XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4294




        Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge si propone di introdurre, nella legislazione in tema di patrocinio a spese dello Stato, disposizioni concernenti i procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile ed il procedimento in materia di adottabilità dei minori. Invero, il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, non prevede, nella parte III, dedicata al patrocinio a spese dello Stato, alcuna espressa disposizione con riferimento ai menzionati procedimenti, atteso che in esso è stata sostanzialmente riprodotta la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, che, al riguardo, non recava alcuna previsione.
        Si reputa, pertanto, necessario attuare una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per quelli attinenti i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. Difatti, il principio di effettività della difesa incontra, in detti procedimenti, forti limiti, ove si tenga conto della necessità di avvalersi dell'ausilio di professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come avviene, per il settore penale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 272 del 1989).
        Trattasi di esigenze, peraltro, legate all'operatività dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti disciplinato dalla parte III del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115.
        Una riconsiderazione di tali aspetti appare, quindi, necessaria al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.
        Per quanto attiene, in particolare, al procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma necessita di una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni in camera di consiglio, e, cioè, secondo norme procedurali che necessitano di una modifica, anche a seguito della novellazione dell'articolo 111 della Costituzione, E', quindi, necessario regolare le modalità ed i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l'attività difensiva.
        In previsione di dette lacune è stato emanato il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 200, che ha prorogato al 30 giugno 2004 le disposizioni urgenti già contenute nel decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, e prima ancora, nel decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
        Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.
        L'articolo 1 del disegno di legge contiene la disciplina della difesa d'ufficio nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
        La normativa introdotta non si limita a prevedere tale difesa di ufficio solo nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge citata, ma con riferimento a tutti i procedimenti previsti dalla stessa legge, ponendosi per tutti l'esigenza di assicurare la difesa delle parti private.
        A tale scopo, dopo la affermazione del principio secondo cui le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato, si stabilisce che le parti, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, devono essere informate del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui agli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio (comma 1).
        La nomina del difensore di ufficio avviene in ogni caso in cui la parte deve costituirsi in giudizio, prescindendo dalla fondatezza o meno delle ragioni di merito, mentre l'insussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incide sulla nomina, ma determina solamente l'obbligo della parte di provvedere, personalmente, alla retribuzione del difensore nominato di ufficio.
        Analogo diritto è riconosciuto alla parte che presenta un proprio autonomo ricorso. In questa ipotesi la parte deve presentare istanza di nomina di un difensore di ufficio al giudice competente per il giudizio, il quale provvede alla nomina, con decreto in calce all'istanza, contenente le avvertenze di cui al comma 1 (comma 2).
        La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia (comma 3).
        La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse (comma 4). Questa previsione si giustifica per il fatto che l'accesso al difensore di ufficio non è condizionato dalla fondatezza della pretesa.
        L'ultimo comma rinvia al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in quanto compatibile. La norma è necessaria al fine di risolvere problemi e questioni, quali quelli relativi alla liquidazione del compenso, in ordine ai quali non è apparsa opportuna una normativa ad hoc.
        Con gli articoli da 2 a 4 si è provveduto a disciplinare ex novo il procedimento di cui agli articoli 336 e seguenti del codice civile.
        Si tratta infatti di una materia, in relazione alla quale, per la insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i vari tribunali per i minorenni.
        Con il novellato articolo 336 del codice civile si è individuata la forma della domanda per i provvedimenti in tema di potestà dei genitori, stabilendo il suo contenuto.
        La stessa disposizione fissa la sequenza procedimentale: decreto di fissazione dell'udienza di comparizione; termine entro il quale il ricorso-decreto deve essere notificato; termini che devono intercorrere fra la data di notificazione e l'udienza di comparizione; possibilità per il giudice di adottare provvedimenti temporanei.
        Il successivo articolo 337 del codice civile individua la legittimazione attiva e quella passiva, stabilendo che le parti private non possono stare in giudizio senza il ministero o l'assistenza di un difensore.
        La stessa norma prevede la nomina di un difensore di ufficio con una disciplina identica a quella stabilita per i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983.
        L'articolo 337-bis del codice civile stabilisce le modalità di costituzione delle parti e l'articolo 337-ter del medesimo codice enuncia le regole del procedimento.
        Con l'articolo 337-quater del codice civile è prevista l'audizione del minore secondo le regole fissate in tema di adozione.
        Il procedimento si conclude con ordinanza, immediatamente esecutiva, reclamabile alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.
        L'articolo 337-sexies del codice civile individua nel giudice di primo grado l'organo deputato alla vigilanza sulle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni del minore.
        L'articolo 5 reca la disciplina transitoria per i procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e per i relativi giudizi di opposizione, nonché per i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
        In particolare, la disciplina transitoria dei predetti procedimenti pendenti fa salve le disposizioni processuali anteriormente vigenti al fine di sciogliere qualsiasi nodo ermeneutico in ordine alla vigenza della legge. La scelta di fare salva la disciplina processuale previgente si giustifica in considerazione del vaglio di costituzionalità già operato dalla Consulta in merito al carattere bifasico dell'intera procedura che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono. Sul punto, la Corte costituzionale ha affermato che il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sebbene abbia carattere officioso, garantisce tuttavia sempre ai genitori la conoscenza del procedimento stesso e la possibilità di prendervi parte; difatti, "sia nella iniziale fase di urgenza che in quella in camera di consiglio ai genitori è assicurata la piena conoscenza del procedimento (la quale degrada a mera conoscibilità soltanto nel caso di loro irreperibilità), (...) parimenti il decreto con cui il tribunale dichiara lo stato di adottabilità è notificato per esteso ai genitori che possono proporre ricorso entro trenta giorni dall'opposizione dando così inizio alla seconda fase, maggiormente strutturata, che dopo l'istruttoria si conclude con una sentenza. (...) Quindi, conclusivamente, nell'una e nell'altra fase del procedimento è sempre garantita ai genitori la possibilità di partecipazione; mentre il fatto che la cognizione sia piena in quest'ultima fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerità di quest'ultima al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore" (in tal senso: Corte costituzionale n. 160 del 1995).
        Ancora, la Corte costituzionale ha chiarito che nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità "l'assistenza del difensore è ammessa e consentita e quindi è facoltativa; ma le speciali caratteristiche del procedimento fanno ritenere che il diritto di difesa sia sufficientemente garantito dalla possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore senza rendere obbligatoria tale assistenza" (in tal senso: Corte costituzionale n. 160 del 1995, nonché Corte costituzionale n. 160 del 1982).
        Il disegno di legge in esame non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli derivanti dalla legge n. 217 del 1990, recante l'istituzione del gratuito patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, come modificata dalla legge n. 134 del 2001, così come trasposta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico normativi

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente disegno di legge è volto a introdurre la difesa di ufficio non solo nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, recante la riforma della disciplina della adozione, ma anche con riferimento a tutti i procedimenti previsti dalla stessa legge, ponendosi per tutti l'esigenza di assicurare la difesa delle parti private estendendo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato contenuta nella parte III del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
          In particolare, si afferma il principio secondo cui le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato e si stabilisce che le parti, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, devono essere informate, a pena di nullità, del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.
          Ancora, si è provveduto a disciplinare ex novo il procedimento di cui agli articoli 336 e seguenti del codice civile; si tratta infatti di una materia, in relazione alla quale, per la insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i vari tribunali per i minorenni.


B) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

          Il quadro normativo sul quale il presente disegno di legge incide è oggi caratterizzato dalla disciplina contenuta nella legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dai provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, nonché dalla disciplina dettata dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, operativa a decorrere dal 1^ luglio 2002 sia per i giudizi civili che amministrativi e riprodotta nella parte III del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


C) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

          Il disegno di legge è compatibile coi principi dettati dall'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.


E) Analisi della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

          Il provvedimento non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.


F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Il disegno di legge, sul punto, concernendo norme sostanziali e processuali, assistite da riserva di legge, non ha oggetto materie suscettibili di delegificazione.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti operati sono corretti.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Si è fatto ricorso alla tecnica della novella, tenuto conto del tipo di intervento proposto.


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo.

          L'intervento normativo non reca effetti abrogativi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

          Il presente disegno di legge incide principalmente sulla disciplina contenuta nella legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, recante la riforma della disciplina della adozione e, in particolare, "il diritto del minore ad una famiglia" nonché sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato contenuta nella parte III del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
          L'intervento è volto a introdurre la difesa di ufficio non solo nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge citata, ma anche con riferimento a tutti i procedimenti previsti dalla stessa legge, ponendosi per tutti l'esigenza di assicurare la difesa delle parti private.
          In particolare, si afferma il principio secondo cui le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato e si stabilisce che le parti, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, devono essere informate, a pena di nullità, del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.
          Ancora, si è provveduto a disciplinare ex novo il procedimento di cui agli articoli 336 e seguenti del codice civile; si tratta infatti di una materia, in relazione alla quale, per la insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i vari tribunali per i minorenni.


B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

          Le esigenze giuridiche sottese al presente provvedimento possono rintracciarsi nella disciplina dettata dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, operativa a decorrere dal 1^ luglio 2002 sia per i giudizi civili che amministrativi e riprodotta nella parte III del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
          Orbene, la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, di riforma della disciplina della adozione non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all'onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.
          In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come già avviene per il settore penale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 272 del 1989).
          In attesa di una più compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio nei predetti procedimenti è stato emanato il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 200, di proroga delle disposizioni urgenti già contenute nel decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, e prima ancora nel decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
          Con il disegno di legge in esame è apparsa, quindi, necessaria una riconsiderazione della materia al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.
          Per quanto attiene poi al procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma, ha comportato una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e cioè secondo norme procedurali orientate al dettato dell'articolo 111 della Costituzione. E' quindi parso necessario regolare le modalità e i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l'attività difensiva.


C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

          Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame tendono a colmare una lacuna normativa contenuta nella legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di riforma della disciplina della adozione che, come accennato, non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all'onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.
          Quanto ai provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, l'obiettivo del disegno di legge in esame tende ad assicurare la difesa tecnica contenuta nella legge di riforma e comporta una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e cioè secondo norme procedurali orientate al dettato dell'articolo 111 della Costituzione.


D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

          Non sembrano ravvisarsi, allo stato, i presupposti in oggetto tenuto conto che il disegno di legge tende a colmare un vuoto normativo in materia di disciplina della difesa d'ufficio per i procedimenti di adozione e per i procedimenti in materia di potestà genitoriale.


E) Aree di "criticità".

          Non si ravvisano, allo stato, aree di criticità.


F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

          Nel caso di specie, la valutazione dell'"opzione nulla" risulta di per sé negativa in quanto contrasta con la necessità di un intervento per le ragioni sopra meglio illustrate.


G) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

          Il disegno legge appare lo strumento tecnico-normativo più rispondente alla necessità di provvedere in materia stante l'operatività della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, operativa a decorrere dal 1^ luglio 2002 sia per i giudizi civili che amministrativi.




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