apertura della successione, l'elenco dei terreni sui
quali insistono beni non suscettibili di sanatoria ai sensi
del comma 1 ovvero allegare alla dichiarazione di successione
idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente
attestante la regolarità urbanistica degli stessi nonché
l'assenza di opere abusive. La dichiarazione va resa nel luogo
ove si è aperta la successione.
Art. 2.
(Procedure).
1. I terreni e le opere abusive di cui all'articolo 1 sono
acquisiti di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel
caso di presenza di vincoli di tutela, a favore
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo,
unitamente all'area sulla quale le opere stesse sono state
realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione
è effettuata a favore dell'amministrazione comunale competente
per territorio. L'acquisizione dell'area può essere estesa
fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente
costruita. L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati
la demolizione e il ripristino dei luoghi da parte dell'erede
o dell'avente causa iure ereditatis, nel termine di
centocinquanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad
opera del dirigente o del responsabile competente.
L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione,
emessa ai sensi dell'articolo 31 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e
per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri
immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore
dell'amministrazione competente.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati al
chiamato all'eredità.
3. Il segretario comunale trasmette al prefetto,
informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco
delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge non
sanabili, per le cui demolizioni è stato esperito il
procedimento previsto dall'articolo 31 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. Il segretario comunale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmette al prefetto,
informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco
delle opere per le quali non é stata definita la procedura
repressiva, prevista dall'articolo 31 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Decorso inutilmente il predetto termine di sei mesi, il
prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai fini
degli adempimenti previsti dal medesimo articolo 31 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001. Qualora il segretario comunale non ottemperi, nel
termine previsto, agli adempimenti di trasmissione degli
elenchi al prefetto, il presidente della giunta regionale
nomina un commissario ad acta che provvede alla
trasmissione nei successivi due mesi. Nel medesimo termine di
due mesi le amministrazioni statali e regionali preposte alla
tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da
eseguire, nelle ipotesi previste al comma 1. Gli elenchi
contengono, tra l'altro, il nominativo dell'erede e
dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di
identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione
dell'immobile, anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Art. 3.
(Trasferimento coattivo).
1. Il prefetto, entro due mesi dalla ricezione dell'elenco
di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, provvede agli
adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della
titolarità dei beni e delle aree interessati, notificando
l'avvenuta acquisizione al chiamato all'eredità o avente causa
iure ereditatis.
2. Le aree acquisite ai sensi del comma 1 possono essere
utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla
natura e ai contenuti dei relativi vincoli ambientali.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.