XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4296




        Onorevoli Colleghi! - Il dibattito sulla "crisi della democrazia" è ormai aperto da tempo. Gli studiosi, i politici, i movimenti, le stesse istituzioni ne sono protagonisti. A fronte della pervasività delle sfere dell'economia e della comunicazione il potere e l'efficacia della democrazia incontrano ostacoli crescenti e spesso finiscono sotto scacco. E ciò accade non solo perché la sede delle decisioni più importanti si è allontanata dagli ambiti nazionali, ma perché contemporaneamente le forme della partecipazione si sono trasformate.
        Di fronte al ventaglio ampio di problemi che tale travaglio porta con sè, nel nostro Paese l'attenzione si è concentrata esclusivamente sulla questione della "decisione" e del "governo". L'empasse del nostro sistema democratico è stata da molti identificata con un deficit di decisione mentre è stata ignorata la crisi, assai più significativa, della rappresentanza. Molte energie sono state perciò dedicate dal nostro sistema politico, incoraggiato in questo senso dalle élite economico-finanziarie, all'obbiettivo di accrescere i poteri di governo, favorire la delega e la personalizzazione, promuovere l'elezione diretta prima dei sindaci, poi dei presidenti di regione e provincia ed ora del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel contempo si sono sottovalutate, quando non ignorate, la crisi dei partiti e delle forme politiche più tradizionali, la crescita dell'astensionismo elettorale, la caduta di prestigio della funzione della politica, non solo a seguito degli anni di "Tangentopoli".
        Di questo processo fa parte un fenomeno che tutti conoscono ma quasi tutti vogliono ignorare: l'idea, sempre più diffusa, che i politici - e i parlamentari in particolare - siano dei privilegiati. Il fatto che molti italiani considerino i loro rappresentanti persone favorite oltre la misura del necessario nella remunerazione e nel riconoscimento della propria funzione e, al contempo, soggetti distaccati dalla condizione e dalla vita dei propri elettori, è di per sé un problema.
        A molti luoghi comuni che, a torto, circolano nell'opinione pubblica, è bene rispondere e reagire. Ma bisogna cogliere l'elemento di verità che in quel giudizio è contenuto: in Italia, dove un insegnante o un'operaia spesso guadagnano mediamente meno che nei Paesi vicini, i deputati e i senatori - ma per serietà il confronto andrebbe esteso ad altri livelli della rappresentanza - ricevono un trattamento economico superiore a quello dei loro colleghi europei e assai più vicino a quello dei rappresentanti della Camera bassa degli Stati Uniti d'America. E portano con sé, durante il mandato e a volte anche oltre, una serie di guarentigie che sono percepite come immotivate. D'altro canto questi stessi rappresentanti del popolo godono in maniera assai ridotta di alcuni servizi essenziali a mantenere il rapporto con gli elettori.
        Sicuramente decisivo nel determinare il giudizio di tanti italiani sullo status dei parlamentari è il grado di protezione dal potere giudiziario: se l'articolo 68 della Costituzione che regola l'immunità va difeso, lo stesso non si può dire per alcune leggi che, senza fondamento, pongono alcuni politici al di sopra della legge.
        In merito non possiamo tralasciare il regime importantissimo dell'incompatibilità che la funzione del parlamentare dovrebbe comportare. Nella presente proposta di legge si interviene sulla questione del "doppio mandato" istituzionale ma non si affronta il vasto e spinoso problema del conflitto d'interessi, che merita una regolamentazione specifica.
        Un provvedimento di legge non può, di per sé, fornire ai rappresentanti della politica tutto il prestigio che quella funzione merita. Ma può, senza demagogia o facili concessioni all'antipolitica, dare maggiore trasparenza al trattamento e allo status del parlamentare, riducendo i benefìci non necessari e accrescendo i servizi finalizzati al mantenimento di un più stretto rapporto tra chi vota e chi viene votato.
        Nell'ordinamento legislativo italiano il primo riferimento allo status del parlamentare è nella Costituzione, che all'articolo 69 stabilisce che esso riceve un'indennità definita per legge, in base al principio democratico, sancito dall'articolo 51, per cui tutti i cittadini devono poter accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Si trattò, allora, di una grande innovazione poiché lo Statuto Albertino non prevedeva alcun tipo di compenso. Successivamente la legge 9 agosto 1948, n. 1102, stabilì concretamente a quanto doveva ammontare l'indennità e il divieto di cumulo di questa con altri assegni o indennità.
        Attualmente la materia è definita dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che, differentemente dalla precedente, non fissa la cifra del compenso ma il limite, pari ad un dodicesimo del trattamento retributivo complessivo annuo dei magistrati con funzioni di Presidente della Corte di cassazione.
        Complessivamente la legislazione fissa le coordinate generali dello status del parlamentare, ma sono poi gli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento a regolamentare la materia. A nostro parere, però, essa deve essere il più possibile definita per legge, affinché possa avere la massima visibilità e trasparenza per l'opinione pubblica.
        In proposito è certamente efficace la scheda informativa sul trattamento economico dei deputati che la Camera ha predisposto sul suo sito INTERNET, affinché i cittadini possano agevolmente prenderne conoscenza. Ma non può essere sufficiente.
        Attualmente il deputato italiano riceve mensilmente per dodici mesi 13.340 euro netti, suddivisi nelle tre voci: 5.350 euro di indennità netta, 4.000 euro di diaria, ossia il rimborso per le spese di soggiorno a Roma, e 4.190 euro per rimborso delle spese sostenute per svolgere il proprio lavoro politico e parlamentare. Si aggiunge un rimborso annuo fino a 3.100 euro per viaggi all'estero compiuti a scopo di studio o in rapporto all'attività parlamentare. Delle tre voci è tassata solo la prima, che viene trattata come un'entrata da lavoro dipendente (articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), e dunque nella dichiarazione dei redditi del deputato compare solo la cifra relativa all'indennità e non la cifra realmente guadagnata durante l'anno.
        I deputati godono inoltre, secondo regolamenti definiti dall'Ufficio di Presidenza: di un assegno di fine mandato pari all'80 per cento dell'indennità parlamentare mensile lorda, per ogni anno di mandato (Regolamento del fondo di solidarietà fra i deputati); di un assegno vitalizio a partire dai sessantacinque anni, d'importo variabile dal 25 all'80 per cento dell'indennità a seconda degli anni di mandato parlamentare (Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati); di un sistema di assistenza sanitaria integrativa valido anche dopo la fine del mandato (Regolamento per l'assistenza sanitaria integrativa dei deputati).
        C'è poi un altro aspetto della funzione del parlamentare italiano che va rivisto, e cioè la sua compatibilità con altre cariche in altre assemblee elettive. Non è infatti credibile che un impegno a tempo pieno quale l'attività parlamentare sia conciliabile con altri incarichi simili, primo tra tutti quello di membro del Parlamento europeo.
        La presente proposta di legge intende intervenire anche su questo, e all'articolo 1 stabilisce l'incompatibilità con le seguenti cariche: parlamentare europeo, presidente della regione, presidente della provincia, sindaco dei comuni con più di 15.000 abitanti, assessore regionale, assessore provinciale, assessore dei comuni con più di 15.000 abitanti; inserisce inoltre l'incompatibilità con le diverse cariche in organismi del Parlamento europeo.
        Circa la questione dell'immunità, la nostra opinione è chiara: la legge 20 giugno 2003, n. 140, deve essere abrogata. Essa si pone, infatti, in contrasto con l'articolo 68 della Costituzione, poiché con l'articolo 3 amplia oltremodo gli ambiti di insindacabilità delle opinioni e dell'operato degli eletti al di fuori del Parlamento. In questo modo si è voluto trasformare una garanzia in privilegio. La legge n. 140 del 2003 è inoltre in contrasto anche con gli articoli 3 e 24 della Costituzione perché genera condizioni di ineguaglianza tra i cittadini. L'articolo 2 della presente proposta di legge, dunque, abroga l'intero testo della legge n. 140 del 2003.
        Quanto al trattamento economico del deputato, l'articolo 3 mantiene l'indennità ridefinendola: mentre oggi la sua modifica avviene per intervento dell'Ufficio di Presidenza, la presente proposta di legge ne prevede l'aggiornamento biennale secondo il tasso d'inflazione.
        Con l'articolo 4 la diaria viene diminuita a 2.000 euro e, come per l'indennità, si prevede il suo aggiornamento non più a cura dell'Ufficio di Presidenza ma biennale secondo il tasso d'inflazione.
        Così è anche per il rimborso per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato, che con l'articolo 5 è fissato a 1.500 euro e aggiornato con la stessa modalità.
        Con l'articolo 6 si mantengono le attuali modalità di tassazione dell'indennità (articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), e le medesime sono applicate anche al rimborso.
        Con l'articolo 7 si vuole contribuire a ridefinire il rapporto di lavoro tra il deputato e i suoi collaboratori. Si propone che la Camera dei deputati, invece di rimborsare per questa spesa il deputato, retribuisca direttamente il collaboratore, secondo modalità da definire.
        Con l'articolo 8 si definisce l'assegno vitalizio, e s'introduce la novità che esso si modifica in base al reddito complessivo. Appare infatti più giusto che il deputato che già gode di altre pensioni vi rinunci. Il limite massimo di retribuzione imponibile che si introduce è, in pratica, per il 2003 di 80.392 euro.
        Con l'articolo 9 si equipara l'assegno di fine mandato al trattamento di fine rapporto.
        Con gli articoli 10 e 11 si vuol stabilire che terminato il mandato il deputato torna ad essere come gli altri cittadini, e non gode più quindi dell'assistenza sanitaria integrativa e della fruizione gratuita dei servizi necessari a svolgere il lavoro di deputato.
        Infine con l'articolo 12 s'intendono rendere più efficienti le procedure per constatare i viaggi di lavoro, che attualmente nella pratica vengono rimborsati senza un'attenta verifica.




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