XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4296
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Incompatibilità).
1. La carica di deputato della Repubblica italiana è
incompatibile con quella di parlamentare europeo. L'articolo 5
della legge 6 aprile 1977, n. 150, è abrogato.
2. La carica di deputato è altresì incompatibile con
quella di: membro della Commissione delle Comunità europee;
giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di
giustizia delle Comunità europee; membro della Corte dei conti
delle Comunità europee; presidente della regione, presidente
della provincia, sindaco dei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti, assessore regionale, assessore provinciale,
assessore dei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti.
Art. 2.
(Immunità).
1. La legge 20 giugno 2003, n. 140, è abrogata.
Art. 3.
(Indennità).
1. L'indennità spettante ai membri della Camera dei
deputati a norma dell'articolo 69 della Costituzione per
garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla
presente legge, ed ammonta a 5.100 euro mensili. Tale
indennità è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso
d'inflazione programmato.
Art. 4.
(Diaria).
1. Ai membri della Camera dei deputati è corrisposta una
diaria, per le spese di soggiorno a Roma, di 2.000 euro
mensili. Essa è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso
d'inflazione programmato. Tale somma viene ridotta per ogni
giorno di assenza del deputato dalle sedute dell'Assemblea.
L'Ufficio di Presidenza determina le modalità della
riduzione.
Art. 5.
(Rimborso per le spese relative allo
svolgimento del mandato nel collegio).
1. Ai membri della Camera dei deputati è corrisposto un
rimborso per le spese relative allo svolgimento del proprio
mandato nel collegio, di 1.500 euro mensili. Tale rimborso è
aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione
programmato.
Art. 6
(Tassazione del rimborso).
1. Il rimborso di cui all'articolo 5 è tassato ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Art. 7.
(Collaboratori dei deputati).
1. I membri della Camera dei deputati hanno un
collaboratore da loro scelto, retribuito dalla Camera stessa
per il periodo della legislatura. L'Ufficio di Presidenza
decide le modalità del trattamento economico di tale rapporto
di lavoro.
Art. 8.
(Assegno vitalizio).
1. Ai deputati cessati dal mandato spetta un assegno
vitalizio a partire dal sessantacinquesimo anno di età.
L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di applicazione
di quanto previsto al primo periodo attraverso un nuovo
Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati. Per il
relativo fondo viene trattenuta dalla indennità una quota
mensile.
2. Il pagamento dell'assegno vitalizio è sospeso qualora
il deputato sia rieletto al Parlamento o al Parlamento europeo
o a un consiglio regionale.
3. L'importo dell'assegno vitalizio varia a seconda degli
anni di mandato parlamentare. L'Ufficio di Presidenza
determina le modalità della variazione.
4. L'ammontare dell'assegno vitalizio deve essere tale da
non superare annualmente, sommato agli altri redditi di cui è
titolare l'ex-parlamentare, il limite massimo di retribuzione
imponibile ai fini previdenziali di cui all'articolo 2, comma
18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. L'assegno vitalizio non è cumulabile con altri assegni
vitalizi maturati attraverso l'espletamento di altre funzioni
pubbliche elettive.
Art. 9.
(Assegno di fine mandato).
1. Al termine della legislatura il deputato riceve un
assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della
disciplina del trattamento di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile.
Art. 10.
(Assistenza sanitaria).
1. I deputati sono coperti da un fondo di assistenza
sanitaria integrativa. Per tale fondo viene trattenuta dalla
indennità una quota mensile. L'Ufficio di Presidenza ne
determina le modalità. La copertura cessa con la fine del
mandato.
Art. 11.
(Fruizione gratuita di servizi).
1. I deputati usufruiscono gratuitamente, limitatamente al
loro ufficio presso la Camera dei deputati, del servizio
postale e del servizio telefonico. Usufruiscono, inoltre,
gratuitamente sul territorio italiano dei servizi ferroviari,
aerei ed autostradali. Tali fruizioni terminano con la fine
del mandato. Le stesse fruizioni vengono limitate nel periodo
di campagna elettorale per elezioni politiche. L'Ufficio di
Presidenza ne determina le modalità.
Art. 12.
(Rimborso per missioni particolari).
1. I deputati possono ottenere rimborsi per missioni
all'estero documentabili e legate al mandato parlamentare.
L'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità.