XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4295
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
prende spunto da due spiacevoli episodi nei quali i
carabinieri hanno denunciato i parroci di due paesi
sudtirolesi, per omissione dell'avviso al questore dello
svolgimento di una cerimonia religiosa, omissione sanzionata,
ancora oggi, penalmente. Tale denuncia ha avuto ampia
risonanza sulla stampa locale e nazionale.
Con la presente proposta di legge si intende modificare e
sopprimere alcuni articoli in materia di pubblica sicurezza,
risalenti all'epoca fascista, ancora vigenti nel nostro
ordinamento. Tali disposizioni, se applicate ai giorni nostri,
risultano anacronistiche e fuori dal tempo.
Già la Corte costituzionale in alcune sentenze ha
ampiamente ritenuto parte di queste norme costituzionalmente
illegittime in riferimento all'articolo 17 della
Costituzione.
Vogliamo ricordarne una in particolare, la sentenza n. 45
dell'8 marzo 1957, nella quale la Suprema Corte ha dichiarato
l'illegittimità dell'articolo 25 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, riguardante l'obbligo di avviso, almeno tre giorni
prima, al questore dello svolgimento di cerimonie religiose e
delle processioni ecclesiastiche. Con la presente proposta di
legge, si chiede la soppressione dello stesso obbligo di
avviso, in quanto si tratta di un onere burocratico che
trovava la sua ragione nelle diffidenze del regime fascista
nei confronti della chiesa. Attualmente tale disposizione
appare decisamente superata. Riteniamo, inoltre, assolutamente
sproporzionato sanzionare penalmente l'omissione
dell'avviso.
Fermo restando il principio della necessità dell'avviso a
cui sono tenuti i promotori di una riunione in luogo pubblico
o aperto al pubblico, si ritiene altresì di dovere abolire la
sanzione penale per i contravventori, mantenendo invece la
sanzione amministrativa per coloro che non adempiono
all'obbligo di avviso.
La sanzione in questione, come affermato dalla sentenza n.
11 del 4-10 maggio 1979 della Corte costituzionale, non si
applica a coloro che prendono la parola durante la
riunione.
Vista l'importanza e l'attualità della questione si
auspica una rapida approvazione della proposta di legge.