XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4295
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. (articolo 17 T.U. 1926). - 1. I promotori
di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono
darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.
2. I contravventori sono puniti con la sanzione
amministrativa da 100 euro a 400 euro.
3. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per
ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può impedire
che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni,
prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni
dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa da
200 euro a 400 euro.
5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione
dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla
riunione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle riunioni elettorali";
b) all'articolo 20, le parole da: "avvengono
manifestazioni" fino a: "assembramenti predetti" sono
soppresse;
c) l'articolo 21 è abrogato;
d) l'articolo 25 è abrogato.