XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4295




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

        "Art. 18. (articolo 17 T.U. 1926). - 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.
            2. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 euro a 400 euro.
            3. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
            4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa da 200 euro a 400 euro.
            5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
            6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali";

            b) all'articolo 20, le parole da: "avvengono manifestazioni" fino a: "assembramenti predetti" sono soppresse;

            c) l'articolo 21 è abrogato;

            d) l'articolo 25 è abrogato.



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