XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4295




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prende spunto da due spiacevoli episodi nei quali i carabinieri hanno denunciato i parroci di due paesi sudtirolesi, per omissione dell'avviso al questore dello svolgimento di una cerimonia religiosa, omissione sanzionata, ancora oggi, penalmente. Tale denuncia ha avuto ampia risonanza sulla stampa locale e nazionale.
        Con la presente proposta di legge si intende modificare e sopprimere alcuni articoli in materia di pubblica sicurezza, risalenti all'epoca fascista, ancora vigenti nel nostro ordinamento. Tali disposizioni, se applicate ai giorni nostri, risultano anacronistiche e fuori dal tempo.
        Già la Corte costituzionale in alcune sentenze ha ampiamente ritenuto parte di queste norme costituzionalmente illegittime in riferimento all'articolo 17 della Costituzione.
        Vogliamo ricordarne una in particolare, la sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957, nella quale la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante l'obbligo di avviso, almeno tre giorni prima, al questore dello svolgimento di cerimonie religiose e delle processioni ecclesiastiche. Con la presente proposta di legge, si chiede la soppressione dello stesso obbligo di avviso, in quanto si tratta di un onere burocratico che trovava la sua ragione nelle diffidenze del regime fascista nei confronti della chiesa. Attualmente tale disposizione appare decisamente superata. Riteniamo, inoltre, assolutamente sproporzionato sanzionare penalmente l'omissione dell'avviso.
        Fermo restando il principio della necessità dell'avviso a cui sono tenuti i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, si ritiene altresì di dovere abolire la sanzione penale per i contravventori, mantenendo invece la sanzione amministrativa per coloro che non adempiono all'obbligo di avviso.
        La sanzione in questione, come affermato dalla sentenza n. 11 del 4-10 maggio 1979 della Corte costituzionale, non si applica a coloro che prendono la parola durante la riunione.
        Vista l'importanza e l'attualità della questione si auspica una rapida approvazione della proposta di legge.




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