XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4309
Onorevoli Colleghi! - Nell'arco degli ultimi dieci anni
il nostro Paese si è dotato, in sintonia con la sensibilità
nei confronti degli animali e dei loro diritti, di un apparato
normativo che lo allinea agli altri Paesi europei e, in certi
casi, lo pone all'avanguardia.
A partire dalla legge n. 281 del 1991 che tutela gli
animali d'affezione, previene il randagismo e introduce il
divieto della soppressione degli animali se non in caso di
malattia grave e/o incurabile passando attraverso le ripetute
riforme dell'articolo 727 del codice penale contro i
maltrattamenti fino al più recente provvedimento (atto Camera
n. 432 nel testo unificato) - ancora in itinere- che,
oltre ad inasprire le pene per i maltrattamenti interviene
nell'incivile pratica dei combattimenti di animali, si sono
venuti sottolineando e tutelando i diritti di questi ultimi ad
essere protetti e a vedere salvaguardata la loro condizione di
vita.
Il recepimento di direttive europee quali la direttiva
98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 (protezione degli
animali negli allevamenti), la direttiva 95/29/CE del
Consiglio, del 29 giugno 1995 (protezione degli animali
durante il trasporto) e la direttiva 93/119/CE del Consiglio,
del 22 dicembre 1993 (protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento), ha consentito di porre in
essere condizioni meno dure per quanto attiene le modalità di
trasporto degli animali destinati alla macellazione o
all'abbattimento, così come di intervenire nella salvaguardia
di standard minimali nelle condizioni degli
allevamenti.
Il consenso trasversale che tali provvedimenti hanno
riscosso in Parlamento è specchio di una attenzione che, tra i
cittadini, vede sensibilità diffuse senza preclusioni di
schieramento politico.
Il provvedimento che proponiamo alla vostra attenzione
coglie anch'esso una sensibilità diffusa e ormai matura e
riguarda un animale che, da sempre, rende all'uomo servi
preziosi: il cavallo. Utilissimo oggi nella pet-therapy,
il cavallo ha svolto in pace e in guerra una azione
insostituibile di supporto, sempre legato all'uomo da un
profondo rapporto di intelligenza e di affetto. Per questa
ragione riteniamo ormai più che maturo il momento di
assicurare a questo animale una tutela particolare che ne
sottolinei in maniera forte il ruolo sociale, quando durante
l'arco della vita il cavallo ha avuto funzioni socialmente
utili. L'obiettivo primario di tale provvedimento è quello di
evitare che, dopo una vita trascorsa accanto all'uomo con
funzioni di compagno - spesso di compagno preziosamente utile
- alla fine della propria vita il cavallo venga destinato alla
macellazione. Se consideriamo quanto ripugni alla nostra
coscienza e alla nostra sensibilità sapere che cavalli
impiegati a scopi sociali o terapeutici, utilizzati per lavoro
o nelle competizioni o in uso alle Forze armate o ai Corpi di
polizia, alla fine della loro "carriera" vengano destinati
alla macellazione o alla sperimentazione, forte e crescente è
il disagio di ripagare con la morte o con estrema sofferenza
anni preziosi che l'animale passa accanto all'uomo. Recenti e
ripetute le mobilitazioni per evitare che venissero messi
all'asta per essere macellati i cavalli delle Forze armate,
così come cresce il movimento di opinione, e altrettanta
mobilitazione, per evitare la stessa sorte agli animali degli
ippodromi.
Tutto questo anche perché è moralmente inaccettabile che
durante qualsiasi manifestazione, evento, trasporto o custodia
non sia tutelato il benessere psicofisico del cavallo, così
come è moralmente inaccettabile anche la macellazione di tutti
i cavalli allevati o importanti qualora sia violata la
normativa a tutela degli animali.
Ogni cavallo, che ha vissuto contribuendo ad aumentare la
qualità di vita dell'uomo e che non può essere mantenuto dal
proprietario o dal detentore, deve aver diritto ad essere
ospitato in strutture di ricovero e di mantenimento istituite
dalle regioni, perché anche questo significa realmente
tutelare e promuovere il benessere dell'animale.
Con il presente provvedimento si vuole esercitare una
reale tutela dei cavalli e, al tempo stesso, della sensibilità
dei cittadini che provano disagio e sofferenza di fronte ad
una condizione tuttora irrisolta.
Con l'articolo 1 si riconosce allo Stato e alle regioni,
nell'ambito delle loro competenze, il compito di promuovere e
tutelare il benessere del cavallo. Si vieta la macellazione
dei cavalli impiegati a scopo sociale o terapeutico, di quelli
utilizzati per lavoro o nelle competizioni e di quelli di
proprietà o in uso alle Forze armate e ai Corpi di polizia;
inoltre, si vieta anche la macellazione di tutti i cavalli
allevati o importati qualora sia violata la legislazione
vigente a tutela degli animali. Per quanto riguarda i cavalli
impiegati a scopo sociale o terapeutico, di cui all'articolo
1, comma 2, nell'articolo 2 vengono riconosciuti come animali
d'affezione, per cui ad essi vanno applicati tutti i princìpi
generali e le norme che disciplinano e promuovono la medesima
categoria di animali d'affezione nonché i princìpi e le
disposizioni previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;
inoltre si stabilisce che non possono essere soppressi se non
gravemente malati o incurabili.
Nell'articolo 3 è vietato: separare i puledri dalle
proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita;
eseguire interventi che possano recare menomazioni ai cavalli
(esempio: mozzatura della coda, marchiatura "a fuoco"); ogni
tipo di addestramento coercitivo, violento o traumatico sia di
tipo fisico che psichico, promuovendo il metodo della doma
dolce; l'uso di imboccature che producano o possano produrre
lesioni o sofferenze; la sperimentazione.
L'articolo 4 stabilisce che i cavalli messi a riposo,
nonché quelli di proprietà non più utilizzati, devono essere
mantenuti nel rispetto delle normative vigenti a tutela del
benessere degli animali. Inoltre le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, devono: determinare i criteri
per l'istituzione di strutture di ricovero che ospitino i
cavalli che non possono essere più mantenuti dai proprietari o
dai detentori (le suddette strutture possono essere gestite da
enti e da associazioni protezionistici sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria
locale); definire i criteri che regolano il mantenimento,
l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei
cavalli. Parallelamente, al fine di realizzare un sistema
univoco e incontestabile di registrazione, nell'articolo 5 si
istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, l'anagrafe centrale dei cavalli presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali, tenuta, di
concerto con il Ministero della salute. All'anagrafe le
regioni e le province autonome registrano i cavalli detenuti
nei territori di rispettiva competenza. Affinché ciò avvenga
in maniera corretta e uniforme, il Ministero delle politiche
agricole e forestali, il Ministero della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano devono concordare
anche le modalità tecniche e operative di interconnessione e
di esecuzione del sistema informatico. Con l'articolo 6, al
fine di evitare al cavallo esercizi innaturali, pericolosi,
stressanti o contrari alla sua dignità, si vietano sia tutte
le manifestazioni di spettacolo e sportive qualora non siano
rispettate le condizioni di tutela e di benessere dei cavalli,
sia le corse fuori dagli ippodromi riconosciuti dall'Unione
nazionale incremento razze equina.
Infine, l'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo di
10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003
finalizzato alla realizzazione di strutture di ricovero e al
mantenimento dei cavalli abbandonati dai propri proprietari e
ospitati nelle strutture di ricovero. Tali risorse saranno
distribuite tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano che presenteranno progetti di mantenimento dei
cavalli nonché progetti di realizzazione delle strutture di
ricovero.