XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4296




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Incompatibilità).

        1. La carica di deputato della Repubblica italiana è incompatibile con quella di parlamentare europeo. L'articolo 5 della legge 6 aprile 1977, n. 150, è abrogato.
        2. La carica di deputato è altresì incompatibile con quella di: membro della Commissione delle Comunità europee; giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee; membro della Corte dei conti delle Comunità europee; presidente della regione, presidente della provincia, sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, assessore regionale, assessore provinciale, assessore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.


Art. 2.

(Immunità).

        
1. La legge 20 giugno 2003, n. 140, è abrogata.


Art. 3.

(Indennità).

        1. L'indennità spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge, ed ammonta a 5.100 euro mensili. Tale indennità è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.


Art. 4.

(Diaria).

        1. Ai membri della Camera dei deputati è corrisposta una diaria, per le spese di soggiorno a Roma, di 2.000 euro mensili. Essa è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato. Tale somma viene ridotta per ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza determina le modalità della riduzione.


Art. 5.

(Rimborso per le spese relative allo
svolgimento del mandato nel collegio).

        1. Ai membri della Camera dei deputati è corrisposto un rimborso per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel collegio, di 1.500 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.


Art. 6

(Tassazione del rimborso).

        1. Il rimborso di cui all'articolo 5 è tassato ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


Art. 7.

(Collaboratori dei deputati).

        1. I membri della Camera dei deputati hanno un collaboratore da loro scelto, retribuito dalla Camera stessa per il periodo della legislatura. L'Ufficio di Presidenza decide le modalità del trattamento economico di tale rapporto di lavoro.


Art. 8.

(Assegno vitalizio).

        1. Ai deputati cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio a partire dal sessantacinquesimo anno di età. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di applicazione di quanto previsto al primo periodo attraverso un nuovo Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati. Per il relativo fondo viene trattenuta dalla indennità una quota mensile.
        2. Il pagamento dell'assegno vitalizio è sospeso qualora il deputato sia rieletto al Parlamento o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale.
        3. L'importo dell'assegno vitalizio varia a seconda degli anni di mandato parlamentare. L'Ufficio di Presidenza determina le modalità della variazione.
        4. L'ammontare dell'assegno vitalizio deve essere tale da non superare annualmente, sommato agli altri redditi di cui è titolare l'ex-parlamentare, il limite massimo di retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
        5. L'assegno vitalizio non è cumulabile con altri assegni vitalizi maturati attraverso l'espletamento di altre funzioni pubbliche elettive.


Art. 9.

(Assegno di fine mandato).

        1. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.


Art. 10.

(Assistenza sanitaria).

        1. I deputati sono coperti da un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Per tale fondo viene trattenuta dalla indennità una quota mensile. L'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità. La copertura cessa con la fine del mandato.


Art. 11.

(Fruizione gratuita di servizi).

        1. I deputati usufruiscono gratuitamente, limitatamente al loro ufficio presso la Camera dei deputati, del servizio postale e del servizio telefonico. Usufruiscono, inoltre, gratuitamente sul territorio italiano dei servizi ferroviari, aerei ed autostradali. Tali fruizioni terminano con la fine del mandato. Le stesse fruizioni vengono limitate nel periodo di campagna elettorale per elezioni politiche. L'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità.


Art. 12.

(Rimborso per missioni particolari).

        1. I deputati possono ottenere rimborsi per missioni all'estero documentabili e legate al mandato parlamentare. L'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità.



Frontespizio Relazione