XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4300
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Classificazione dei porti).
1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Classificazione dei porti). 1. I porti
marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti
categorie:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali,
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello
Stato;
b) categoria II: porti di rilievo internazionale,
costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di
navigazione di rilevanza transeuropea;
c) categoria III: porti di rilevanza economica
nazionale, regionale e interregionale.
2. I porti rientranti nella circoscrizione di ogni
autorità portuale appartengono alla II categoria, prescindendo
dalle caratteristiche dello scalo.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono individuati porti o specifiche aree portuali di cui alla
I categoria, previa acquisizione del parere della competente
autorità portuale.
4. I porti di cui alle categorie II e III possono
avere una o più delle seguenti funzioni:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
5. Le funzioni di ciascun porto della II categoria
sono determinate o modificate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione competente,
sulla base della proposta della rispettiva autorità portuale,
che tiene conto del piano regolatore portuale e del piano
operativo triennale.
6. Le funzioni di ciascun porto della III categoria
sono determinate o modificate con apposito provvedimento della
regione competente, tenendo conto del piano regolatore
portuale".
Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento).
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, le parole: "Nei porti di cui alla categoria II, classi
I, II e III" sono sostituite dalle seguenti: "Nei porti di cui
alle categorie II e III", e le parole: "di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui all'articolo 4, comma 4, lettera e)".
Art. 3.
(Programmazione e realizzazione delle opere portuali e di
grande infrastrutturazione).
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti:
"3. Per il porto o i porti rientranti nella
circoscrizione dell'autorità portuale il piano regolatore di
ciascun porto è adottato dal comitato portuale e trasmesso al
comune o ai comuni interessati per il raggiungimento
dell'intesa che deve intervenire entro quattro mesi dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine l'intesa si
intende raggiunta.
4. Qualora non si raggiunga l'intesa, la regione
convoca una conferenza dei servizi cui partecipano l'autorità
portuale ed il comune o i comuni interessati. La conferenza
assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano
regolatore portuale.
5. Raggiunta l'intesa ai sensi dei commi 3 e 4 il
piano regolatore è deliberato dal comitato portuale e quindi
sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto
ambientale effettuata da una apposita commissione paritetica,
composta da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale.
La commissione paritetica è istituita con decreto adottato,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e si esprime entro due mesi dal
ricevimento dell'atto. Qualora sia prevista l'acquisizione di
pareri da parte di altri enti o amministrazioni il suddetto
termine è prorogato non oltre un mese. Decorso inutilmente
tale termine il parere tecnico e la valutazione di impatto
ambientale si intendono resi in senso favorevole. Nei
successivi due mesi la regione emana il provvedimento di
approvazione del piano regolatore; decorso inutilmente tale
termine il piano si intende comunque approvato";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Nei porti di cui alla III categoria fatta
salva la fase di valutazione di impatto ambientale di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, la disciplina delle procedure di elaborazione,
adozione e approvazione dei piani regolatori è di competenza
della regione che provvede attraverso specifica legge in
conformità con i princìpi contenuti nei commi 3, 4 e 5. Nelle
more dell'adozione della disciplina, il piano regolatore
portuale è adottato dal comune su proposta dell'autorità
marittima e sottoposto alla procedura di cui al comma 5.
5-ter. Alle varianti ai piani regolatori portuali si
applica la medesima procedura di adozione dei piani regolatori
portuali";
c) al comma 7 le parole: "categoria II, classi II
e III" sono sostituite dalle seguenti: "III categoria";
d) il comma 8, è sostituito dal seguente:
"8. Fino alla completa attuazione di quanto previsto
all'articolo 28-bis, spetta allo Stato l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla II categoria. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte
contenute nei piani operativi triennali predisposti da
ciascuna autorità portuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
lettera a), della presente legge, e nei programmi
triennali adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individua
annualmente le risorse da attribuire alle stesse autorità
portuali per la realizzazione dei programmi delle opere di
grande infrastrutturazione di cui al comma 9 del presente
articolo. Le regioni e i comuni interessati possono comunque
intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle
opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla II
categoria. Spetta alla regione interessata l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla III categoria. Le autorità portuali, a
copertura dei costi da esse sostenuti per la realizzazione di
opere, possono imporre soprattasse a carico delle merci
imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di
concessione";
e) l'ultimo periodo del comma 9, è sostituito dai
seguenti: "Sui relativi progetti è acquisito il parere di cui
all'articolo 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni. Tali progetti, se costituenti
adeguamenti tencico-funzionali di piani regolatori vigenti,
non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di
impatto ambientale";
f) il comma 10 è abrogato;
g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
"11-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 13
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.
165, le realizzazioni di nuove opere e di nuovi impianti in
porti già esistenti sono considerate ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi".
Art. 4.
(Autorità portuale).
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di
diritto pubblico e assume la qualificazione di ente pubblico
istituzionale di rilievo nazionale ad ordinamento speciale
disciplinato dalla presente legge. L'autorità portuale è
dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto
dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio, finanziaria
e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa
non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonché il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni".
Art. 5.
(Organi dell'autorità portuale).
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è sostituito dal seguente:
"2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti
del collegio dei revisori dei conti sono a carico del bilancio
dell'autorità e sono determinati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; i gettoni di presenza
dei componenti del comitato portuale sono a carico del
bilancio dell'autorità e sono determinati dallo stesso
comitato su proposta del presidente".
Art. 6.
(Presidente dell'autorità portuale).
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
"Qualora non sia possibile raggiungere l'intesa con la regione
interessata su due successivi nominativi, il Ministro procede
comunque alla nomina del presidente".
2. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
"h) amministra in via esclusiva le aree e i beni
del demanio marittimo compresi nell'ambito della
circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7,
sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita,
sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli
articoli 30, 32, da 34 a 55 e 68 del codice della navigazione
e nelle relative norme di attuazione; esercita le altre
attribuzioni amministrative e di polizia contenute nel titolo
III, capo I, del libro primo della parte prima del medesimo
codice della navigazione, d'intesa con l'autorità marittima
per gli aspetti riguardanti la sicurezza della
navigazione";
b) la lettera l) è sostituita dalla
seguente:
"l) promuove l'istituzione dell'agenzia di cui
all'articolo 17, comma 5, ove ne ricorrano le condizioni";
c) dopo la lettera m) è inserita la
seguente:
"m-bis) regolamenta la circolazione dei veicoli in
ambito portuale; disciplina gli accessi ed i permessi di
ingresso al porto".
Art. 7.
(Comitato portuale).
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) dai comandanti dei porti ricadenti nella
circoscrizione territoriale dell'autorità portuale; il più
anziano di grado tra essi assume le funzioni di
vice-presidente";
b) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) da un dirigente dei servizi doganali della
circoscrizione competente; qualora la circoscrizione
dell'autorità portuale rientri nell'ambito di più
circoscrizioni doganali l'Agenzia delle dogane provvede a
designare il proprio rappresentante";
c) la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
"d) da un dirigente in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
d) la lettera f) è sostituita dalla
seguente:
"f) dal presidente della provincia; qualora la
circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda
il territorio di più province, dai presidenti delle province
ricomprese nella circoscrizione medesima, ovvero loro
delegati";
e) la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
"h) dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio; qualora la circoscrizione territoriale
dell'autorità portuale ricada in ambiti interessanti più
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dai
rispettivi presidenti, ovvero da loro delegati";
f) la lettera i) è sostituita dalla
seguente:
"i) da cinque rappresentanti delle seguenti
categorie: 1) armatori; 2) agenti e raccomandatari marittimi;
3) industriali e imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 4)
spedizionieri; 5) autotrasportatori operanti nell'ambito
portuale. I rappresentanti di cui ai numeri 1) e 2) sono
designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di
categoria; il rappresentante di cui al numero 3) è designato
congiuntamente dalle rispettive organizzazioni nazionali di
categoria; i rappresentanti di cui ai numeri 4) e 5) sono
designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di
categoria";
g) la lettera l) è sostituita dalla
seguente:
"l) da quattro rappresentanti dei lavoratori delle
imprese che operano nel porto e dipendenti dall'autorità
portuale, designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale";
h) la lettera l-bis) è abrogata;
i) alla lettera i) del comma 3, dopo le
parole: "di cui all'articolo 10," sono inserite le seguenti:
"tenendo conto della incompatibilità di bilancio e".
2. I componenti del comitato portuale di cui all'articolo
9, comma 1, lettere i) ed l), della legge 28
gennaio 1994, n. 84, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, restano in carica fino al compimento del
quadriennio in corso alla medesima data.
Art. 8.
(Segretario generale).
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
"3. Il segretario generale è assunto con contratto
di diritto privato. Il segretario generale può essere rimosso
in qualsiasi momento dall'incarico su proposta motivata del
presidente, con delibera del comitato portuale".
Art. 9.
(Vigilanza sull'autorità portuale).
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogata.
Art. 10.
(Competenza dell'autorità marittima).
1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di polizia e di
sicurezza" sono inserite le seguenti: "della navigazione";
b) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le
parole: "tecnico-nautici di" è inserita la seguente:
"antinquinamento," e al medesimo comma 1-bis, quarto
periodo, dopo le parole: "delle tariffe dei servizi di" è
inserita la seguente: "antinquinamento,".
Art. 11.
(Commissioni consultive).
1. Le commissioni consultive istituite ai sensi dei commi
1, 1-bis e 2 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e successive modificazioni, sono soppresse.
Art. 12.
(Disciplina del lavoro portuale).
1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole:
", nel caso in cui le imprese stesse non siano in grado di
soddisfare le richieste dell'utenza portuale";
b) al comma 4, dopo le parole: "articolo 21, comma
1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "comunque nei
limiti delle effettive esigenze operative,".
Art. 13.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 è abrogato;
b) al comma 8 le parole: "della misura del 50 per
cento spettante all'autorità per effetto del comma 7" sono
soppresse.
Art. 14.
(Autonomia finanziaria).
1. Dopo l'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
è inserito il seguente:
"Art. 28-bis. - (Autonomia finanziaria) 1. E'
devoluto a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione di
competenza il gettito della tassa erariale di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.
117.
2. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al
capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
introitato nei porti rientranti nelle circoscrizioni
territoriali delle autorità portuali è ripartito tra le
autorità portuali medesime secondo il principio del
proporzionamento delle risorse al traffico, tenendo conto
delle spese sostenute dalle autorità stesse per le
manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento
dei fondali.
3. Per i porti ove non è istituita l'autorità
portuale il gettito delle tasse di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, nonché il gettito della tassa di cui al
comma 6 dell'articolo 28 sono devoluti alle regioni di
competenza.
4. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria
delle autorità portuali e consentire alle stesse,
progressivamente a decorrere dal 2005, di sostenere, in luogo
dello Stato, l'onere della realizzazione delle opere
infrastrutturali previste nei piani regolatori portuali e
negli altri strumenti di programmazione, è determinata la
quota dei tributi devoluta a ciascuna autorità portuale. Tale
quota, tratta dai tributi diversi dalle tasse e dai diritti
portuali di dogana per i porti rientranti nelle circoscrizioni
territoriali delle medesime autorità portuali, è stabilita con
decreto adottato dai Ministri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 è istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo perequativo alimentato a carico di quota parte dei
tributi di cui al medesimo comma 4 la cui dotazione è
ripartita tra le autorità portuali secondo criteri fissati
annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti".
Art. 15.
(Introduzione dell'articolo 1-ter della legge 29
ottobre 1984, n. 720, in materia di operazioni di pagamento
delle autorità portuali).
1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 29 ottobre
1984, n. 720, è inserito il seguente:
"Art. 1-ter. 1. Le autorità portuali, istituite
ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1984, n. 94, e
successive modificazioni, possono effettuare le operazioni di
pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla
contabilità infruttifera ogniqualvolta occorra provvedere ai
pagamenti relativi ad interventi realizzati con i fondi
pubblici a carico del bilancio dello Stato destinati al
finanziamento di opere e infrastrutture e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito
portuale accreditati sulla stessa contabilità
infruttifera".