XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4304




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 6, primo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, è sostituito dai seguenti:

        "Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario.

        Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello e composto dal procuratore generale della Repubblica, nonché:

            a) se l'organico dei magistrati del distretto è inferiore a duecento unità, da:

                1) otto magistrati, di cui tre supplenti, eletti ogni quattro anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la quinta valutazione di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che hanno completato il tirocinio;

                2) due avvocati indicati dai consigli dell'ordine del distretto della corte di appello;

                3) due giudici di pace eletti da tutti i giudici di pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto;

            b) se l'organico dei magistrati è compreso tra duecento e quattrocento unità, da:

                1) tredici magistrati, di cui cinque supplenti, eletti ogni quattro anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la quinta valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che hanno completato il tirocinio;

                2) due avvocati indicati dai consigli dell'ordine del distretto della corte di appello;

                3) due giudici di pace eletti da tutti i giudici di pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto;

            c) se l'organico dei magistrati è superiore a quattrocento unità, da:

                1) sedici magistrati, di cui cinque supplenti, eletti ogni quattro anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: tre componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la quinta valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che hanno completato il tirocinio;

                2) tre avvocati indicati dai consigli dell'ordine del distretto della corte di appello;

                3) tre giudici di pace eletti da tutti i giudici di pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto.

        Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati alla quinta valutazione di professionalità, i posti sono attribuiti ai magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità.
        Il consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma è competente anche per i magistrati della Direzione nazionale antimafia".



Frontespizio Relazione