XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4294
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, le parti private non possono
stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza
di un avvocato. Le parti devono essere informate, con lo
stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, del loro
diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le
condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire
il difensore nominato di ufficio.
2. Le parti possono sempre chiedere, con ricorso, la
nomina di un difensore di ufficio al giudice competente per il
giudizio, il quale provvede alla nomina, con decreto in calce
al ricorso, contenente le avvertenze di cui al comma 1.
3. La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli
avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal
locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal
momento della nomina e viene meno automaticamente con la
comunicazione della parte al giudice della nomina di un
difensore di fiducia.
4. La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni
grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali
procedure, comunque connesse.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
Art. 2.
1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 336. (Forma della domanda, udienza di
comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di
cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al
giudice competente. Il ricorso può essere proposto anche
verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale
provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il
processo verbale deve contenere:
1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;
2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio
eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice
adito;
3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono
fondamento;
4) l'indicazione dei mezzi di prova, ed in particolare
l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate
dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in
comunicazione.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o
dalla redazione del processo verbale, fissa, con decreto,
l'udienza di comparizione e nomina il giudice innanzi al quale
le parti devono comparire.
Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione
del processo verbale e l'udienza di comparizione non devono
intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del
ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.
Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato ai
controinteressati, entro cinque giorni dalla data di pronuncia
del decreto.
Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di
comparizione deve intercorrere un termine non minore di
quindici giorni.
In caso di urgenza, il presidente può adottare
provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto
conto dell'interesse del minore".
Art. 3.
1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 337. (Legittimazione e difesa). - La
legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai
genitori e ai parenti entro il quarto grado, ovvero, in
assenza degli stessi, ai parenti entro il sesto grado.
La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero e
ai genitori.
Le parti private non possono stare in giudizio se non con
il ministero o con l'assistenza di un avvocato.
Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di
fiducia, il presidente, con il decreto di cui al secondo comma
dell'articolo 336, nomina un difensore di ufficio.
Con successivo decreto il presidente nomina ai
controinteressati un difensore di ufficio qualora gli stessi,
costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un
difensore di fiducia.
Contestualmente alla nomina del difensore di ufficio, il
presidente informa le parti, a pena di nullità, delle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per
tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore
nominato di ufficio.
La nomina del difensore di ufficio è effettuata tra gli
avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal
locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal
momento della nomina e viene meno automaticamente con la
comunicazione della parte al giudice della nomina di un
difensore di fiducia.
La nomina del difensore di ufficio è disposta, con le
stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso
in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del
procedimento.
La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado
e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali
procedure, comunque connesse.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano
le disposizioni stabilire dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni, in quanto compatibili".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i
seguenti:
"Art. 337-bis.- (Costituzione delle parti). -
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il
ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione
dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente
alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in
udienza.
Art. 337-ter. (Procedimento). - All'udienza di
comparizione il giudice, nel contraddittorio delle parti, con
ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal
presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei
medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse
del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti
urgenti, immediatamente esecutivi. Le ordinanze del giudice
sono reclamabili al tribunale, in composizione collegiale, ai
sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di
procedura civile.
Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle
prove, avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data
della loro assunzione, salvo che, in relazione all'oggetto
della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il
giudice ritenga che la presenza delle parti stesse possa
influire sulla genuinità della prova. Per gli stessi motivi,
il giudice può disporre l'allontanamento delle parti
precedentemente ammesse.
L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice,
nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere
comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il
diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare
nel termine perentorio di quindici giorni dalla
comunicazione.
Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti
deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio
delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di
nominare propri consulenti.
Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di
atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini
della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il
minore o per i terzi.
Art. 337-quater. (Audizione del minore). - Il
minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve
prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto
dell'età e del suo grado di maturità.
Sentite le parti, il giudice può disporre che l'audizione
del minore avvenga al di fuori dell'ufficio giudiziario, in
locali a ciò idonei, e che la medesima, oltre che
verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.
Art. 337-quinquies. (Decisione e reclamo). -
Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice
rimette la causa al collegio, che invita le parti alla
discussione.
Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio
può assegnare un termine non superiore a venti giorni per le
memorie e un successivo termine di dieci giorni per le
repliche.
Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in
decisione. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, è depositata
in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza,
ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle
memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo
integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.
Avverso l'ordinanza le parti possono proporre reclamo
dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello,
con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti
del codice di procedura civile.
Art. 337-sexies.- (Vigilanza). -
Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio
della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila il
giudice di primo grado che le ha adottate delegato dal
presidente".
Art. 5.
1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, nonchè ai relativi giudizi
di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
processuali anteriormente vigenti.
2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice
civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali
anteriormente vigenti.