XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4299
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della pedofilia ha
raggiunto, purtroppo, anche nel nostro Paese livelli
preoccupanti non degni di un Paese civile. L'opinione pubblica
è colpita particolarmente dalla frequente ripetizione di
questo tipo di crimine, subdolamente diffuso anche tramite la
rete informatica, per cui si impone allo Stato di intervenire
nuovamente per contrastare con più efficacia questo
obbrobrioso fenomeno che vede coinvolti minori sottoposti ad
abusi sessuali intollerabili per una società civile.
Lo sfruttamento dei minori a fini sessuali è un delitto
aberrante che, dunque, va contrastato con maggiore efficacia
ed efficienza. Gli interventi che questa proposta di legge
indica sono improntati alla prevenzione del fenomeno e alla
repressione, con pene più severe, per coloro che commettono
questo tipo di crimini.
Quindi, con l'istituzione dello psicologo scolastico e con
un maggiore coordinamento e potenziamento delle Forze di
polizia, si opererà più efficacemente sotto il profilo della
prevenzione. Lo psicologo scolastico, infatti, è fondamentale
per penetrare a fondo nella conoscenza delle manifestazioni
comportamentali dei ragazzi. Proprio durante l'orario
scolastico il minore può manifestare quei sintomi di disagio
che possono celare abusi commessi a suo danno. E' evidente che
questa figura professionale può aiutare concretamente a
scoprire e, quindi, anche a prevenire casi di abusi sui
minori, così come può, collaborando con le famiglie, aiutare
le Forze dell'ordine a scoprire i responsabili di questi
ignobili delitti che offendono la dignità della persona e
compromettono, spesso, in modo irreparabile la vita delle
giovani vittime.
Altro punto qualificante di questa proposta di legge sotto
il profilo della prevenzione è quello di costituire, in tutte
le città, dei nuclei di polizia specializzati nell'indagine di
questi reati per permettere non solo un controllo più efficace
sul territorio, ma anche una migliore conoscenza dei pedofili
e dei loro subdoli mezzi di approccio.
Sotto il profilo della repressione la presente proposta di
legge si propone di costituire presso ogni procura della
Repubblica un pool di magistrati incaricati di reprimere
con tempestività questo tipo di reato in modo da assicurare
alla giustizia coloro che commettono delitti tanto più gravi e
intollerabili, quanto più indifese e fragili sono le loro
vittime.
Altro elemento fondamentale è l'aumento delle sanzioni
attualmente previste per questo tipo di reato, inasprendo le
pene per la prostituzione minorile, per la pornografia
minorile con conseguente diffusione di materiale pornografico
e per le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile. Infatti la profonda ferita di questo
tipo di crimine nei confronti della dignità della persona è
sotto gli occhi di tutti. La tutela dei minori contro tale
odioso reato deve essere esercitata ad ogni costo, prevedendo
pene più severe per chi commette delitti tanto aberranti, che
minano nel profondo la società civile e provocano danni
irreparabili sulla vita di relazione del minore colpito, che
poi solo attraverso un difficile e lungo percorso di
riabilitazione potrà ritrovare l'equilibrio psichico
compromesso.
L'articolo 1 della proposta di legge prevede un aumento di
pena per il reato previsto dall'articolo 600-bis del
codice penale.
L'articolo 2 prevede un aumento di pena per i reati
commessi ai sensi dell'articolo 600-ter del codice
penale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono una maggiorazione
di pena per i reati previsti dagli articoli 600-quater e
600-quinquies del codice penale.
L'articolo 5 esclude che per questo tipo di reati si possa
dare luogo alla richiesta di patteggiamento.
L'articolo 6 riguarda il più efficiente coordinamento
delle Forze dell'ordine e l'istituzione in ogni città di
nuclei specializzati di polizia finalizzati a contrastare e
controllare il fenomeno della pedofilia.
L'articolo 7 prevede la costituzione presso le procure
della Repubblica di pool di magistrati destinati alla
repressione dello sfruttamento sessuale dei minori, mentre
l'articolo 8 prevede l'istituzione della figura professionale
dello psicologo scolastico.