XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4306
Onorevoli Colleghi! - E' nell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa", la previsione del nuovo
sistema di autonomia della scuola e la previsione, altresì,
dell'istituzione della qualifica dirigenziale per i capi
d'istituto, nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento (articolo 33, primo comma, della Costituzione) e
delle competenze degli organi collegiali scolastici, ferma
restando l'unicità della funzione docente (comma 16, del
citato articolo 21).
Con l'emanazione del decreto legislazione 6 marzo 1998, n.
59, recante: "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi
di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma
dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59",
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59" e del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, recante
"Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni
scolastiche"", il nuovo sistema risulta pressoché definito,
mancando, tuttavia, la riforma degli organi collegiali interni
delle istituzioni scolastiche.
Alla luce, e in attuazione, della citata nuova normativa,
ogni istituzione scolastica si qualifica, oggi, come ente di
diritto pubblico con una propria rappresentanza legale,
fornita di autonomia didattica, di autonomia organizzativa, di
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di autonomia
finanziaria, di autonomia negoziale e, infine, in regime di
autonomia funzionale (articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).
Responsabile della gestione e dei risultati di essa risultando
essere il dirigente scolastico.
Vigente il vecchio sistema normativo, il collegio dei
docenti aveva anche il compito di eleggere i docenti
incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il
preside, spettando a questi ultimi, in caso di propria assenza
o impedimento, la scelta del collaboratore per la sostituzione
(articolo 7, comma 2, lettera h), del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già articolo 3, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 31 maggio
1974, n. 417).
Vigente il nuovo sistema, spetta al dirigente scolastico,
proprio in quanto responsabile della gestione e dei risultati,
la scelta dei collaboratori: "Nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e amministrative il dirigente può
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono
essere delegati specifici compiti (...)" (articolo 25, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche"). Tale norma scaturisce dalla
configurazione del nuovo sistema di autonomia che,
trasformando la vecchia scuola-apparato, centralista e
verticista nella nuova scuola-servizio, decentrata, autonoma e
flessibile, prospetta un ampliamento fisiologico sia delle
attribuzioni delle singole istituzioni scolastiche, sia delle
competenze che fanno capo alla funzione docente e dirigente.
Il nuovo sistema di autonomia, infatti, ha la peculiarità di
avere natura espansiva, per cui si esige che in esso siano
definite, proprio in tale previsione, determinate figure
professionali in rigorosa coerenza con la natura, le finalità
e la dimensione del sistema. La presente proposta di legge ne
individua la principale costitutiva dello stesso sistema di
autonomia. E' nell'articolo 17-bis del modificato
decreto legislativo n. 165 del 2001 la previsione della
vicedirigenza nel comparto ministeri, applicabile anche al
personale dipendente delle altre amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001, tra le quali sono ricompresi "gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative".
La norma citata, com'è di tutta evidenza, tiene conto
della complessità degli uffici ai quali sono preposti i
dirigenti, in ragione proprio della complessità delle
attribuzioni degli stessi uffici e delle competenze spettanti
ai titolari della funzione dirigente. La previsione in essa
contenuta ha carattere di "genus", che va tuttavia
specificato in rapporto al tipo di dirigenza alla quale può
inerire. Definire una vicedirigenza all'interno del nuovo
sistema di autonomia della scuola, significa realizzare una
sua individuazione che rispetti pienamente la peculiarità del
sistema all'interno del quale va a situarsi, e che ne rifletta
qualità e valore.
Certamente, il sistema di autonomia della scuola richiede,
di necessità, il completamento del nuovo assetto funzionale e
strutturale, per cui la previsione della specifica figura
professionale della vicedirigenza costituisce momento
qualificante della stessa riforma. Tra la vecchia figura del
collaboratore vicario e la nuova figura del vicedirigente
scolastico esiste una rigorosa simmetria funzionale. Entrambe
le figure professionali sono tipiche e proprie dei rispettivi
sistemi di appartenenza.
La proposta di legge che istituisce la vicedirigenza
scolastica soddisfa, allora, tale necessità.
In tale contesto va pure messa in evidenza una
generalizzata realtà: i collaboratori attualmente prescelti
dai dirigenti, ai quali, tra l'altro, poter delegare
"specifici compiti" (articolo 25, comma 5, del decreto
legislativo n. 165 del 2001) non posseggono, proprio in quanto
docenti, la specifica preparazione professionale
"assolutamente indispensabile" per gestire le nuove competenze
e deleghe, pur in posizione di esonero o di semiesonero dal
servizio d'istituto, per cui il livello qualitativo delle
"collaborazioni" incide poco o nulla sulla qualità dei
risultati. Con l'istituzione della vicedirigenza scolastica,
il problema è risolto alla radice, stante il fatto che alla
nuova qualifica si accede per concorso, con una preparazione
professionale del tutto adeguata alla funzione da
esercitare.
E', oggi, pienamente constatabile il fatto che, anche per
il dirigente scolastico più dinamico e motivato, risulti
materialmente impossibile seguire nel quotidiano tutti i fatti
e gli atti della gestione. Per garantire ad ogni istituzione
scolastica il massimo livello possibile di efficacia e di
efficienza è indispensabile che ad essa sia assicurato un
pieno ed adeguato assetto funzionale, pur previsto dalla
normativa generale.
Una ulteriore ragione politica in favore dell'istituzione
della vicedirigenza nella scuola sta nel fatto che essa, nel
tempo, va a costituire una risorsa fondamentale nel
reclutamento della stessa dirigenza. La presente proposta di
legge prevede, a tale riguardo, una riserva di posti nel corso
concorso selettivo per dirigenti scolastici, con un valido
riconoscimento della qualifica nella comune procedura
concorsuale.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede
l'istituzione della vicedirigenza scolastica.
L'articolo 2 prevede le modalità di reclutamento dei
vicedirigenti scolastici.
L'articolo 3 prevede gli ambiti di attività dei
vicedirigenti scolastici.