XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4304




        Onorevoli Colleghi! - La VII disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale prevede che "fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente".
        Tale norma imponeva, e impone, al legislatore l'emanazione di una nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità alla Costituzione. Sono passati oltre 55 anni dalla promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 e nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1948 - e tale norma costituzionale non ha trovato ancora attuazione, in quanto non si è provveduto ad una nuova legge sull'ordinamento giudiziario.
        E' pur vero che vi sono stati numerosi interventi legislativi e della Consulta che hanno adeguato l'ordinamento giudiziario ai princìpi costituzionali, ma non vi è dubbio che, per molteplici motivi (basti pensare all'introduzione di un codice di procedura penale che si ispira a un processo tendenzialmente accusatorio, alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione, all'introduzione del giudice di pace, e quindi al ruolo sempre maggiore della magistratura onoraria) è ormai urgente una complessiva, organica e moderna legislazione relativa all'ordinamento giudiziario che tenga conto sia delle modifiche costituzionali che di quelle ordinarie.
        Il proponente ha affrontato il tema in varie proposte di legge, prevedendo alcune modifiche di singole norme dell'attuale ordinamento giudiziario, non più procrastinabili, nella convinzione che la rivisitazione di tutto l'assetto legislativo della materia - considerato il ruolo fondamentale, per la democrazia, dell'attività giurisdizionale - debba necessariamente derivare da un confronto costruttivo con spirito unitario tra il legislatore e i diversi operatori del diritto.
        Tra le modifiche che si ritiene opportuno porre all'esame del Parlamento, vi è senza dubbio quella relativa all'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 825 del 1966), che concerne la composizione dei consigli giudiziari, già in parte trattata in altre proposte di legge (in particolare, Atto Camera n. 4157, che riguarda alcuni specifici aspetti della materia).
        La presente proposta di legge, determinata dalla necessità di provvedere ad una rinnovata composizione dei consigli giudiziari, tende ad introdurre nuovi parametri di rappresentatività e, in particolare, ad integrare la composizione degli stessi con rappresentanti dell'avvocatura e dei giudici di pace.
        E' indispensabile, infatti, che anche diversi soggetti, quali gli avvocati e i giudici di pace - che quotidianamente, seppure con compiti e ruoli diversi, frequentano le aule dei tribunali, si occupano di giustizia e conoscono la realtà giudiziaria delle singole circoscrizioni di corte d'appello ove svolgono le loro delicate funzioni - partecipino alle valutazioni e alle decisioni, sempre più importanti e delicate per un corretto funzionamento della giustizia, che la legge demanda ai consigli giudiziari.
        Si ritiene dunque fondamentale coinvolgere nell'attività di tale organo anche membri dell'avvocatura, parte necessaria nell'ambito dei processi penali e civili, nonché i giudici di pace che, in considerazione della competenza acquisita non solo in materia civile, ma anche in materia penale, hanno assunto ormai un ruolo incisivo e determinante sul fronte della giustizia e, in particolare, del suo funzionamento.




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