XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4301
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 29
gennaio 1994, n. 87, si interpreta nel senso che la misura del
60 per cento dell'indennità integrativa speciale in godimento
alla data della cessazione dal servizio deve essere computata
per intero nella liquidazione escludendo l'applicazione
dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032.
Art. 2.
1. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi
oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto
dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da
sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi
gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con
sentenze definitive. La disposizione non si applica ai
recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della
presente legge.