XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4308




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende riformare il sistema delle professioni intellettuali aggiornandolo alla realtà di oggi con particolare riferimento alle esigenze derivanti dal progresso di integrazione europea e dai processi di internazionalizzazione che coinvolgono anche le professioni intellettuali. Nel contempo si intende provvedere al riconoscimento legislativo delle associazioni delle professioni "non regolamentate" che costituiscono una realtà che attende da tempo una regolamentazione.
        Le regole introdotte per le associazioni delle professioni riconosciute devono coesistere con il sistema delle professioni "protette" o "regolamentate" cui fa riferimento l'articolo 2229 del codice civile che, nell'ambito della riforma proposta, assumono la denominazione di professioni di interesse generale.
        La nuova normativa proposta si applica alle professioni intese in un'accezione molto ampia ovvero a "tutte quelle attività dirette al compimento di atti o alla prestazione di servizi ed opere a favore di terzi, abitualmente esercitate con lavoro intellettuale, per le quali è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale".
        Essa abbraccia, quindi, in un sistema comune, tutte le libere professioni che rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza nell'ambito economico-sociale, e che assolvono a ruoli di pubblico interesse. Il settore professionale, parte cospicua del mercato del lavoro, merita una riforma organica tesa alla modernizzazione ed alla maggiore competitività del nostro Paese nell'economia globale.
        La proposta di riforma si coordina perfettamente anche con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza, libera circolazione dei servizi e diritto di stabilimento, i vincoli che derivano dall'ordinamento comunitario costituiscono limiti generali della potestà legislativa di Stato e regioni e sono esplicitamente richiamati nella proposta di legge.
        In quest'ottica la riforma rappresenta un passaggio indispensabile anche nel processo di integrazione europea.
        Rispetto al quadro costituzionale vigente l'intervento proposto intende fornire un quadro unitario della materia. Tale normativa quadro si applica a tutte le professioni per il perseguimento dei seguenti fini:

            a) tutelare gli interessi generali della professione, valorizzandone la rilevanza economica e sociale;

            b) tutelare il corretto esercizio della professione nonché l'indipendenza di giudizio e l'autonomia di chi la esercita;

            c) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale.

        Per quanto riguarda le professioni "protette" si prevede che in base alle norme quadro si proceda ad un adeguamento degli attuali ordinamenti professionali o all'introduzione di nuove disposizioni attraverso deleghe legislative.
        Le disposizioni della legge quadro costituiscono norme generali di riforma economico-sociale e le disposizioni legislative dei singoli ordinamenti professionali, come modificate in base ai decreti delegati sono princìpi fondamentali della materia. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base all'articolo 117 della Costituzione potranno esercitare la potestà legislativa concorrente conformandosi a tali norme.
        La proposta di legge è suddivisa in quattro titoli: titolo I - parte generale; titolo II - professioni di interesse generale; titolo III - associazioni delle professioni riconosciute; titolo IV - provvedimenti di attuazione.
        Le disposizioni generali del titolo I si applicano a tutti i tipi di attività professionali. Il capo I si apre con le disposizioni relative all'oggetto, alle definizioni e alle finalità (articoli 1 ,2 e 3). Sono poi enunciati i princìpi della legislazione concorrente (articolo 4), nonché le disposizioni sull'esercizio delle attività professionali, prevedendo il regime applicabile ai liberi professionisti e la possibilità di esercitare la professione in forma societaria (articoli 6 e 7).
        L'articolo 8 prevede una delega al Governo per il riconoscimento pubblico e l'organizzazione delle professioni intellettuali e determina princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In base a questi princìpi il Governo dovrà valutare quali siano le professioni meritevoli di tutela attraverso l'istituzione di ordini ai sensi del titolo II (professioni di interesse generale) e quelle per le quali è sufficiente favorire l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III.
        Il capo II è dedicato alle disposizioni che regolano le modalità di esercizio della professione in forma societaria (articoli 9, 10, 11 e 12). Il titolo si chiude con il capo III contenente disposizioni in materia di previdenza (articoli 13, 14 e 15).
        In base alle definizioni dettate dall'articolo 1 per professione di interesse generale si intende la professione il cui accesso, in virtù dell'interesse generale che riveste l'attività prestata dal professionista, è soggetto alla previa iscrizione in un albo a seguito di un esame di Stato. Alla disciplina particolare della professione di interesse generale è dedicato il titolo II che rappresenta una cornice comune per tutte le professioni "regolamentate". I singoli ordinamenti verranno poi istituiti o modificati con l'esercizio delle deleghe previste dalla legge.
        In comune le professioni regolamentate hanno alcuni presupposti per l'esercizio delle attività (articolo 16); dei princìpi generali da rispettare per regolare il tirocinio e il successivo esame di Stato (articolo 17); le regole per l'iscrizione e la tenuta degli albi professionali (articolo 18); i princìpi per la costituzione, l'organizzazione e la forma giuridica degli (ordini professionali (articolo 19); l'articolazione degli ordini territoriali (articolo 20), le attribuzioni dei consigli degli ordini territoriali (articolo 21) e del Consiglio nazionale (articolo 22).
        Il titolo II prevede inoltre altre disposizioni comuni (articolo 23), i criteri per l'adozione e il valore giuridico dei codici deontologici (articolo 24) nonché le disposizioni sulla responsabilità, sulle sanzioni e sui procedimenti disciplinari (articoli 25, 26 e 27).
        Nello stesso titolo sono infine dettati i princìpi per l'istituzione di scuole di formazione professionale e corsi di aggiornamento (articolo 28), i requisiti di base per l'istituzione di associazioni professionali (articolo 29) il regime tariffario (articolo 30). Il titolo si chiude con le disposizioni transitorie (articolo 31) e la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento che disciplina le professioni secondo l'elenco allegato alla legge (articolo 32). La delega consente al Governo non solo di decidere a che regime assoggettare le singole attività secondo i citati princìpi, ma anche di valutare l'eventuale unificazione di Ordini che riguardano lo stesso settore economico.
        Il titolo III è dedicato alle altre professioni riconosciute. Per professione riconosciuta si intende la professione non rientrante in quelle di interesse generale per il cui esercizio si è costituita una associazione tra coloro che la esercitano. L'associazione si costituisce al fine di dare evidenza ai requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività. Tali associazioni, per ottenere il riconoscimento, devono avere precise caratteristiche riferite, tra l'altro, alla democraticità dello statuto e alla istituzione di strutture dedicate alla formazione (articolo 35). Il Governo è delegato a stabilire nel dettaglio i requisiti richiesti alle associazioni. Le associazioni definiscono i livelli qualitativi e le verifiche per i propri iscritti ai fini del rilascio dei relativi attestati (articolo 33).
        Il riconoscimento comporta l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia (articolo 34). Le modalità organizzative e di tenuta del registro saranno definite dal Governo in base alla delega prevista dall'articolo 35.
        L'articolo 36, contenente le norme transitorie, prevede infine un regime agevolato per l'iscrizione in favore delle associazioni attualmente iscritte nella banca dati del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
        Il titolo IV, che chiude la proposta di legge è dedicato alle norme di attuazione. Sono previsti decreti legislativi delegati (articolo 37) e regolamenti (articolo 38).
        Il titolo si chiude con la previsione di una commissione di studio, composta da qualificati esperti di diversa estrazione, incaricata di predisporre gli schemi dei decreti legislativi.
        In conclusione, la normativa quadro proposta rappresenta uno sforzo per aggiornare l'ordinamento italiano e rendere coerente la disciplina delle professioni intellettuali con le esigenze della collettività.
        La sua adozione consentirà un adeguamento dell'attuale disciplina alle nuove dinamiche derivanti dai processi di integrazione europea e di internazionalizzazione che coinvolgono anche i professionisti, un adeguamento della legislazione italiana al fenomeno emergente delle associazioni delle professioni riconosciute che richiedono, sia pur in termini diversi rispetto alle cosiddette "professioni protette", una specifica regolamentazione.
        Tutto ciò viene realizzato nel quadro del riparto costituzionale dettato dall'articolo 117 come modificato con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
        L'importanza della materia e l'ampio dibattito già avviato nel corso di questa legislatura impongono una sollecita calendarizzazione ed approvazione della presente proposta di legge che potrà portare alla introduzione di una riforma non più rinviabile.




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