XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4308
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende riformare il sistema delle professioni intellettuali
aggiornandolo alla realtà di oggi con particolare riferimento
alle esigenze derivanti dal progresso di integrazione europea
e dai processi di internazionalizzazione che coinvolgono anche
le professioni intellettuali. Nel contempo si intende
provvedere al riconoscimento legislativo delle associazioni
delle professioni "non regolamentate" che costituiscono una
realtà che attende da tempo una regolamentazione.
Le regole introdotte per le associazioni delle professioni
riconosciute devono coesistere con il sistema delle
professioni "protette" o "regolamentate" cui fa riferimento
l'articolo 2229 del codice civile che, nell'ambito della
riforma proposta, assumono la denominazione di professioni di
interesse generale.
La nuova normativa proposta si applica alle professioni
intese in un'accezione molto ampia ovvero a "tutte quelle
attività dirette al compimento di atti o alla prestazione di
servizi ed opere a favore di terzi, abitualmente esercitate
con lavoro intellettuale, per le quali è richiesto un titolo
di studio universitario o equipollente avente valore
legale".
Essa abbraccia, quindi, in un sistema comune, tutte le
libere professioni che rappresentano uno dei pilastri del
pluralismo e dell'indipendenza nell'ambito economico-sociale,
e che assolvono a ruoli di pubblico interesse. Il settore
professionale, parte cospicua del mercato del lavoro, merita
una riforma organica tesa alla modernizzazione ed alla
maggiore competitività del nostro Paese nell'economia
globale.
La proposta di riforma si coordina perfettamente anche con
le disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
concorrenza, libera circolazione dei servizi e diritto di
stabilimento, i vincoli che derivano dall'ordinamento
comunitario costituiscono limiti generali della potestà
legislativa di Stato e regioni e sono esplicitamente
richiamati nella proposta di legge.
In quest'ottica la riforma rappresenta un passaggio
indispensabile anche nel processo di integrazione europea.
Rispetto al quadro costituzionale vigente l'intervento
proposto intende fornire un quadro unitario della materia.
Tale normativa quadro si applica a tutte le professioni per il
perseguimento dei seguenti fini:
a) tutelare gli interessi generali della
professione, valorizzandone la rilevanza economica e
sociale;
b) tutelare il corretto esercizio della
professione nonché l'indipendenza di giudizio e l'autonomia di
chi la esercita;
c) assicurare la correttezza e la qualità della
prestazione professionale.
Per quanto riguarda le professioni "protette" si prevede
che in base alle norme quadro si proceda ad un adeguamento
degli attuali ordinamenti professionali o all'introduzione di
nuove disposizioni attraverso deleghe legislative.
Le disposizioni della legge quadro costituiscono norme
generali di riforma economico-sociale e le disposizioni
legislative dei singoli ordinamenti professionali, come
modificate in base ai decreti delegati sono princìpi
fondamentali della materia. Le regioni, anche a statuto
speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in
base all'articolo 117 della Costituzione potranno esercitare
la potestà legislativa concorrente conformandosi a tali
norme.
La proposta di legge è suddivisa in quattro titoli: titolo
I - parte generale; titolo II - professioni di interesse
generale; titolo III - associazioni delle professioni
riconosciute; titolo IV - provvedimenti di attuazione.
Le disposizioni generali del titolo I si applicano a tutti
i tipi di attività professionali. Il capo I si apre con le
disposizioni relative all'oggetto, alle definizioni e alle
finalità (articoli 1 ,2 e 3). Sono poi enunciati i princìpi
della legislazione concorrente (articolo 4), nonché le
disposizioni sull'esercizio delle attività professionali,
prevedendo il regime applicabile ai liberi professionisti e la
possibilità di esercitare la professione in forma societaria
(articoli 6 e 7).
L'articolo 8 prevede una delega al Governo per il
riconoscimento pubblico e l'organizzazione delle professioni
intellettuali e determina princìpi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega. In base a questi princìpi il Governo
dovrà valutare quali siano le professioni meritevoli di tutela
attraverso l'istituzione di ordini ai sensi del titolo II
(professioni di interesse generale) e quelle per le quali è
sufficiente favorire l'organizzazione in associazioni ai sensi
del titolo III.
Il capo II è dedicato alle disposizioni che regolano le
modalità di esercizio della professione in forma societaria
(articoli 9, 10, 11 e 12). Il titolo si chiude con il capo III
contenente disposizioni in materia di previdenza (articoli 13,
14 e 15).
In base alle definizioni dettate dall'articolo 1 per
professione di interesse generale si intende la professione il
cui accesso, in virtù dell'interesse generale che riveste
l'attività prestata dal professionista, è soggetto alla previa
iscrizione in un albo a seguito di un esame di Stato. Alla
disciplina particolare della professione di interesse generale
è dedicato il titolo II che rappresenta una cornice comune per
tutte le professioni "regolamentate". I singoli ordinamenti
verranno poi istituiti o modificati con l'esercizio delle
deleghe previste dalla legge.
In comune le professioni regolamentate hanno alcuni
presupposti per l'esercizio delle attività (articolo 16); dei
princìpi generali da rispettare per regolare il tirocinio e il
successivo esame di Stato (articolo 17); le regole per
l'iscrizione e la tenuta degli albi professionali (articolo
18); i princìpi per la costituzione, l'organizzazione e la
forma giuridica degli (ordini professionali (articolo 19);
l'articolazione degli ordini territoriali (articolo 20), le
attribuzioni dei consigli degli ordini territoriali (articolo
21) e del Consiglio nazionale (articolo 22).
Il titolo II prevede inoltre altre disposizioni comuni
(articolo 23), i criteri per l'adozione e il valore giuridico
dei codici deontologici (articolo 24) nonché le disposizioni
sulla responsabilità, sulle sanzioni e sui procedimenti
disciplinari (articoli 25, 26 e 27).
Nello stesso titolo sono infine dettati i princìpi per
l'istituzione di scuole di formazione professionale e corsi di
aggiornamento (articolo 28), i requisiti di base per
l'istituzione di associazioni professionali (articolo 29) il
regime tariffario (articolo 30). Il titolo si chiude con le
disposizioni transitorie (articolo 31) e la delega al Governo
per l'adeguamento dell'ordinamento che disciplina le
professioni secondo l'elenco allegato alla legge (articolo
32). La delega consente al Governo non solo di decidere a che
regime assoggettare le singole attività secondo i citati
princìpi, ma anche di valutare l'eventuale unificazione di
Ordini che riguardano lo stesso settore economico.
Il titolo III è dedicato alle altre professioni
riconosciute. Per professione riconosciuta si intende la
professione non rientrante in quelle di interesse generale per
il cui esercizio si è costituita una associazione tra coloro
che la esercitano. L'associazione si costituisce al fine di
dare evidenza ai requisiti professionali dei propri iscritti
nei confronti della collettività. Tali associazioni, per
ottenere il riconoscimento, devono avere precise
caratteristiche riferite, tra l'altro, alla democraticità
dello statuto e alla istituzione di strutture dedicate alla
formazione (articolo 35). Il Governo è delegato a stabilire
nel dettaglio i requisiti richiesti alle associazioni. Le
associazioni definiscono i livelli qualitativi e le verifiche
per i propri iscritti ai fini del rilascio dei relativi
attestati (articolo 33).
Il riconoscimento comporta l'iscrizione in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia (articolo
34). Le modalità organizzative e di tenuta del registro
saranno definite dal Governo in base alla delega prevista
dall'articolo 35.
L'articolo 36, contenente le norme transitorie, prevede
infine un regime agevolato per l'iscrizione in favore delle
associazioni attualmente iscritte nella banca dati del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
Il titolo IV, che chiude la proposta di legge è dedicato
alle norme di attuazione. Sono previsti decreti legislativi
delegati (articolo 37) e regolamenti (articolo 38).
Il titolo si chiude con la previsione di una commissione
di studio, composta da qualificati esperti di diversa
estrazione, incaricata di predisporre gli schemi dei decreti
legislativi.
In conclusione, la normativa quadro proposta rappresenta
uno sforzo per aggiornare l'ordinamento italiano e rendere
coerente la disciplina delle professioni intellettuali con le
esigenze della collettività.
La sua adozione consentirà un adeguamento dell'attuale
disciplina alle nuove dinamiche derivanti dai processi di
integrazione europea e di internazionalizzazione che
coinvolgono anche i professionisti, un adeguamento della
legislazione italiana al fenomeno emergente delle associazioni
delle professioni riconosciute che richiedono, sia pur in
termini diversi rispetto alle cosiddette "professioni
protette", una specifica regolamentazione.
Tutto ciò viene realizzato nel quadro del riparto
costituzionale dettato dall'articolo 117 come modificato con
la riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione.
L'importanza della materia e l'ampio dibattito già avviato
nel corso di questa legislatura impongono una sollecita
calendarizzazione ed approvazione della presente proposta di
legge che potrà portare alla introduzione di una riforma non
più rinviabile.