XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4308
PROPOSTA DI LEGGE
Titolo I
PARTE GENERALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in
materia di professioni intellettuali.
2. Per professione intellettuale si intende l'attività,
anche organizzata, diretta al compimento di atti ovvero alla
prestazione di servizi e di opere a favore di terzi,
esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro
intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio
universitario o equipollente avente valore legale.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "professione", la professione
intellettuale;
b) per "professione di interesse generale", la
professione di cui al titolo II;
c) per "professione riconosciuta", la professione
di cui al titolo III;
d) per "libero professionista", colui che esercita
la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del
libro V del codice civile anche in regime convenzionato ove
previsto da legge speciale;
e) per "professionista dipendente", il soggetto
che esercita la professione nelle forme del lavoro
subordinato;
f) per "professionista", il libero professionista
e il professionista dipendente;
g) per "categoria", l'insieme dei professionisti
che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo
professionale;
h) per "esercizio professionale", l'esercizio
della professione;
i) per "prestazione professionale", la prestazione
del professionista in qualunque forma resa;
l) per "legge", la legge e gli atti equiparati
dello Stato;
m) per "ordinamento di categoria", le disposizioni
normative che regolano competenze, condizioni, modalità e
compensi per l'esercizio della professione di interesse
generale;
n) per "ordine", il Consiglio nazionale e gli
Ordini territoriali;
o) per "società", la società tra
professionisti;
p) per "socio professionista", il socio della
società che esercita la professione;
q) per "Consiglio nazionale", il Consiglio
nazionale dell'Ordine professionale;
r) per "esame di Stato", l'esame, anche in forma
di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi
dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
s) per "consiglieri", i membri del Consiglio
nazionale e del Consiglio dell'Ordine territoriale;
t) per "associazioni", le associazioni fra
professionisti;
u) per "sindacati", i sindacati dei
professionisti;
v) per "riserva", le prestazioni professionali che
la normativa vigente in materia determinata categoria di
professionisti.
Art. 3.
(Finalità).
1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli
articoli 4, 33, e 35 della Costituzione, disciplinano le
professioni al fine di:
a) tutelare gli interessi generali sui quali
incide l'esercizio professionale;
b) valorizzare la rilevanza economica e sociale
della professione;
c) favorire il pieno sviluppo della persona umana,
la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione
dei professionisti all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese;
d) tutelare l'interesse generale al corretto
esercizio della professione e delle pubbliche funzioni ad esso
correlate nonché l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del
professionista;
e) tutelare l'affidamento della clientela e della
collettività;
f) assicurare la correttezza e la qualità della
prestazione professionale.
Art. 4.
(Legislazione concorrente).
1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, spetta
alla legge determinare le professioni.
2. Per la disciplina delle professioni da parte delle
regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui alla presente
legge costituiscono norme generali di riforma
economico-sociale e, unitamente alle disposizioni legislative
di principio dei singoli ordinamenti di categoria,
costituiscono princìpi fondamentali della materia.
Art. 5.
(Esercizio della professione).
1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio
è fondato e ordinato sulla autonomia e sulla indipendenza di
giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
2. Sono fatti salvi i vincoli di predeterminazione
numerica stabiliti dalle norme vigenti in materia.
Art. 6.
(Liberi professionisti).
1. La professione è esercitata in forma individuale ovvero
associata sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti
di categoria.
2. La professione è altresì esercitata secondo i tipi
societari regolati dal capo II del presente titolo. Qualora,
ai sensi dell'articolo 2249, secondo comma, del codice civile,
i soci abbiano costituito la società secondo uno dei tipi
disciplinati dai capi III e seguenti del titolo V del libro V
del medesimo codice civile, si applicano le norme ivi
previste.
3. Alla professione, in qualunque forma esercitata, ai
sensi del comma 2, non si applica la sezione I del capo I del
titolo II del libro V del codice civile.
4. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la legge
stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con
la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite
garanzie per l'autonomia e l'indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica del professionista.
Art. 7.
(Professionisti dipendenti).
1. I professionisti dipendenti esercitano la professione
ai sensi delle disposizioni della presente legge, fatte salve
le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria.
2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale
costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per
l'espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto
dagli ordinamenti di categoria.
3. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti al
codice deontologico stabilito ai sensi dell'articolo 24, nel
rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità della
pubblica amministrazione.
4. Ai professionisti dipendenti si applicano le
disposizioni del capo IV del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 8.
(Riconoscimento pubblico e organizzazione delle
professioni intellettuali).
1. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo è delegato a
disciplinare, con uno o più decreti legislativi, il
riconoscimento pubblico e l'organizzazione delle professioni
di cui ai titoli II e III, in conformità alla normativa
comunitaria e alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere il diritto dei professionisti a
ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni, che non
sono disciplinate da disposizioni legislative, in ragione
della loro rilevanza economica e sociale;
b) disciplinare condizioni e limiti per il
riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza,
soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in
relazione al settore economico di riferimento della attività
ed escludendo che possa essere considerata professione una
attività che riguarda prestazioni che hanno una connotazione
qualificante delle professioni di interesse generale;
c) prevedere, nel rispetto di quanto stabilito
all'articolo 16, per le professioni che incidono su interessi
generali meritevoli di specifica tutela, l'istituzione di
Ordini ai sensi del titolo II e favorire per le professioni
che non incidono su tali interessi l'organizzazione in
associazioni ai sensi del titolo III;
d) prevedere, prima della istituzione di nuovi
Ordini professionali, che, qualora venga accertata la
omogeneità dei percorsi formativi, sia verificata la
possibilità di adeguare l'ordinamento vigente della categoria
le cui competenze incidono su interessi generali della
medesima natura, garantendo in ogni caso l'autonomia delle
singole professioni e la loro adeguata rappresentanza negli
organi dell'Ordine;
e) prevedere che il potere di riconoscimento delle
professioni, anche relativamente alla verifica della
permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della giustizia,
di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli
interessi e sul settore economico di riferimento della
professione, acquisiti, nell'ordine, i pareri obbligatori del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dei
Consigli nazionali interessati; prevedere altresì che la
vigilanza sull'esercizio professionale spetti ai Ministeri che
hanno competenza sugli interessi e sul settore economico di
riferimento della professione e la vigilanza sugli Ordini e
sulle associazioni di cui al titolo III spetti al Ministero
della giustizia, che deve effettuare periodici controlli;
f) prevedere l'istituzione di una commissione
presso il Ministero della giustizia, con i seguenti compiti
istruttori:
1) accertare i requisiti per il riconoscimento
pubblico delle professioni nonché la loro organizzazione in
Ordini ovvero in associazioni;
2) accettare il possesso dei requisiti stabiliti ai
sensi dell'articolo 35 da parte delle associazioni che
presentano la domanda di iscrizione al relativo registro
istituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi
dell'articolo 34;
3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal
regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 36;
4) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai
numeri 1), 2) e 3);
5) verificare d'ufficio ovvero su segnalazione di
chiunque abbia interesse il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 29 e, ove ne accerti il difetto, darne
comunicazione ai Consigli nazionali ed alle amministrazioni
pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio
professionale;
g) prevedere che la commissione di cui alla
lettera f) sia composta da nove componenti nominati dal
Ministro della giustizia tra docenti universitari, funzionari
pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale
nonché esponenti di Ordini professionali, sindacati ed
associazioni di professionisti;
h) prevedere che la commissione di cui alla
lettera f) svolga i suoi compiti acquisiti i pareri
obbligatori del CNEL e dei Consigli nazionali competenti e
sentiti i sindacati e le associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei professionisti
interessati.
Capo II
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
IN FORMA SOCIETARIA
Art. 9.
(Esercizio della professione
in forma societaria).
1. La società che ha per oggetto l'esercizio di una
professione è costituita secondo il tipo della società tra
professionisti regolato ai sensi dell'articolo 10.
2. Il tipo della società tra professionisti è regolato
dalle disposizioni del presente capo e, ove non diversamente
disposto, dalle norme che regolano la società in nome
collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del
codice civile.
3. La società è iscritta nella sezione speciale relativa
alle società tra professionisti istituita, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
96, nel registro delle imprese. L'iscrizione ha l'efficacia di
cui all'articolo 2193 del codice civile ed è eseguita secondo
le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e
successive modificazioni.
4. Alla società non si applicano il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, e le altre
disposizioni vigenti che disciplinano le procedure
concorsuali.
5. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la
società che ha per oggetto l'esercizio di una o più
professioni regolamentate è iscritta in una sezione speciale
degli albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili,
gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.
6. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di
incompatibilità relativo alla partecipazione dei
professionisti iscritti agli albi alla società di cui al comma
5. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o
più categorie possono costituire oggetto della società
costituita dai professionisti appartenenti alla medesima
categoria.
Art. 10.
(Società tra professionisti).
1. La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio in
comune della professione dei propri soci, esclusa ogni
attività commerciale, e ad essa non si applica quanto previsto
al titolo II del libro V del codice civile. La società può
rendersi acquirente di beni e diritti che sono strumentali
all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività
diretta a tale scopo.
2. La società agisce sotto la ragione sociale costituita
dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito
dalla locuzione "ed altri", e deve contenere la indicazione di
società tra professionisti indicata con la seguente formula
abbreviata "stp"; nel caso di cui al comma 4 la ragione
sociale deve indicare il nome e il titolo professionale di
almeno un socio per ciascuna professione. Non è consentita
l'indicazione del nome di un socio dopo la cessazione della
sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la
società e il socio cessato o i suoi eredi. In tale caso
l'utilizzazione del nome è consentita con la indicazione "ex
socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato,
purché non sia mutata la maggioranza dei soci professionisti
presenti al momento della cessazione della qualità di
socio.
3. I liquidatori appartengono alla stessa categoria dei
soci.
4. I soci della società tra professionisti che ha per
oggetto l'esercizio di professioni regolamentate devono essere
iscritti agli albi delle relative professioni.
5. La partecipazione ad una società è incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra professionisti.
6. E' escluso il socio che è stato cancellato o radiato
dall'albo con provvedimento definitivo; la sospensione di un
socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società;
il socio è altresì escluso nei casi previsti agli articoli
2286 e 2288 del codice civile, tranne l'ipotesi in cui
l'interdizione o l'inabilitazione di cui all'articolo 2286 del
medesimo codice derivi da infermità mentale conseguente a
malattia o ad altra incolpevole causa.
7. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono
liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano
sciogliere la società ovvero continuarla con chi, tra gli
eredi, abbia i requisiti professionali richiesti e vi
acconsente.
8. L'amministrazione della società spetta ai soci
professionisti e non può essere affidata a terzi.
9. Nell'albo presso cui la società è iscritta devono
essere annotati le deliberazioni che importano modificazioni
dell'atto costitutivo ed ogni fatto incidente sull'esercizio
dei diritti di voto.
10. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e
illimitatamente responsabili per la prestazione professionale
svolta in esecuzione dell'incarico; la società risponde con il
suo patrimonio; per le obbligazioni sociali non derivanti
dall'esercizio professionale rispondono inoltre personalmente
e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto
nei confronti dei terzi.
11. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa
stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci
incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e
possono impugnare la sentenza.
12. Le società tra professionisti possono, altresì, essere
costituite nella forma di società cooperativa regolata ai
sensi del capo I del titolo VI del libro V del codice civile a
condizione che:
a) i soci esercitino una professione riconosciuta;
ovvero, qualora i soci esercitino una professione di interesse
generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di
categoria;
b) i soci non professionisti siano ammessi nel
numero necessario al buon funzionamento della società ovvero
alla costituzione di fondi per il potenziamento della gestione
sociale e, in ogni caso, in numero tale da non poter
conseguire, anche indirettamente, il controllo della
società;
c) in tutti gli atti e i documenti della società e
comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non
professionisti indichino, accanto al proprio nome, la
qualifica di socio non professionista, salva diversa
disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.
13. La società risponde delle violazioni dell'ordinamento
di categoria ovvero della presente legge commesse dal socio
non professionista.
14. Alle società tra professionisti regolate ai sensi
della presente legge non si applica la sezione VII del capo I
del titolo VI del libro V del codice civile.
15. La società cui partecipano anche coloro che esercitano
professioni riconosciute è iscritta nella sezione speciale
dell'albo nella cui circoscrizione è posta la sede legale,
istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
Art. 11.
(Incarico professionale).
1. L'incarico professionale conferito alla società può
essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La
società deve informare il cliente, prima della conclusione del
contratto, che l'incarico professionale può essere eseguito da
ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio della
prestazione professionale richiesta; il cliente ha diritto di
chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o
più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la
indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di
ciascuno di essi. In difetto di scelta, la società prima
dell'inizio dell'esecuzione del mandato comunica al cliente il
nome del socio o dei soci incaricati. La prova
dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti e
il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono
risultare da atto scritto. In difetto della comunicazione
prescritta, per le obbligazioni derivanti dalla prestazione
professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società,
sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i
soci.
2. I compensi derivanti dall'esercizio professionale dei
soci costituiscono crediti della società. Se la prestazione è
svolta da più soci si applica il compenso spettante a un solo
professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola
approvata per scritto dal cliente.
Art. 12.
(Società di diritto speciale).
1. Ai sensi dell'articolo 37, il Governo è delegato a
riformare le disposizioni che disciplinano tipi di società per
i quali la legge prevede la presenza di professionisti
iscritti agli albi negli organi sociali al fine di assicurare,
nel rispetto del modello organizzativo, il necessario
coordinamento con le disposizioni della presente legge. In
ogni caso, i professionisti sono soggetti ai codici
deontologici di cui all'articolo 24. Nell'esercizio della
delega il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi
stabiliti dal presente capo.
2. Sono fatte salve le leggi speciali che disciplinano
l'esercizio professionale in forma societaria.
3. Le riserve stabilite dalla normativa vigente a favore
di società tra professionisti disciplinate da leggi speciali
si applicano altresì a favore delle società di cui
all'articolo 10.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
PREVIDENZIALE
Art. 13.
(Norme previdenziali).
1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, esercitano i compiti statutari nonché le attività
previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della
Costituzione in posizione di indipendenza e autonomia,
normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o
indiretti da parte dello Stato. Le risorse patrimoniali degli
enti devono garantire l'erogazione delle prestazioni di
competenza a favore dei beneficiari.
2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore
dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati
negli ordinamenti di riferimento. Sono comunque assoggettati a
contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica
previsione negli ordinamenti di riferimento, i redditi
derivanti dalle attività di amministratore, di revisore e di
sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono
tenuti a contribuzione nei confronti dell'ente di
categoria.
3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività
professionale in forma associativa o societaria, i redditi
prodotti nell'esercizio dell'attività professionale
costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati
alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente
previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo. Tale contributo deve essere versato pro quota ai
rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti
vigenti.
Art. 14.
(Norme fiscali).
1. Ai redditi di lavoro autonomo prodotti dai
professionisti si applicano le disposizioni del titolo I, capo
V, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 37, il Governo è delegato a
riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei
redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati
delle categorie professionali, attenendosi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) escludere ogni forma, anche indiretta, di
doppia imposizione;
b) eliminare il prelievo fiscale sui redditi
fondiari e sui redditi da capitali prodotti dagli enti.
Art. 15.
(Assicurazione per la
responsabilità professionale).
1. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della
polizza assicurativa stipulata per la responsabilità
professionale e il relativo massimale.
2. I codici deontologici di cui all'articolo 24 e le norme
etiche di cui all'articolo 35 prevedono le conseguenze
disciplinari della violazione dell'obbligo di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle
associazioni di cui al titolo III stabiliscono i termini di
copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze
assicurative da rischio professionale.
4. Le condizioni generali delle polizze assicurative di
cui al presente articolo possono essere negoziate, per i
propri iscritti, da Ordini, da associazioni e da enti
previdenziali privati.
Titolo II
PROFESSIONI DI INTERESSE
GENERALE
Art. 16.
(Condizioni e presupposti).
1. Ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della
Costituzione, e in conformità con quanto stabilito agli
articoli 2061 e 2229 del codice civile, le condizioni per
l'esercizio della professione per cui è necessaria
l'iscrizione ad un apposito albo, previo superamento
dell'esame di Stato, sono stabilite con i decreti legislativi
di cui all'articolo 37 della presente legge, adottati secondo
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) incidenza della professione su interessi
generali meritevoli di specifica tutela;
b) esigenza di tutela dell'affidamento della
clientela e della collettività;
c) rilevanza sociale dei costi derivanti
dall'esercizio non corretto della
professione.
2. Gli ordinamenti di categoria delle professioni di cui
al comma 1 determinano:
a) le competenze professionali sulla base del
titolo di studio universitario e dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale, fatte salve le
riserve previste dalla legislazione vigente;
b) il titolo professionale;
c) i requisiti formativi per l'esercizio
professionale;
d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di
Stato;
e) il regime delle incompatibilità;
f) ulteriori requisiti per l'esercizio
professionale nel rispetto dell'interesse generale.
3. Ai sensi dell'articolo 37, il Governo, anche al fine di
tutelare e realizzare gli interessi generali sui quali incide
l'esercizio professionale, è delegato ad adeguare alle
disposizioni della presente legge gli ordinamenti di categoria
delle professioni elencate nell'allegato A annesso alla
medesima legge.
Art. 17.
(Tirocinio ed esame di Stato).
1. Per l'ammissione all'esame di Stato gli ordinamenti di
categoria stabiliscono le condizioni e i requisiti del
tirocinio professionale sulla base dei seguenti criteri e
principi:
a) acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e
deontologici della professione;
b) durata non superiore a tre anni;
c) svolgimento sotto la responsabilità di un
professionista iscritto all'albo con adeguata anzianità di
iscrizione, anche se il tirocinio è effettuato presso
amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di
riferimento della professione;
d) svolgimento parziale anche durante il corso
degli studi ovvero mediante la partecipazione a corsi di
formazione per la preparazione agli esami di Stato o
all'estero ai sensi della lettera c);
e) necessità dell'equo compenso che deve essere
corrisposto a chi svolge il tirocinio, commisurato
all'effettivo apporto del tirocinante.
2. Al tirocinante non si applicano le norme vigenti in
materia di contratto di lavoro per i dipendenti di studi
professionali.
3. Ai sensi degli articoli 37 e 38, il Governo disciplina
l'esame di Stato sulla base dei seguenti criteri e princìpi
direttivi:
a) l'esame di Stato deve garantire l'uniforme
valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso
delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo
svolgimento dell'attività professionale;
b) nelle commissioni giudicatrici non più della
metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati
dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi con
adeguata anzianità.
Art. 18.
(Albo professionale).
1. Il professionista deve essere iscritto all'albo del
luogo ove ha domicilio.
2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità
di formazione e di tenuta dell'albo.
Art. 19.
(Ordine professionale).
1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una
professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo in
conformità a quanto previsto dall'articolo l6, sono
organizzati in Ordine professionale, con compiti di
rappresentanza istituzionale, ferme restando, le funzioni di
rappresentanza spettanti ai sindacati relativamente ai propri
iscritti.
2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non
economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria, determina
con regolamento la propria organizzazione nel rispetto delle
disposizioni della presente legge ed è soggetto alla vigilanza
del Ministero della giustizia secondo quanto previsto dagli
ordinamenti di categoria.
3. L'Ordine professionale si articola in:
a) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la
denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della
categoria, con i compiti di cui all'articolo 22;
b) Ordini territoriali, che assumono la
denominazione di Ordine della categoria, secondo
l'organizzazione territoriale prevista dal relativo
ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 21.
4. All'Ordine professionale non si applicano la legge 21
marzo 1958, n. 259, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 20.
(Ordine territoriale).
1. L'ordinamento di categoria disciplina l'Ordine
territoriale con le seguenti modalità:
a) consiglio: è composto da un numero di
consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è
eletto dall'assemblea ogni tre anni; il mandato dei
consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte
consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il consiglio nomina le cariche, elegge il
presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine e può
delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma
restando la responsabilità dell'intero consiglio;
b) assemblea: ne fanno parte gli iscritti
all'albo; elegge il consiglio e il collegio dei revisori dei
conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal
consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita
dall'ordinamento di categoria;
c) collegio dei revisori dei conti: è composto, in
relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre
membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei
conti; è eletto dall'assemblea ogni tre anni; controlla la
tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei
revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due
volte consecutive.
Art. 21.
(Consiglio dell'Ordine territoriale).
1. Spettano al consig1io dell'Ordine territoriale i
seguenti compiti:
a) garantire l'osservanza dei princìpi della
presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2,
lettera d);
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nonché la
verifica periodica della sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio nazionale;
c) la determinazione, nel rispetto del bilancio
preventivo, del contributo obbligatorio annuale da
corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento
dell'Ordine territoriale; la percezione del contributo
medesimo nonché di quello dovuto da ogni iscritto per il
finanziamento del Consiglio nazionale, mediante riscossione
diretta ovvero con procedure esattoriali;
d) la vigilanza sul corretto esercizio della
professione e il conseguente potere disciplinare sugli
iscritti;
e) la formulazione di pareri in materia di
liquidazione dei compensi ai professionisti;
f) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di
conciliazione fra gli iscritti e i clienti, anche in materia
di compensi;
g) la formulazione di pareri richiesti dalle
pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse
locale;
h) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento
di categoria o delegata dal Consiglio nazionale per lo
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e di cui al
presente comma.
Art. 22.
(Consiglio nazionale).
1. L'ordinamento di categoria disciplina il Consiglio
nazionale con le seguenti modalità:
a) Consiglio nazionale: è composto da un numero di
consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali,
tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli
iscritti all'albo; è eletto dai consigli degli Ordini
territoriali ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può
essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il Consiglio nazionale nomina le cariche, elegge il
presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio
nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più
consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio
stesso;
b) collegio dei revisori dei conti: è composto da
tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori
dei conti; è nominato dal Ministro della giustizia ogni
quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del
bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per
non più di due volte consecutive.
2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:
a) garantire il rispetto dei princìpi della
presente legge;
b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla
legge in attuazione di obblighi comunitari;
c) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti
adottati dall'Ordine territoriale; anche in funzione di
giudice speciale, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti
e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
d) esercitare funzioni di coordinamento degli
Ordini territoriali;
e) designare i rappresentanti della categoria
presso commissioni e organi di carattere nazionale e
internazionale;
f) formulare pareri richiesti dalle pubbliche
amministrazioni;
g) determinare la misura del contributo
obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti previsti
dalla legge che deve essere corrisposto dall'Ordine
territoriale in ragione del numero degli iscritti agli albi,
nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione
diretta ovvero con procedure esattoriali;
h) adottare i regolamenti ad esso delegati
dall'ordinamento di categoria;
i) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento
di categoria per lo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 19 e di cui al presente comma.
Art. 23.
(Disposizioni comuni).
1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla
base dei quali l'Ordine territoriale stabilisce le indennità
per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo
svolgimento del mandato senza pregiudizio economico, nonché le
modalità di elezione del Consiglio nazionale e del consiglio
dell'Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di
ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, con
relativo subentro sulla base dei seguenti princìpi e
criteri:
a) favorire la partecipazione degli iscritti;
b) garantire la trasparenza delle operazioni
elettorali;
c) identificare le limitazioni all'elettorato
attivo e all'elettorato passivo in presenza di gravi
provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.
Art. 24.
(Codice deontologico).
1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale
assicura il corretto esercizio della professione, anche sotto
il profilo dell'informazione, nonché il decoro e il prestigio
della professione medesima.
2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente
aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli
Ordini territoriali.
3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile
ai terzi in modo adeguato da parte dell'Ordine.
Art. 25.
(Responsabilità disciplinare).
1. Il professionista deve:
a) rispettare le leggi ed il codice
deontologico;
b) comportarsi in modo conforme alla dignità e al
decoro professionali;
c) curare l'aggiornamento della formazione
professionale.
Art. 26.
(Sanzioni disciplinari).
1. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo
25, sono irrogate le sanzioni disciplinari.
2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla
gravità della violazione.
3. Le sanzioni disciplinari sono:
a) avvertimento: consiste in un richiamo scritto
comunicato all'interessato;
b) censura: consiste in una dichiarazione di
biasimo resa pubblica;
c) sospensione: consiste nella inibizione
all'esercizio della professione per un massimo di due anni;
d) radiazione: consiste nella cancellazione
dall'albo.
4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le
procedure in base alle quali l'iscritto può essere
eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della
professione; in ogni caso la sospensione non può avere durata
superiore a un anno.
5. Il professionista radiato può chiedere di essere
reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di
cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di
radiazione.
6. Nel caso di società costituita da professionisti
iscritti all'albo, la responsabilità disciplinare del socio
concorre con quella della società se la violazione commessa è
ricollegabile a direttive impartire dalla società stessa.
7. Nel caso di società costituita da professionisti
appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno
degli albi ai quali la società è iscritta è causa legittima di
esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.
Art. 27.
(Procedimento disciplinare).
1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, sulla base
dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto
compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio
d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi ha un
interesse.
2. Il procedimento si svolge nel rispetto dei seguenti
principi:
a) contestazione degli addebiti;
b) diritto di difesa;
c) distinzione fra funzioni istruttorie e
giudicanti;
d) motivazione delle decisioni e pubblicità del
provvedimento;
e) facoltà dell'esponente con esclusione del
potere di impugnativa.
3. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla
data di commissione dell'illecito e il procedimento deve
concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi
dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di
interruzione del procedimento espressamente previste dagli
ordinamenti di categoria.
4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati
dall'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio
nazionale, salvo che l'ordinamento di categoria non preveda
impugnazione davanti a diversa autorità amministrativa o
giurisdizionale.
Art. 28.
(Scuole di formazione e corsi
di aggiornamento professionale).
1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite
scuole ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali
l'Ordine territoriale può, nel rispetto delle direttive del
Consiglio nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e
partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di
formazione, casse di previdenza, sindacati e associazioni di
professionisti, scuole di formazione per i professionisti e i
tirocinanti.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con
regolamento, riconosce i titoli rilasciati dalle scuole di cui
al comma 1 ai fini della formazione e della ammissione
all'esame di Stato per l'esercizio della professione.
3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per
la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento
professionale ricorrente degli iscritti. Sulla base di tali
criteri e nel rispetto delle direttive del Consiglio
nazionale, da parte di Ordini, associazioni e sindacati dei
professionisti e casse di previdenza, sono promossi e
organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di
formazione. I seminari e i corsi di formazione per
l'aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti sono
altresì promossi e organizzati da soggetti privati.
Art. 29.
(Associazioni degli iscritti agli albi).
1. I professionisti iscritti agli albi al fine di favorire
l'identificazione di specifici profili professionali possono
costituire associazioni nel rispetto dei seguenti
requisiti:
a) l'associazione deve essere costituita fra
coloro che esercitano la medesima professione e deve avere
adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;
b) lo statuto dell'associazione deve prevedere
espressamente come scopo la promozione del profilo
professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale
dei suoi iscritti;
c) lo statuto deve escludere espressamente il
rilascio di attestati di competenza professionale;
d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli
organi associativi su base democratica ed escludere,
espressamente, ogni attività commerciale;
e) l'associazione deve dotarsi di strutture,
organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la
determinazione dei livelli di qualificazione professionale e
il relativo aggiornamento professionale.
2. Le associazioni comunicano il possesso dei requisiti di
cui al comma 1 del presente articolo al Ministero della
giustizia ai fini della vigilanza di cui all'articolo 8, comma
2, lettera e). Nel caso in cui sia accertata la mancanza
dei suddetti requisiti è inibita all'associato la
pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione
medesima.
3. I professionisti possono pubblicizzare, nelle forme e
con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la
propria partecipazione alle scuole, ai seminari e ai corsi di
cui all'articolo 28, nonché la propria appartenenza
all'associazione di cui al presente articolo.
Art. 30.
(Regime tariffario).
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2233 del
codice civile le tariffe delle professioni sono stabilite,
garantendo l'interesse generale, con decreto del Ministro
competente, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali,
sentito il Consiglio di Stato.
2. Le tariffe prevedono livelli massimi nonché, a pena di
nullità, livelli minimi.
3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che
stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e
corrispettivi per attività professionali per settori ovvero
per materie determinati.
Art. 31.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, ai
professionisti che alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 37 risultano
iscritti agli albi non è richiesto il possesso del titolo di
studio universitario ai fini del mantenimento dell'iscrizione
agli albi.
2. I consigli degli Ordini delle professioni in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge sono
prorogati fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore
dei regolamenti che, ai sensi dell'articolo 38, recano le
norme di adeguamento dei rispettivi ordinamenti di categoria
alle disposizioni di cui alla medesima legge.
Art. 32.
(Ordinamenti di categoria).
1. Ai sensi degli articoli 37 e 38, il Governo è delegato
ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni
elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi fondamentali
sull'esercizio professionale e sull'organizzazione di ciascuna
professione, anche al fine di procedere alla unificazione tra
Ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno
stesso settore economico.
2. Con la procedura di cui al comma 1, si provvede alle
successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di
categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di
verificarne la rispondenza all'interesse generale di cui
all'articolo 8.
Titolo III
ASSOCIAZIONI DELLE
PROFESSIONI RICONOSCIUTE
Art. 33.
(Associazioni).
1. Presso il Ministero della giustizia è tenuto il
registro delle associazioni costituite da coloro che
esercitano una professione riconosciuta, con il fine di dare
evidenza ai requisiti professionali dei propri iscritti nei
confronti della collettività.
2. Le associazioni definiscono i criteri qualificativi per
rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche,
un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali
prescritti, tra i quali in particolare:
a) l'individuazione di livelli di preparazione
didattica;
b) la definizione della professione;
c) la determinazione di standard qualitativi
da rispettare nell'esercizio dell'attività.
3. In ogni caso l'attestato di cui al comma 2 non è
requisito necessario per l'esercizio dell'attività
professionale.
4. Il mancato rinnovo dell'adesione all'associazione
ovvero l'esclusione da essa comporta l'inibizione all'utilizzo
dell'attestato di cui al comma 2 da parte del
professionista.
Art. 34.
(Registro).
1. Il registro di cui all'articolo 33 è istituito con
decreto del Ministro della giustizia e contiene:
a) i dati identificativi dell'associazione;
b) lo statuto e il codice etico;
c) le generalità dei componenti degli organi di
gestione e di rappresentanza;
d) la documentazione necessaria alla verifica del
possesso dei requisiti stabiliti per l'iscrizione ai sensi
dell'articolo 35.
2. Ai sensi dell'articolo 38, il Governo è delegato a
stabilire le modalità di tenuta del registro, anche ai fini
dell'organizzazione delle strutture adibite alla tenuta del
medesimo registro presso il Ministero della giustizia.
Art. 35.
(Requisiti associativi).
1. Ai sensi dell'articolo 38, il Governo è delegato a
stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per
l'iscrizione nel registro e ai professionisti per
l'ottenimento dell'attestato di cui all'articolo 33, comma 2,
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione
che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza
ai requisiti professionali degli iscritti nei confronti della
collettività; che garantisca un ordinamento interno a base
democratica; che escluda ogni fine di lucro e preveda attività
che comunque, siano compatibili con le finalità della presente
legge; che determini l'ambito dell'attività professionale; che
preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico,
nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per
la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio
dell'attività professionale;
b) la disponibilità da parte dell'associazione di
adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per
curare la determinazione dei livelli di qualificazione
professionale, la verifica della professionalità degli
iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché
l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice
deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di
validità dell'attestato.
2. I criteri di cui all'articolo 33, comma 2, definiti
dalle associazioni sono oggetto di valutazione da parte del
Ministero della giustizia ai fini del mantenimento
dell'iscrizione nel registro unitamente al possesso dei
requisiti stabiliti ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
3. Il venire meno dei requisiti previsti dal presente
articolo determina la cancellazione dell'associazione dal
registro, con conseguente inibizione per gli iscritti di
utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione stessa
ai sensi dell'articolo 33, comma 2.
Art. 36.
(Norme transitorie).
1. Ai sensi dell'articolo 38, il Governo definisce un
regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai
sensi dell'articolo 35 a favore delle associazioni iscritte,
alla data di entrata in vigore della presente legge, alla
banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, che riguardano professioni che
hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 8.
2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente
articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai
sensi dell'articolo 35 entro e non oltre cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, pena la
cancellazione dal registro. A tale fine le associazioni in
possesso dei citati requisiti sono tenute a presentare una
apposita domanda di iscrizione nel registro almeno sei mesi
prima del termine stabilito dal periodo precedente.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, ai
professionisti che alla data di entrata in vigore della
medesima legge risultano iscritti alle associazioni che hanno
ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è
richiesto il possesso del titolo di studio universitario ai
fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.
Titolo IV
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 37.
(Decreti legislativi).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad adottare, nel
rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti
legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli
8, 12, 14, 16, 17, 30 e 31.
2. I decreti legislativi previsti dagli articoli 8, 12,
14, 16, 17, 30 e 31 sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali
delle categorie di professionisti interessate e sentiti i
relativi sindacati maggiormente rappresentativi a livello
nazionale.
3. I decreti legislativi previsti dagli articoli 8, 12 e
31 sono altresì adottati, sentito il CNEL.
4. I decreti di cui al comma 2 sono trasmessi alle Camere
affinché sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari entro il termine di due mesi dalla data della
trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere.
5. Qualora il termine di cui al comma 4 venga a scadere
nel mese antecedente allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è
prorogata di tre mesi.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con
la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 38.
(Regolamenti).
1. E' demandata alla potestà regolamentare del Governo ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, l'adozione di appositi regolamenti
che, con la presente legge e con i decreti legislativi di cui
all'articolo 37, costituiscono l'ordinamento generale in
materia di professioni intellettuali, recando altresì le
relative norme di esecuzione.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al
comma 1 il Governo detta la disciplina di quanto previsto
dagli articoli 17, 32, 34, 35 e 36.
3. I regolamenti sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri interessati, con
la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37. Con la
medesima procedura si provvede altresì alle successive
modificazioni e integrazioni dei regolamenti.
4. I regolamenti sono pubblicati in apposito supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, unitamente alla
ripubblicazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 37
e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia di
professioni intellettuali.
Art. 39.
(Commissione di studio).
1. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 37 nonché dei regolamenti di
cui all'articolo 38 è istituita, dal Ministro della giustizia,
una apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, da funzionari pubblici, da esperti di
particolare qualificazione professionale nonché da esponenti
di Ordini professionali, di sindacati e di associazioni di
professionisti.
Allegato A
(v. articolo 16, comma 3).
Elenco delle professioni.
1. agenti di cambio;
2. agrotecnici e agrotecnici laureati;
3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti,
conservatori, architetti juniores e pianificatori
juniores
4. assistenti sociali specialisti e assistenti
sociali
5. attuari e attuari juniores
6. avvocati
7. biologi e biologi juniores
8. chimici e chimici juniores
9. consulenti del lavoro
10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali,
zoonomi, biotecnologi agrari
11. dottori commercialisti
12. farmacisti
13. geologi e geologi juniores
14. geometri e geometri laureati
15. giornalisti
16. infermieri professionali, assistenti sanitari,
vigilatrici d'infanzia
17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali,
ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali
juniores, ingegneri industriali juniores,
ingegneri dell'informazione juniores
18. medici chirurghi, odontoiatri
19. notai
20. ostetriche
21. periti agrari e periti agrari laureati
22. periti industriali e periti industriali laureati
23. psicologi e psicologi juniores
24. tecnici di radiologia medica
25. ragionieri
26. spedizionieri doganali
27. veterinari