XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4306
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Istituzione della qualifica di vicedirigente
scolastico).
1. E' istituita la qualifica di vicedirigente nelle
istituzioni scolastiche autonome, di cui all'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. I vicedirigenti sono inquadrati in ruoli di dimensione
provinciale.
Art. 2.
(Reclutamento dei vicedirigenti scolastici).
1. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici avviene
mediante un concorso per esami e titoli, da svolgere in sede
regionale con cadenza periodica, indetto con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I candidati devono indicare nella domanda di
partecipazione al concorso di cui al comma 1 la provincia per
la quale intendono concorrere.
3. Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo
laureato che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni.
4. Il concorso consta di due prove scritte, riguardanti
gli ambiti operativi previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 1^ febbraio
2001, n. 44, e di un colloquio orale.
5. Le nomine dei vicedirigenti scolastici sono effettuate,
secondo l'ordine delle graduatorie provinciali, per le sedi
disponibili. La rinuncia alla nomina non costituisce perdita
dell'idoneità conseguita. Il personale docente ed educativo
può partecipare al concorso ai soli fini del conseguimento
dell'idoneità che va valutata adeguatamente in sede di corso
concorso selettivo per dirigente scolastico. La graduatoria
degli idonei è permanente.
6. Il 50 per cento dei posti disponibili in ogni
corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti
scolastici, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è riservato ai vicedirigenti con almeno
tre anni di servizio effettivamente prestato. I posti non
coperti vanno ad incremento dei posti non riservati messi a
concorso.
7. La commissione esaminatrice è composta da un ispettore
tecnico che la presiede e da due dirigenti scolastici.
8. Il 50 per cento dei posti disponibili per il primo
concorso è riservato ai docenti con cinque anni di incarico di
collaboratore vicario. Per tali docenti il concorso consta di
un corso di qualificazione avente ad oggetto gli ambiti
operativi previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive
modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 1^ febbraio 2001, n. 44,
con adeguata conoscenza dell'ordinamento scolastico vigente,
di almeno 160 ore, con colloquio finale. I posti non coperti
vanno ad incremento dei posti messi a concorso.
Art. 3.
(Ambiti di attività).
1. L'attività di collaborazione dei vicedirigenti
scolastici si svolge nell'ambito della gestione unitaria delle
istituzioni scolastiche in regime di autonomia, secondo
l'indirizzo organizzativo, di cui è responsabile il dirigente
scolastico, presente nelle medesime istituzioni. E' compito
del dirigente scolastico definire gli ambiti operativi della
collaborazione.
2. Il dirigente scolastico può delegare al vicedirigente
specifici compiti riguardanti gli ambiti operativi previsti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, e
dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 1^ febbraio 2001, n. 44, nel pieno rispetto della
libertà di insegnamento dei docenti e delle loro competenze,
delle competenze degli organi collegiali e, altresì, delle
competenze spettanti al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario.
3. Non si fa luogo a delega per gli atti di gestione di
natura discrezionale e per gli atti conclusivi di procedimenti
amministrativi.
4. Il vicedirigente scolastico è tenuto al pieno rispetto
dell'indirizzo organizzativo presente nell'istituzione
scolastica di titolarità.
5. In caso di assenza del dirigente scolastico, il
vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Se
l'istituzione scolastica è priva di vicedirigente, si fa luogo
alla reggenza.
6. Ai vicedirigenti scolastici si applicano le norme di
stato giuridico vigenti per il personale docente ed
educativo.
7. La retribuzione economica dei vicedirigenti scolastici
è definita in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto scuola.