XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4301
Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con
sentenza n. 243 del 1993, dispose l'obbligatorietà del calcolo
della indennità integrativa speciale sulla liquidazione per
tutti i dipendenti statali senza alcun riferimento a limiti
temporali.
In verità tale disposizione non è mai stata rispettata
considerato che la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha creato
un'ennesima discriminazione per i pensionati pubblici. Il
Parlamento nel 1994 emanò la legge n. 87, appunto, che
concedeva la riliquidazione dell'indennità integrativa
speciale sulla liquidazione ai dipendenti statali posti in
quiescienza dal 1^ dicembre 1984 al 30 novembre 1994, previa
presentazione di relativa domanda su apposito modello, entro
il termine perentorio del 30 settembre 1994, all'ente
erogatore.
La legge originaria (legge 27 maggio 1959, n. 324),
stabiliva il calcolo dell'indennità integrativa speciale sulla
liquidazione, ed è sempre stata disattesa fino al 1993,
quando, appunto, la Corte costituzionale, con la citata
sentenza n. 243, dispose l'obbligatorietà del calcolo della
suddetta indennità per tutti i dipendenti statali senza alcun
riferimento a limiti temporali.
Con tale sentenza la Corte costituzionale ha posto sullo
stesso piano il diritto alla percezione dell'indennità
integrativa speciale dei dipendenti statali, che ancora non la
percepivano, con quello dei dipendenti degli enti locali che,
di fatto, la percepivano dal 1^ gennaio 1974. Il Parlamento
avrebbe dovuto quindi legiferare secondo i princìpi stabiliti
dalla citata sentenza n. 243 del 1993, mentre, con la legge n.
87 del 1994, non ha affatto tenuto conto delle indicazioni del
dispositivo della sentenza e non ha rispettato il principio di
omogeneità dei trattamenti previdenziali.
La confusione nella interpretazione della norma ha
provocato un rilevantissimo contenzioso che fino alla fine del
2000 ha visto consolidarsi una giurisprudenza di merito
favorevole ai pensionati ricorrenti. Infatti a loro veniva
riconosciuto il diritto a vedersi computare per intero il 60
per cento della indennità integrativa speciale in godimento al
momento del pensionamento con conseguente condanna degli enti
previdenziali al pagamento delle differenze risultanti
dall'applicazione dell'esatto criterio di computo.
Con alcune sentenze dell'ottobre del 2000 la corte di
cassazione ha ribaltato il consolidato orientamento
giurisprudenziale ritenendo che la misura del 60 per cento
fissata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge n. 87 del 1994 dovesse essere inserita nella base
contributiva della indennità di buonuscita e assoggettata
all'abbattimento previsto dall'articolo 38 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032 (80 per cento). Questa decisione ha determinato
un repentino mutamento della giurisprudenza di merito che da
quella data rigetta le domande dei ricorrenti con condanna
degli stessi alle spese processuali e, laddove il pagamento
sia già stato conseguito, con condanna alla restituzione di
quanto percepito oltre interessi e spese.
Di qui la necessità di addivenire quanto prima ad una
interpretazione autentica della norma che solo il Parlamento
può dare nell'ambito delle sue esclusive prerogative, ponendo
termine a questo rimbalzo di decisioni contraddittorie che
determinano grande confusione e alimentano ulteriori disparità
di trattamento tra pensionati.
L'obiettivo della proposta di legge è appunto questo e di
qui la necessità che il Parlamento approvi, al più presto,
questa norma consentendo di ripristinare la certezza del
diritto anche in osservanza di quanto disposto con la sentenza
del 1993 della Corte costituzionale.