XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4304
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 6, primo comma, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, è
sostituito dai seguenti:
"Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio
giudiziario.
Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della
corte di appello e composto dal procuratore generale della
Repubblica, nonché:
a) se l'organico dei magistrati del distretto è
inferiore a duecento unità, da:
1) otto magistrati, di cui tre supplenti, eletti ogni
quattro anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del
distretto con voto personale e segreto nelle seguenti
proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente, tra i
magistrati che hanno conseguito la quinta valutazione di
professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente,
tra i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di
professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente,
tra i magistrati che hanno completato il tirocinio;
2) due avvocati indicati dai consigli dell'ordine del
distretto della corte di appello;
3) due giudici di pace eletti da tutti i giudici di
pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale
e segreto;
b) se l'organico dei magistrati è compreso tra
duecento e quattrocento unità, da:
1) tredici magistrati, di cui cinque supplenti, eletti
ogni quattro anni da tutti i magistrati degli uffici
giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle
seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno
supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la quinta
valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due
supplenti, tra i magistrati che hanno conseguito la terza
valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due
supplenti, tra i magistrati che hanno completato il
tirocinio;
2) due avvocati indicati dai consigli dell'ordine del
distretto della corte di appello;
3) due giudici di pace eletti da tutti i giudici di
pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale
e segreto;
c) se l'organico dei magistrati è superiore a
quattrocento unità, da:
1) sedici magistrati, di cui cinque supplenti, eletti
ogni quattro anni da tutti i magistrati degli uffici
giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle
seguenti proporzioni: tre componenti effettivi ed uno
supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la quinta
valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e
due supplenti, tra i magistrati che hanno conseguito la terza
valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e
due supplenti, tra i magistrati che hanno completato il
tirocinio;
2) tre avvocati indicati dai consigli dell'ordine del
distretto della corte di appello;
3) tre giudici di pace eletti da tutti i giudici di
pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale
e segreto.
Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i
magistrati alla quinta valutazione di professionalità, i posti
sono attribuiti ai magistrati che hanno conseguito la terza
valutazione di professionalità.
Il consiglio giudiziario presso la corte di appello di
Roma è competente anche per i magistrati della Direzione
nazionale antimafia".