XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4304
Onorevoli Colleghi! - La VII disposizione transitoria e
finale della Carta costituzionale prevede che "fino a quando
non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell'ordinamento vigente".
Tale norma imponeva, e impone, al legislatore l'emanazione
di una nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità
alla Costituzione. Sono passati oltre 55 anni dalla
promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione
straordinaria, del 27 dicembre 1947 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1948 - e tale norma
costituzionale non ha trovato ancora attuazione, in quanto non
si è provveduto ad una nuova legge sull'ordinamento
giudiziario.
E' pur vero che vi sono stati numerosi interventi
legislativi e della Consulta che hanno adeguato l'ordinamento
giudiziario ai princìpi costituzionali, ma non vi è dubbio
che, per molteplici motivi (basti pensare all'introduzione di
un codice di procedura penale che si ispira a un processo
tendenzialmente accusatorio, alla modifica dell'articolo 111
della Costituzione, all'introduzione del giudice di pace, e
quindi al ruolo sempre maggiore della magistratura onoraria) è
ormai urgente una complessiva, organica e moderna legislazione
relativa all'ordinamento giudiziario che tenga conto sia delle
modifiche costituzionali che di quelle ordinarie.
Il proponente ha affrontato il tema in varie proposte di
legge, prevedendo alcune modifiche di singole norme
dell'attuale ordinamento giudiziario, non più procrastinabili,
nella convinzione che la rivisitazione di tutto l'assetto
legislativo della materia - considerato il ruolo fondamentale,
per la democrazia, dell'attività giurisdizionale - debba
necessariamente derivare da un confronto costruttivo con
spirito unitario tra il legislatore e i diversi operatori del
diritto.
Tra le modifiche che si ritiene opportuno porre all'esame
del Parlamento, vi è senza dubbio quella relativa all'articolo
6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (come
sostituito dall'articolo 1 della legge n. 825 del 1966), che
concerne la composizione dei consigli giudiziari, già in parte
trattata in altre proposte di legge (in particolare, Atto
Camera n. 4157, che riguarda alcuni specifici aspetti della
materia).
La presente proposta di legge, determinata dalla necessità
di provvedere ad una rinnovata composizione dei consigli
giudiziari, tende ad introdurre nuovi parametri di
rappresentatività e, in particolare, ad integrare la
composizione degli stessi con rappresentanti dell'avvocatura e
dei giudici di pace.
E' indispensabile, infatti, che anche diversi soggetti,
quali gli avvocati e i giudici di pace - che quotidianamente,
seppure con compiti e ruoli diversi, frequentano le aule dei
tribunali, si occupano di giustizia e conoscono la realtà
giudiziaria delle singole circoscrizioni di corte d'appello
ove svolgono le loro delicate funzioni - partecipino alle
valutazioni e alle decisioni, sempre più importanti e delicate
per un corretto funzionamento della giustizia, che la legge
demanda ai consigli giudiziari.
Si ritiene dunque fondamentale coinvolgere nell'attività
di tale organo anche membri dell'avvocatura, parte necessaria
nell'ambito dei processi penali e civili, nonché i giudici di
pace che, in considerazione della competenza acquisita non
solo in materia civile, ma anche in materia penale, hanno
assunto ormai un ruolo incisivo e determinante sul fronte
della giustizia e, in particolare, del suo funzionamento.