XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4301




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta nel senso che la misura del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio deve essere computata per intero nella liquidazione escludendo l'applicazione dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.


Art. 2.

        1. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge.



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