XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4300
Onorevoli Colleghi! - Molte forze politiche e di
categoria concordano nel ritenere necessaria, anzi urgente,
una iniziativa per una riforma dell'ordinamento portuale, la
cui disciplina è contenuta nella legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e successive modificazioni.
Occorre pertanto approfondire i nodi problematici che sono
emersi, introducendo modifiche atte a rendere più efficienti
sia l'impianto istituzionale che l'apparato normativo che
presiedono alle attività portuali, agevolando un ulteriore
progresso del sistema portuale italiano.
E', a nostro avviso, opportuno mettere mano ad efficaci
aggiustamenti della citata legge n. 84 del 1994, valorizzando
il modello "autorità portuale", il suo ruolo, la sua
peculiarità istituzionale quale ente regolatore delle varie
attività economiche in ambito portuale, tenendo ben presenti
gli orientamenti intesi a riportare all'interno della
legislazione esclusiva dello Stato le reti di grande
infrastrutturazione, nell'ambito delle quali rientrano
sicuramente i porti, sedi di autorità portuale, qualificati
legislativamente "di rilevanza economica nazionale", molti dei
quali di rilevanza internazionale, definiti "nodi primari
della rete transeuropea".
Tra i principali temi da affrontare, per rendere più
efficiente l'impianto normativo della legge, occorre tenere
presente la necessità di snellire le procedure di
pianificazione e realizzazione delle opere portuali, la
revisione della classificazione dei porti, la ripartizione
delle competenze tra autorità portuale e autorità marittima,
la disciplina del lavoro temporaneo (articolo 17, comma 1,
della legge n. 84 del 1994), lo svolgimento delle operazioni
portuali e, non ultima, la composizione, pletorica, degli
organi dell'autorità portuale (comitato portuale, articolo 9,
commissioni consultive, articolo 15 della medesima legge).
In particolare l'attuale composizione del comitato
portuale, organo di supporto al presidente dell'autorità
portuale nell'individuazione degli indirizzi politici,
economici, gestionali finalizzati allo sviluppo dei porti, non
è in sintonia con la necessità di semplificare le attività
burocratico-decisionali, per dare impulso e speditezza alle
procedure.
Occorre chiederci se non sia opportuna una riflessione
sulla presenza all'interno del comitato portuale di componenti
quali i delegati dei due Ministeri - Finanze e Lavori pubblici
- viste anche le modifiche intervenute nella pubblica
amministrazione, con l'unificazione di Ministeri i cui
rappresentanti sono già parte integrante dell'autorità
portuale, in quanto componenti di altro organo, quale il
collegio dei revisori dei conti.
Inoltre, una considerazione dovrà essere fatta sulla
necessità di modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge
n. 84 del 1994, che regola l'assunzione del segretario
generale dell'autorità portuale, con contratto di diritto
privato di una durata quadriennale "rinnovabile una sola
volta". Sulla illogicità di questa norma mi pare esista un
ampio consenso, basta tenere conto del fatto che proprio il
tipo di contratto consente la revoca dell'incarico di
segretario generale in qualsiasi momento, su proposta del
presidente dell'autorità portuale, con delibera del comitato
portuale. Questa norma, se non riformulata, non consente ad un
presidente di autorità portuale di proporre al comitato la
nomina di un segretario generale che abbia già svolto due
mandati, pur trattandosi di persona professionalmente
preparata, esperta e di fiducia, che possa dare continuità
all'attività tecnico-amministrativa e ai programmi di sviluppo
del porto.