XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4301




        Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 1993, dispose l'obbligatorietà del calcolo della indennità integrativa speciale sulla liquidazione per tutti i dipendenti statali senza alcun riferimento a limiti temporali.
        In verità tale disposizione non è mai stata rispettata considerato che la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha creato un'ennesima discriminazione per i pensionati pubblici. Il Parlamento nel 1994 emanò la legge n. 87, appunto, che concedeva la riliquidazione dell'indennità integrativa speciale sulla liquidazione ai dipendenti statali posti in quiescienza dal 1^ dicembre 1984 al 30 novembre 1994, previa presentazione di relativa domanda su apposito modello, entro il termine perentorio del 30 settembre 1994, all'ente erogatore.
        La legge originaria (legge 27 maggio 1959, n. 324), stabiliva il calcolo dell'indennità integrativa speciale sulla liquidazione, ed è sempre stata disattesa fino al 1993, quando, appunto, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 243, dispose l'obbligatorietà del calcolo della suddetta indennità per tutti i dipendenti statali senza alcun riferimento a limiti temporali.
        Con tale sentenza la Corte costituzionale ha posto sullo stesso piano il diritto alla percezione dell'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali, che ancora non la percepivano, con quello dei dipendenti degli enti locali che, di fatto, la percepivano dal 1^ gennaio 1974. Il Parlamento avrebbe dovuto quindi legiferare secondo i princìpi stabiliti dalla citata sentenza n. 243 del 1993, mentre, con la legge n. 87 del 1994, non ha affatto tenuto conto delle indicazioni del dispositivo della sentenza e non ha rispettato il principio di omogeneità dei trattamenti previdenziali.
        La confusione nella interpretazione della norma ha provocato un rilevantissimo contenzioso che fino alla fine del 2000 ha visto consolidarsi una giurisprudenza di merito favorevole ai pensionati ricorrenti. Infatti a loro veniva riconosciuto il diritto a vedersi computare per intero il 60 per cento della indennità integrativa speciale in godimento al momento del pensionamento con conseguente condanna degli enti previdenziali al pagamento delle differenze risultanti dall'applicazione dell'esatto criterio di computo.
        Con alcune sentenze dell'ottobre del 2000 la corte di cassazione ha ribaltato il consolidato orientamento giurisprudenziale ritenendo che la misura del 60 per cento fissata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 87 del 1994 dovesse essere inserita nella base contributiva della indennità di buonuscita e assoggettata all'abbattimento previsto dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (80 per cento). Questa decisione ha determinato un repentino mutamento della giurisprudenza di merito che da quella data rigetta le domande dei ricorrenti con condanna degli stessi alle spese processuali e, laddove il pagamento sia già stato conseguito, con condanna alla restituzione di quanto percepito oltre interessi e spese.
        Di qui la necessità di addivenire quanto prima ad una interpretazione autentica della norma che solo il Parlamento può dare nell'ambito delle sue esclusive prerogative, ponendo termine a questo rimbalzo di decisioni contraddittorie che determinano grande confusione e alimentano ulteriori disparità di trattamento tra pensionati.
        L'obiettivo della proposta di legge è appunto questo e di qui la necessità che il Parlamento approvi, al più presto, questa norma consentendo di ripristinare la certezza del diritto anche in osservanza di quanto disposto con la sentenza del 1993 della Corte costituzionale.




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