XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4309




        Onorevoli Colleghi! - Nell'arco degli ultimi dieci anni il nostro Paese si è dotato, in sintonia con la sensibilità nei confronti degli animali e dei loro diritti, di un apparato normativo che lo allinea agli altri Paesi europei e, in certi casi, lo pone all'avanguardia.
        A partire dalla legge n. 281 del 1991 che tutela gli animali d'affezione, previene il randagismo e introduce il divieto della soppressione degli animali se non in caso di malattia grave e/o incurabile passando attraverso le ripetute riforme dell'articolo 727 del codice penale contro i maltrattamenti fino al più recente provvedimento (atto Camera n. 432 nel testo unificato) - ancora in itinere- che, oltre ad inasprire le pene per i maltrattamenti interviene nell'incivile pratica dei combattimenti di animali, si sono venuti sottolineando e tutelando i diritti di questi ultimi ad essere protetti e a vedere salvaguardata la loro condizione di vita.
        Il recepimento di direttive europee quali la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 (protezione degli animali negli allevamenti), la direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995 (protezione degli animali durante il trasporto) e la direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento), ha consentito di porre in essere condizioni meno dure per quanto attiene le modalità di trasporto degli animali destinati alla macellazione o all'abbattimento, così come di intervenire nella salvaguardia di standard minimali nelle condizioni degli allevamenti.
        Il consenso trasversale che tali provvedimenti hanno riscosso in Parlamento è specchio di una attenzione che, tra i cittadini, vede sensibilità diffuse senza preclusioni di schieramento politico.
        Il provvedimento che proponiamo alla vostra attenzione coglie anch'esso una sensibilità diffusa e ormai matura e riguarda un animale che, da sempre, rende all'uomo servi preziosi: il cavallo. Utilissimo oggi nella pet-therapy, il cavallo ha svolto in pace e in guerra una azione insostituibile di supporto, sempre legato all'uomo da un profondo rapporto di intelligenza e di affetto. Per questa ragione riteniamo ormai più che maturo il momento di assicurare a questo animale una tutela particolare che ne sottolinei in maniera forte il ruolo sociale, quando durante l'arco della vita il cavallo ha avuto funzioni socialmente utili. L'obiettivo primario di tale provvedimento è quello di evitare che, dopo una vita trascorsa accanto all'uomo con funzioni di compagno - spesso di compagno preziosamente utile - alla fine della propria vita il cavallo venga destinato alla macellazione. Se consideriamo quanto ripugni alla nostra coscienza e alla nostra sensibilità sapere che cavalli impiegati a scopi sociali o terapeutici, utilizzati per lavoro o nelle competizioni o in uso alle Forze armate o ai Corpi di polizia, alla fine della loro "carriera" vengano destinati alla macellazione o alla sperimentazione, forte e crescente è il disagio di ripagare con la morte o con estrema sofferenza anni preziosi che l'animale passa accanto all'uomo. Recenti e ripetute le mobilitazioni per evitare che venissero messi all'asta per essere macellati i cavalli delle Forze armate, così come cresce il movimento di opinione, e altrettanta mobilitazione, per evitare la stessa sorte agli animali degli ippodromi.
        Tutto questo anche perché è moralmente inaccettabile che durante qualsiasi manifestazione, evento, trasporto o custodia non sia tutelato il benessere psicofisico del cavallo, così come è moralmente inaccettabile anche la macellazione di tutti i cavalli allevati o importanti qualora sia violata la normativa a tutela degli animali.
        Ogni cavallo, che ha vissuto contribuendo ad aumentare la qualità di vita dell'uomo e che non può essere mantenuto dal proprietario o dal detentore, deve aver diritto ad essere ospitato in strutture di ricovero e di mantenimento istituite dalle regioni, perché anche questo significa realmente tutelare e promuovere il benessere dell'animale.
        Con il presente provvedimento si vuole esercitare una reale tutela dei cavalli e, al tempo stesso, della sensibilità dei cittadini che provano disagio e sofferenza di fronte ad una condizione tuttora irrisolta.
        Con l'articolo 1 si riconosce allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle loro competenze, il compito di promuovere e tutelare il benessere del cavallo. Si vieta la macellazione dei cavalli impiegati a scopo sociale o terapeutico, di quelli utilizzati per lavoro o nelle competizioni e di quelli di proprietà o in uso alle Forze armate e ai Corpi di polizia; inoltre, si vieta anche la macellazione di tutti i cavalli allevati o importati qualora sia violata la legislazione vigente a tutela degli animali. Per quanto riguarda i cavalli impiegati a scopo sociale o terapeutico, di cui all'articolo 1, comma 2, nell'articolo 2 vengono riconosciuti come animali d'affezione, per cui ad essi vanno applicati tutti i princìpi generali e le norme che disciplinano e promuovono la medesima categoria di animali d'affezione nonché i princìpi e le disposizioni previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281; inoltre si stabilisce che non possono essere soppressi se non gravemente malati o incurabili.
        Nell'articolo 3 è vietato: separare i puledri dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita; eseguire interventi che possano recare menomazioni ai cavalli (esempio: mozzatura della coda, marchiatura "a fuoco"); ogni tipo di addestramento coercitivo, violento o traumatico sia di tipo fisico che psichico, promuovendo il metodo della doma dolce; l'uso di imboccature che producano o possano produrre lesioni o sofferenze; la sperimentazione.
        L'articolo 4 stabilisce che i cavalli messi a riposo, nonché quelli di proprietà non più utilizzati, devono essere mantenuti nel rispetto delle normative vigenti a tutela del benessere degli animali. Inoltre le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, devono: determinare i criteri per l'istituzione di strutture di ricovero che ospitino i cavalli che non possono essere più mantenuti dai proprietari o dai detentori (le suddette strutture possono essere gestite da enti e da associazioni protezionistici sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale); definire i criteri che regolano il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli. Parallelamente, al fine di realizzare un sistema univoco e incontestabile di registrazione, nell'articolo 5 si istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'anagrafe centrale dei cavalli presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, tenuta, di concerto con il Ministero della salute. All'anagrafe le regioni e le province autonome registrano i cavalli detenuti nei territori di rispettiva competenza. Affinché ciò avvenga in maniera corretta e uniforme, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono concordare anche le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico. Con l'articolo 6, al fine di evitare al cavallo esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o contrari alla sua dignità, si vietano sia tutte le manifestazioni di spettacolo e sportive qualora non siano rispettate le condizioni di tutela e di benessere dei cavalli, sia le corse fuori dagli ippodromi riconosciuti dall'Unione nazionale incremento razze equina.
        Infine, l'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003 finalizzato alla realizzazione di strutture di ricovero e al mantenimento dei cavalli abbandonati dai propri proprietari e ospitati nelle strutture di ricovero. Tali risorse saranno distribuite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che presenteranno progetti di mantenimento dei cavalli nonché progetti di realizzazione delle strutture di ricovero.




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