XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4299




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Prostituzione minorile).

        1. All'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: "da sei a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "da otto a quattordici";

                b) al secondo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 10.000".


Art. 2.

(Pornografia minorile).

        1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: "da sei a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "da otto a quattordici";

                b) al terzo comma, le parole: "da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 400.000";

                c) al quarto comma, le parole: "fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000".


Art. 3.

(Detenzione e diffusione di materiale
pornografico).

        1. All'articolo 600-quater del codice penale le parole: "fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 5.000".


Art. 4.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile).

        1. All'articolo 600-quinquies del codice penale le parole: "da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a sedici anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000".


Art. 5.

(Divieto di applicazione della pena
su richiesta delle parti).

        1. Per i reati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.


Art. 6.

(Potenziamento delle indagini di polizia).

        1. Presso il Ministero dell'interno č istituito un gruppo di coordinamento delle Forze di polizia per il contrasto alla pedofilia ed alla pornografia minorile.
        2. Il Ministero dell'interno provvede a costituire in ogni cittā sezioni di polizia destinate a contrastare i reati previsti dalla presente legge.


Art. 7.

(Istituzione di gruppi di magistrati
antipedofilia).

        1. Presso ogni procura della Repubblica sono istituiti gruppi di magistrati specializzati nel contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile.

Art. 8.

(Istituzione dello psicologo scolastico).

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca provvede a istituire nelle scuole la figura professionale dello psicologo scolastico in grado di riconoscere i segnali di violenza o sfruttamento sessuale in danno dei minori.



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