XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4296
Onorevoli Colleghi! - Il dibattito sulla "crisi della
democrazia" è ormai aperto da tempo. Gli studiosi, i politici,
i movimenti, le stesse istituzioni ne sono protagonisti. A
fronte della pervasività delle sfere dell'economia e della
comunicazione il potere e l'efficacia della democrazia
incontrano ostacoli crescenti e spesso finiscono sotto scacco.
E ciò accade non solo perché la sede delle decisioni più
importanti si è allontanata dagli ambiti nazionali, ma perché
contemporaneamente le forme della partecipazione si sono
trasformate.
Di fronte al ventaglio ampio di problemi che tale
travaglio porta con sè, nel nostro Paese l'attenzione si è
concentrata esclusivamente sulla questione della "decisione" e
del "governo". L'empasse del nostro sistema democratico
è stata da molti identificata con un deficit di
decisione mentre è stata ignorata la crisi, assai più
significativa, della rappresentanza. Molte energie sono state
perciò dedicate dal nostro sistema politico, incoraggiato in
questo senso dalle élite economico-finanziarie,
all'obbiettivo di accrescere i poteri di governo, favorire la
delega e la personalizzazione, promuovere l'elezione diretta
prima dei sindaci, poi dei presidenti di regione e provincia
ed ora del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel contempo
si sono sottovalutate, quando non ignorate, la crisi dei
partiti e delle forme politiche più tradizionali, la crescita
dell'astensionismo elettorale, la caduta di prestigio della
funzione della politica, non solo a seguito degli anni di
"Tangentopoli".
Di questo processo fa parte un fenomeno che tutti
conoscono ma quasi tutti vogliono ignorare: l'idea, sempre più
diffusa, che i politici - e i parlamentari in particolare -
siano dei privilegiati. Il fatto che molti italiani
considerino i loro rappresentanti persone favorite oltre la
misura del necessario nella remunerazione e nel riconoscimento
della propria funzione e, al contempo, soggetti distaccati
dalla condizione e dalla vita dei propri elettori, è di per sé
un problema.
A molti luoghi comuni che, a torto, circolano
nell'opinione pubblica, è bene rispondere e reagire. Ma
bisogna cogliere l'elemento di verità che in quel giudizio è
contenuto: in Italia, dove un insegnante o un'operaia spesso
guadagnano mediamente meno che nei Paesi vicini, i deputati e
i senatori - ma per serietà il confronto andrebbe esteso ad
altri livelli della rappresentanza - ricevono un trattamento
economico superiore a quello dei loro colleghi europei e assai
più vicino a quello dei rappresentanti della Camera bassa
degli Stati Uniti d'America. E portano con sé, durante il
mandato e a volte anche oltre, una serie di guarentigie che
sono percepite come immotivate. D'altro canto questi stessi
rappresentanti del popolo godono in maniera assai ridotta di
alcuni servizi essenziali a mantenere il rapporto con gli
elettori.
Sicuramente decisivo nel determinare il giudizio di tanti
italiani sullo status dei parlamentari è il grado di
protezione dal potere giudiziario: se l'articolo 68 della
Costituzione che regola l'immunità va difeso, lo stesso non si
può dire per alcune leggi che, senza fondamento, pongono
alcuni politici al di sopra della legge.
In merito non possiamo tralasciare il regime
importantissimo dell'incompatibilità che la funzione del
parlamentare dovrebbe comportare. Nella presente proposta di
legge si interviene sulla questione del "doppio mandato"
istituzionale ma non si affronta il vasto e spinoso problema
del conflitto d'interessi, che merita una regolamentazione
specifica.
Un provvedimento di legge non può, di per sé, fornire ai
rappresentanti della politica tutto il prestigio che quella
funzione merita. Ma può, senza demagogia o facili concessioni
all'antipolitica, dare maggiore trasparenza al trattamento e
allo status del parlamentare, riducendo i benefìci non
necessari e accrescendo i servizi finalizzati al mantenimento
di un più stretto rapporto tra chi vota e chi viene votato.
Nell'ordinamento legislativo italiano il primo riferimento
allo status del parlamentare è nella Costituzione, che
all'articolo 69 stabilisce che esso riceve un'indennità
definita per legge, in base al principio democratico, sancito
dall'articolo 51, per cui tutti i cittadini devono poter
accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Si trattò, allora, di una grande innovazione poiché lo Statuto
Albertino non prevedeva alcun tipo di compenso.
Successivamente la legge 9 agosto 1948, n. 1102, stabilì
concretamente a quanto doveva ammontare l'indennità e il
divieto di cumulo di questa con altri assegni o indennità.
Attualmente la materia è definita dalla legge 31 ottobre
1965, n. 1261, che, differentemente dalla precedente, non
fissa la cifra del compenso ma il limite, pari ad un
dodicesimo del trattamento retributivo complessivo annuo dei
magistrati con funzioni di Presidente della Corte di
cassazione.
Complessivamente la legislazione fissa le coordinate
generali dello status del parlamentare, ma sono poi gli
Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento a
regolamentare la materia. A nostro parere, però, essa deve
essere il più possibile definita per legge, affinché possa
avere la massima visibilità e trasparenza per l'opinione
pubblica.
In proposito è certamente efficace la scheda informativa
sul trattamento economico dei deputati che la Camera ha
predisposto sul suo sito INTERNET, affinché i cittadini
possano agevolmente prenderne conoscenza. Ma non può essere
sufficiente.
Attualmente il deputato italiano riceve mensilmente per
dodici mesi 13.340 euro netti, suddivisi nelle tre voci: 5.350
euro di indennità netta, 4.000 euro di diaria, ossia il
rimborso per le spese di soggiorno a Roma, e 4.190 euro per
rimborso delle spese sostenute per svolgere il proprio lavoro
politico e parlamentare. Si aggiunge un rimborso annuo fino a
3.100 euro per viaggi all'estero compiuti a scopo di studio o
in rapporto all'attività parlamentare. Delle tre voci è
tassata solo la prima, che viene trattata come un'entrata da
lavoro dipendente (articolo 47, comma 1, lettera g), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917), e dunque nella dichiarazione dei
redditi del deputato compare solo la cifra relativa
all'indennità e non la cifra realmente guadagnata durante
l'anno.
I deputati godono inoltre, secondo regolamenti definiti
dall'Ufficio di Presidenza: di un assegno di fine mandato pari
all'80 per cento dell'indennità parlamentare mensile lorda,
per ogni anno di mandato (Regolamento del fondo di solidarietà
fra i deputati); di un assegno vitalizio a partire dai
sessantacinque anni, d'importo variabile dal 25 all'80 per
cento dell'indennità a seconda degli anni di mandato
parlamentare (Regolamento per gli assegni vitalizi dei
deputati); di un sistema di assistenza sanitaria integrativa
valido anche dopo la fine del mandato (Regolamento per
l'assistenza sanitaria integrativa dei deputati).
C'è poi un altro aspetto della funzione del parlamentare
italiano che va rivisto, e cioè la sua compatibilità con altre
cariche in altre assemblee elettive. Non è infatti credibile
che un impegno a tempo pieno quale l'attività parlamentare sia
conciliabile con altri incarichi simili, primo tra tutti
quello di membro del Parlamento europeo.
La presente proposta di legge intende intervenire anche su
questo, e all'articolo 1 stabilisce l'incompatibilità con le
seguenti cariche: parlamentare europeo, presidente della
regione, presidente della provincia, sindaco dei comuni con
più di 15.000 abitanti, assessore regionale, assessore
provinciale, assessore dei comuni con più di 15.000 abitanti;
inserisce inoltre l'incompatibilità con le diverse cariche in
organismi del Parlamento europeo.
Circa la questione dell'immunità, la nostra opinione è
chiara: la legge 20 giugno 2003, n. 140, deve essere abrogata.
Essa si pone, infatti, in contrasto con l'articolo 68 della
Costituzione, poiché con l'articolo 3 amplia oltremodo gli
ambiti di insindacabilità delle opinioni e dell'operato degli
eletti al di fuori del Parlamento. In questo modo si è voluto
trasformare una garanzia in privilegio. La legge n. 140 del
2003 è inoltre in contrasto anche con gli articoli 3 e 24
della Costituzione perché genera condizioni di ineguaglianza
tra i cittadini. L'articolo 2 della presente proposta di
legge, dunque, abroga l'intero testo della legge n. 140 del
2003.
Quanto al trattamento economico del deputato, l'articolo 3
mantiene l'indennità ridefinendola: mentre oggi la sua
modifica avviene per intervento dell'Ufficio di Presidenza, la
presente proposta di legge ne prevede l'aggiornamento biennale
secondo il tasso d'inflazione.
Con l'articolo 4 la diaria viene diminuita a 2.000 euro e,
come per l'indennità, si prevede il suo aggiornamento non più
a cura dell'Ufficio di Presidenza ma biennale secondo il tasso
d'inflazione.
Così è anche per il rimborso per le spese relative allo
svolgimento del proprio mandato, che con l'articolo 5 è
fissato a 1.500 euro e aggiornato con la stessa modalità.
Con l'articolo 6 si mantengono le attuali modalità di
tassazione dell'indennità (articolo 47, comma 1, lettera
g), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), e le medesime sono
applicate anche al rimborso.
Con l'articolo 7 si vuole contribuire a ridefinire il
rapporto di lavoro tra il deputato e i suoi collaboratori. Si
propone che la Camera dei deputati, invece di rimborsare per
questa spesa il deputato, retribuisca direttamente il
collaboratore, secondo modalità da definire.
Con l'articolo 8 si definisce l'assegno vitalizio, e
s'introduce la novità che esso si modifica in base al reddito
complessivo. Appare infatti più giusto che il deputato che già
gode di altre pensioni vi rinunci. Il limite massimo di
retribuzione imponibile che si introduce è, in pratica, per il
2003 di 80.392 euro.
Con l'articolo 9 si equipara l'assegno di fine mandato al
trattamento di fine rapporto.
Con gli articoli 10 e 11 si vuol stabilire che terminato
il mandato il deputato torna ad essere come gli altri
cittadini, e non gode più quindi dell'assistenza sanitaria
integrativa e della fruizione gratuita dei servizi necessari a
svolgere il lavoro di deputato.
Infine con l'articolo 12 s'intendono rendere più
efficienti le procedure per constatare i viaggi di lavoro, che
attualmente nella pratica vengono rimborsati senza un'attenta
verifica.