XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4309
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto delle rispettive
competenze, disciplinano e promuovono la tutela del
cavallo.
2. E' vietato macellare i cavalli impiegati a scopo
sociale o terapeutico, i cavalli utilizzati per lavoro o nelle
competizioni nonché i cavalli di proprietà o in uso alle Forze
armate e ai Corpi di polizia.
3. E' vietata altresì la macellazione dei cavalli allevati
o importati attuata in violazione della legislazione vigente
in materia di tutela degli animali.
Art. 2.
1. Ai cavalli di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, si applicano i princìpi generali e le norme
vigenti che disciplinano e promuovono la tutela degli animali
di affezione nonché i princìpi e le disposizioni previsti
dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive
modificazioni.
2. I cavalli di cui al comma 1 possono essere soppressi
soltanto se gravemente malati o incurabili.
Art. 3.
1. E' vietato separare i puledri dalle proprie madri prima
del compimento del sesto mese di vita.
2. E' vietato eseguire interventi che possono recare
menomazioni ai cavalli.
3. E' vietato ogni tipo di addestramento dei cavalli
coercitivo, violento o traumatico sia di tipo fisico che
psichico. L'addestramento deve essere attuato promuovendo il
metodo della doma dolce.
4. E' vietato l'uso di imboccature che producono o possono
produrre lesioni o sofferenze ai cavalli.
5. E' vietata qualsiasi forma di sperimentazione sui
cavalli.
Art. 4.
1. I cavalli messi a riposo nonché i cavalli di proprietà
di soggetti privati o pubblici non più utilizzati devono
essere mantenuti nel rispetto della legislazione vigente in
materia di tutela degli animali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di tutela degli animali e di promozione del loro
benessere, a determinare con proprie norme, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
criteri per l'istituzione di strutture di ricovero destinate
ad ospitare i cavalli che non possono essere più mantenuti dai
proprietari o dai detentori.
3. Gli enti e le associazioni protezionistici possono
gestire strutture di ricovero per cavalli, sottoposte al
controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda
sanitaria locale competente per territorio.
4. Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure
volte alla promozione della salute e del benessere del
cavallo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano, con proprie norme, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni
e i criteri che ne regolano il mantenimento, l'allevamento, la
custodia, il commercio e la cessione.
Art. 5.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di realizzare un sistema unico e
vincolante di registrazione dei cavalli, è istituita
l'anagrafe centrale dei cavalli presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, che cura la sua tenuta di
concerto con il Ministero della salute.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono tenute a registrare i cavalli presenti nei
territori di rispettiva competenza dell'anagrafe di cui al
comma 1, entro tre mesi dalla data della sua istituzione.
3. Al fine di garantire una corretta e uniforme attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, il Ministero della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano le modalità tecniche e operative di
interconnessione e di esecuzione del sistema informatico di
raccolta dei dati oggetto dell'anagrafe istituita ai sensi del
citato comma 1.
Art. 6.
1. Al fine di impedire che i cavalli siano sottoposti a
esercizi innaturali, pericolosi, dannosi per l'equilibrio
psicofisico o lesivi della loro dignità, sono vietate le
manifestazioni di spettacolo e sportive che non garantiscono
il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
degli animali e di promozione del loro benessere.
2. E' vietato effettuare corse al di fuori degli ippodromi
riconosciuti dall'Unione nazionale per l'incremento delle
razze equine.
Art. 7.
1. A decorrere dall'esercizio 2003 è istituito presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo per il
finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5, la
cui dotazione è determinata in 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto,
ripartisce annualmente le disponibilità del fondo di cui al
comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che presentano, entro il 30 marzo di ogni anno,
progetti per il mantenimento dei cavalli abbandonati di cui
alla presente legge, compresi i cavalli ospitati nelle
strutture di cui all'articolo 4, nonché per la realizzazione
di strutture di ricovero. I criteri di ripartizione sono
determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, adottato di concerto con i Ministri della salute
e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.