XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4299
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Prostituzione minorile).
1. All'articolo 600-bis del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da sei a dodici"
sono sostituite dalle seguenti: "da otto a quattordici";
b) al secondo comma, le parole: "da sei mesi a tre
anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni e con la multa
non inferiore a euro 10.000".
Art. 2.
(Pornografia minorile).
1. All'articolo 600-ter del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da sei a dodici"
sono sostituite dalle seguenti: "da otto a quattordici";
b) al terzo comma, le parole: "da uno a cinque
anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sei anni e
con la multa da euro 50.000 a euro 400.000";
c) al quarto comma, le parole: "fino a tre anni o
con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni e con la
multa da euro 6.000 a euro 30.000".
Art. 3.
(Detenzione e diffusione di materiale
pornografico).
1. All'articolo 600-quater del codice penale le
parole: "fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire
tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque
anni o con la multa non inferiore a euro 5.000".
Art. 4.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile).
1. All'articolo 600-quinquies del codice penale le
parole: "da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da dieci a sedici anni e con la multa da euro
30.000 a euro 300.000".
Art. 5.
(Divieto di applicazione della pena
su richiesta delle parti).
1. Per i reati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
presente legge non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 6.
(Potenziamento delle indagini di polizia).
1. Presso il Ministero dell'interno č istituito un gruppo
di coordinamento delle Forze di polizia per il contrasto alla
pedofilia ed alla pornografia minorile.
2. Il Ministero dell'interno provvede a costituire in ogni
cittā sezioni di polizia destinate a contrastare i reati
previsti dalla presente legge.
Art. 7.
(Istituzione di gruppi di magistrati
antipedofilia).
1. Presso ogni procura della Repubblica sono istituiti
gruppi di magistrati specializzati nel contrasto alla
pedofilia e alla pornografia minorile.
Art. 8.
(Istituzione dello psicologo scolastico).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della
ricerca provvede a istituire nelle scuole la figura
professionale dello psicologo scolastico in grado di
riconoscere i segnali di violenza o sfruttamento sessuale in
danno dei minori.