XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4292-A




        Onorevoli Colleghi! - Con questa relazione il Parlamento Italiano dà inizio ad uno dei più importanti atti legislativi, che a buon diritto può essere considerato "storico" tanto per la politica internazionale che per quella interna.
        Infatti se formalmente quello che ratifica il Trattato di adesione è un atto internazionale, la sua effettiva portata ha un rilievo storico per l'Italia non inferiore a quello che ha per l'intera Europa.
        Non mancano coloro i quali rimproverano un abuso di retorica nella descrizione degli atti e dei successi dell'Unione Europea: non credo sia un esempio di "retorica europeista" bensì sono dati di fatto che rilevano che non è mai avvenuto, nella storia dell'ampliamento dell'Unione, che:

            dieci Paesi chiedessero e ottenessero di entrare nell'Unione Europea;

            otto di essi appartenessero alla Comunità economica Comecon e all'alleanza militare del cosiddetto Patto di Varsavia, guidato dall'Unione Sovietica;

            tre di essi fossero stati "satellizzati" dall'Urss;

            quasi tutti questi Paesi candidati abbiano sottoposto a referendum popolare il Trattato di adesione.

        L'Europa con queste adesioni, non solo cancella definitivamente il "Muro di Berlino" ma apre la prospettiva di comporre, per la prima volta un'Unione democratica dei suoi popoli e le divisioni fra nazioni e Stati che hanno caratterizzato la loro storia millenaria: una storia che ha conosciuto anche composizioni e scomposizioni determinate da guerre regionali o da dissidi e etnici o religiosi e da sanguinosissimi scontri militari, fra i quali le due Guerre Mondiali del secolo scorso, generate nel nostro continente e per la cui fine sono dovute intervenire le forze armate di Paesi extraeuropei, in primo luogo gli Stati Uniti d'America, i quali hanno contribuito nel dopoguerra alla rinascita della democrazia e alla ricostruzione materiale della Germania Federale e dell'Italia.
        Tre dei Paesi che entreranno il primo maggio nell'Unione Europea - Polonia, Repubblica Ceca ed Ungheria - fanno già parte dell'Alleanza Atlantica al pari di altri due Paesi candidati all'Unione europea e precisamente Bulgaria e Romania ad entrare fra il 2006 e il 2007.
        Altri Paesi candidati all'Unione europea facenti parte delle alleanze economica e militari guidate all'Unione sovietica hanno già espresso la loro volontà politica di unirsi alle nostre alleanze per rafforzare gli apparati di sicurezza di peacekeeping in un quadro di cooperazione euroatlantica.
        Si passa ora ad illustrare nel dettaglio il contenuto dei tre articoli di ratifica e di quello di adesione nei suoi singoli articoli.
        Il Trattato di adesione all'Unione europea di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003, pochi giorni dopo il 9 aprile 2003, data in cui il Parlamento europeo ha votato il parere conforme sull'adesione dei dieci Paesi candidati, approvando una risoluzione separata su ciascun Paese, e successivamente una risoluzione non legislativa sulle conclusioni dei negoziati.
        Al Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 si sono conclusi i negoziati di adesione con dieci Paesi; i negoziati con Bulgaria e Romania proseguono con l'obiettivo di accogliere tali Stati in qualità di membri nel 2007. Quanto alla Turchia, il Consiglio europeo di Copenaghen ha rinviato ogni decisione sull'avvio dei negoziati al Consiglio europeo del dicembre 2004.
        Il Consiglio europeo di Copenaghen ha invitato gli Stati membri e gli Stati aderenti a ratificare il Trattato, secondo le rispettive procedure nazionali, in tempo utile per accogliere i nuovi Stati membri il 1^ maggio 2004, onde consentire loro di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2004 in qualità di membri a pieno titolo.
        Conformemente a quanto stabilito a Copenaghen, il Trattato di adesione (articolo 2, comma 1) prevede che le Parti contraenti procedano alla ratifica secondo le rispettive norme costituzionali e che gli strumenti di ratifica siano depositati al più tardi il 30 aprile 2004 presso il Governo della Repubblica italiana (in quanto depositano del Trattato di Roma del 1957).
        La data di entrata in vigore del Trattato è fissata (articolo 2, comma 2) al 1^ maggio 2004, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.
        Qualora, tuttavia, non tutti gli Stati aderenti avessero depositato a tempo debito i loro strumenti di ratifica, il Trattato entrerebbe in vigore per gli Stati aderenti che hanno proceduto al deposito dei loro strumenti.
        In vista della ratifica del Trattato, in tutti i Paesi aderenti (esclusa Cipro, a causa della particolare situazione dell'isola) nel corso del 2003 si sono svolti referendum interni sull'adesione all'Unione europea. Tutti i referendum hanno avuto esito favorevole.
        In considerazione del mancato raggiungimento di una soluzione globale della questione cipriota prima della firma del Trattato, allo stesso è allegato un protocollo su Cipro, che dispone la sospensione dell'acquis nelle parti dell'isola sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo (parte nord, zona turco-cipriota); si tratta di una misura esplicitamente transitoria, che il Consiglio può revocare non appena risolta la questione della divisione dell'isola.
        Attualmente il Trattato è già stato ratificato da tre Stati membri (Danimarca, Germania e Portogallo) e da sei Stati aderenti (Cipro, Malta, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca).


Profili strutturali del trattato di adesione.

        Il Trattato di adesione propriamente detto è composto da tre articoli.
        L'articolo 1 prevede, al comma 1, che gli Stati aderenti divengano membri dell'Unione europea e Parti dei Trattati sui quali è fondata l'Unione.
        Il comma 2 del medesimo articolo precisa che le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i Trattati sui quali è fondata l'Unione sono contenuti nell'Atto di adesione unito al Trattato, le cui disposizioni sono parte integrante del Trattato stesso.
        Il comma 3, infine, dispone che le previsioni relative ai diritti e agli obblighi degli Stati membri, nonché ai poteri e alle competenze delle istituzioni della Comunità, quali risultano dall'insieme dei Trattati istitutivi e successive modifiche, si applicano nei confronti del Trattato di adesione in esame.
        L'articolo 2, comma 1, dispone la ratifica del Trattato secondo le norme costituzionali di ciascuna delle Parti. Gli strumenti di ratifica dovranno essere depositati entro il 30 aprile 2004 (presso il Governo italiano) ed il Trattato, a condizione dell'avvenuto deposito di tutti gli strumenti di ratifica, entrerà in vigore il 1^ maggio 2004 (comma 2). Nel caso in cui il trattato non entri in vigore per uno o più degli Stati aderenti che non l'abbiano ratificato, viene peraltro posto in capo al Consiglio dell'Unione il potere di assumere una decisione di modifica o annullamento di alcune parti del Trattato stesso, dell'Atto di adesione e degli Allegati. In sostanza, la mancata ratifica da parte di uno o più dei dieci Stati di nuova adesione non pregiudicherebbe quella degli altri.
        L'articolo 3 è relativo al deposito dei testi negli archivi del Governo della Repubblica italiana e alla trasmissione delle copie conformi a tutte le Parti.
        L'unito Atto di adesione si compone di 62 articoli e reca le condizioni di ammissione e i conseguenti adattamenti dei Trattati sui quali è fondata l'Unione, in base a quanto previsto dall'articolo 49 del Trattato UE.
        In particolare:

            gli articoli 1-10 contengono i principi e le definizioni essenziali, oltre alla disciplina delle relazioni tra gli obblighi di diritto internazionale e quelli che i nuovi Stati membri assumono con l'adesione all'Unione e alle Comunità;

            gli articoli 11-19 contengono gli adattamenti definitivi dei Trattati (sia quelli istituzionali, articoli 11-17, sia altri adattamenti, articoli 18 e 19);

            gli articoli 20-23 recano modifiche permanenti all'acquis comunitario (tecnicamente effettuate mediante il richiamo degli allegati al Trattato);

            gli articoli 24-42 recano disposizioni transitorie sugli aspetti istituzionali, nonché alcune clausole di salvaguardia; in particolare, l'articolo 24 rinvia ad un allegato per ciascuno Stato aderente (allegati V-XIV) in cui sono indicati gli atti comunitari e le relative condizioni di applicazione;

            gli articoli 44-62 recano disposizioni di applicazione. Tali articoli sono divisi in tre titoli: insediamento delle istituzioni e degli organi; applicabilità degli atti delle istituzioni; disposizioni finali).

        I plenipotenziari riuniti in occasione della firma del trattato di adesione hanno inoltre adottato un Atto finale.
        Tale Atto reca - tra l'altro - una serie di dichiarazioni, alcune comuni a tutte le Parti (su "un'unica Europa" e sulla Corte di giustizia delle Comunità europee), altre di vari Stati membri attuali e vari nuovi Stati, altre ancora comuni agli Stati membri attuali, o ad alcuni di essi.
        E' stata inoltre effettuata una dichiarazione comune degli Stati membri attuali (n. 21) con la quale si sottolinea che le dichiarazioni allegate all'Atto finale non possono essere interpretate o applicate in modo contrario agli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del trattato e dell'atto di adesione.
        Infine, sono state effettuate dichiarazioni comuni tra vari nuovi Stati membri e di singoli Stati nuovi aderenti, oltre che della Commissione europea (nn. 43-44), ed è stato fatto uno scambio di lettere tra l'Unione e i nuovi Stati aderenti sulla procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure durante il periodo che precede l'adesione.


Disposizioni istituzionali.

        Il Trattato di Nizza ha introdotto gli adeguamenti istituzionali considerati necessari per il buon funzionamento di un'Unione allargata. Le disposizioni del Trattato di Nizza relative agli adeguamenti istituzionali per una Unione ampliata sono contenute nel Protocollo sull'allargamento (per quanto riguarda gli Stati membri) e nella Dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea (per quanto riguarda gli Stati candidati). Per le nuove disposizioni è stata fissata l'entrata in vigore al 1^ gennaio 2005. Al momento della firma del Trattato (26 febbraio 2001) si prevedeva che il nuovo allargamento dell'Unione avrebbe riguardato contemporaneamente i 12 Paesi candidati (Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria). Successivamente, il Consiglio europeo di Copenhagen (dicembre 2002) ha rinviato l'ingresso di Bulgaria e Romania al 2007, e ha auspicato l'entrata in vigore del Trattato di adesione dei 10 nuovi Stati membri entro il 1^ maggio 2004.
        L'Atto di adesione, firmato contemporaneamente al Trattato di adesione il 16 aprile 2003, reca le norme necessarie ad adattare le disposizioni istituzionali del Trattato di Nizza alla nuova dinamica del processo di allargamento (che interessa 10, anziché 12, nuovi Stati, che entreranno il 1^ maggio 2004, anziché il 1^ gennaio 2005). Pertanto tale Atto:

            anticipa al 1^ novembre 2004 l'entrata in vigore degli adeguamenti previsti dal Trattato di Nizza (rispetto alla data prevista del 1^ gennaio del 2005) e definisce regimi transitori per il periodo dal 1^ maggio 2004 al 1^ novembre del 2004;

            rimodula le disposizioni previste nel Trattato di Nizza adeguandole al numero inferiore di Stati aderenti.

        Le modifiche disposte dall'Atto di adesione riguardano in particolare:

            a) composizione del Parlamento europeo;

            b) ponderazioni dei voti in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;

            c) scadenza dell'attuale Commissione europea e insediamento della nuova;

            d) composizione dei seguenti organi: Corte di giustizia, Tribunale di primo grado, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni.


Composizione del Parlamento europeo.

        Dal 1^ maggio 2004 allo svolgimento delle elezioni per il nuovo Parlamento europeo (10-13 giugno 2004) ai nuovi Stati aderenti spetterà un numero di seggi pari a quelli previsti dalla Dichiarazione sull'allargamento allegata aI Trattato di Nizza; tale numero sarà aumentato dei seggi non attribuiti a Romania e Bulgaria, che sono stati ridistribuiti in modo proporzionale: Polonia: 54; Repubblica ceca: 24; Ungheria: 24; Slovacchia: 14; Lituania: 13; Lettonia: 9; Slovenia: 7; Estonia: 6; Cipro: 6; Malta: 5. In tale breve periodo transitorio il numero dei seggi attribuito agli Stati membri rimane quello attuale: ciò implica un temporaneo aumento del numero massimo di seggi al Parlamento europeo (786), che il Trattato di Nizza fissa a 732. Durante il periodo transitorio, i rappresentanti dei nuovi Stati membri vengono designati dai rispettivi Parlamenti nazionali tra i propri membri.
        Per le elezioni relative alla legislatura 2004-2009, l'Atto di adesione prevede che a tutti gli Stati membri sia assegnato il numero dei seggi previsto dal Protocollo e dalla Dichiarazione sull'allargamento allegati al Trattato di Nizza aumentato, provvisoriamente e fino alla scadenza della legislatura (giugno 2009), del numero dei seggi non attribuiti a Bulgaria e Romania, distribuiti proporzionalmente fra tutti gli Stati membri. Rispetto alla Dichiarazione sull'allargamento, ad Ungheria e Repubblica ceca sono attribuiti due seggi in più.
        A partire dall'ingresso nell'Unione europea di Bulgaria e Romania a tali Stati verrebbe attribuito il numero dei seggi loro riservati dalla Dichiarazione sull'allargamento allegata al Trattato di Nizza. Gli altri Stati membri conserverebbero fino alla scadenza della legislatura 2004-2009 i seggi previsti dall'Atto di adesione. Pertanto, nel complesso della legislatura, il numero dei seggi del Parlamento europeo potrebbe risultare superiore al tetto di 732 fissato a Nizza.
        A partire dalla legislatura 2009-2013 tutti gli Stati dovrebbero avere un numero di seggi corrispondente alla ripartizione prevista dalla Dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea allegata al Trattato di Nizza, con la sola correzione, già indicata, di due seggi in più per Ungheria e Repubblica Ceca, per un totale di 736 seggi. Sarà quindi necessaria una modifica della disposizione del Trattato di Nizza che ha fissato il limite massimo dei seggi in settecentotrentadue. Si segnala al proposito che nel progetto di Costituzione per l'Europa elaborato dalla Convenzione europea il limite dei seggi del Parlamento europeo è stato fissato a settecentotrentasei.


Ponderazioni dei voti in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

        Per il periodo transitorio dal 1^ maggio 2004 (data di entrata in vigore del Trattato di adesione) fino al 1^ novembre 2004 (data di entrata in vigore delle modifiche del Trattato di Nizza) l'Atto di adesione prevede che ad ogni Stato aderente sono attribuiti un numero di voti analogo a quello attualmente assegnato a Stati membri con popolazione di analoga consistenza numerica. Gli Stati membri attuali conservano il numero di voti già loro attribuito. Il totale dei voti passa così da ottantasette a centoventiquattro. Le deliberazioni del Consiglio necessitano di almeno ottantotto voti (pari al 70,97 dei Voti) se assunte su proposta della Commissione ed ottantotto Voti espressi da almeno due terzi degli Stati membri, negli altri casi.
        A partire dal 1^ novembre 2004 l'Atto di adesione prevede l'entrata in vigore della nuova ponderazione dei voti prevista dal Trattato di Nizza. Il ritardato ingresso di Bulgaria e Romania comporta ovviamente una diminuzione del numero dei voti necessari per conseguire la maggioranza qualificata in seno al Consiglio: l'Atto di adesione fissa la maggioranza qualificata a 232 voti (su un totale di 321). Per l'adozione di un atto da parte del Consiglio saranno quindi necessari almeno 232 voti se la deliberazione è su proposta della Commissione, e 232 voti espressi da almeno due terzi degli Stati membri, negli altri casi. Per le decisioni assunte a maggioranza qualificata nei settori della politica estera e di sicurezza comune e nel settore delle cooperazioni (articolo 23, paragrafo 2 del TUE) e negli affari interni e della giustizia (articolo 34, paragrafo 3 del TUE) occorrono invece sempre duecentotrentadue voti espressi da almeno due terzi degli Stati membri.


Scadenza dell'attuale Commissione europea e insediamento della nuova.

        L'Atto di adesione stabilisce che l'attuale Commissione, integrata dai nuovi dieci commissari termini il proprio mandato il 31 ottobre 2004: in tal modo ne anticipa la scadenza, che il Protocollo sull'allargamento al Trattato di Nizza aveva fissato al 31 dicembre 2004.
        L'Atto di adesione stabilisce inoltre che una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, si insedi il 1^ novembre 2004, con un mandato che scadrà il 31 ottobre 2009.


Composizione di Corte di giustizia, Tribunale di primo grado, Corte dei conti, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni.

        L'Atto di adesione prevede l'integrazione della composizione della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado con dieci giudici ciascuno. La composizione delle due istituzioni passa così da quindici a venticinque giudici, uno per ogni Stato membro, come previsto dal vigente Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE).
        L'Atto di adesione non contiene disposizioni volte a modificare direttamente il numero degli avvocati generali, attualmente fissato a Otto. Si ricorda tuttavia che l'articolo 223 del TCE prevede che essi siano nominati di comune accordo per sei anni dai Governi degli Stati membri.
        La Corte dei conti è integrata da dieci nuovi membri: si ricorda che l'articolo 247 del TCE prevede che la Corte dei conti sia composta da un cittadino per ogni Stato membro.
        L'Atto di adesione integra la composizione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni con i membri attribuiti agli Stati aderenti secondo lo schema previsto dalla Dichiarazione sull'allargamento allegata al Trattato di Nizza: in tal modo, la composizione dei due Comitati passa da 222 a 317 membri.


L'acquis di Schengen.

        L'articolo 3 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato al Trattato di adesione, regola l'applicazione dell'acquis di Schengen e delle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e delle merci ai 10 Paesi che entreranno a far parte dell'Unione europea.
        In particolare, la norma dispone che:

            gli atti che compongono l'acquis di Schengen, come individuati dal Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam sono immediatamente vincolanti ed applicabili ai nuovi Stati membri (paragrafo 1);

            gli atti adottati dall'Unione europea basati ovvero connessi all'acquis (si tratta sostanzialmente delle disposizioni relative alla rimozione dei controlli alle frontiere interne dell'Unione), sono vincolanti per i nuovi Stati membri ma non direttamente applicabili (paragrafo 2).
        Per tali atti è stata delineata un'applicazione articolata in due fasi:

            al momento dell'adesione i nuovi Paesi membri devono avere compiuto decisivi progressi nei sistemi di controllo delle frontiere interne e devono altresì migliorare i sistemi di controllo alle frontiere esterne;

            l'eliminazione definitiva dei controlli alle frontiere interne e la conseguente piena applicazione degli atti individuati dal paragrafo 2 avverrà solo successivamente all'adesione e a seguito di una decisione del Consiglio, sentito il Parlamento europeo.

        Dal canto loro, i Paesi candidati hanno predisposto un "piano d'azione Schengen" nel quale si individua tra l'altro la tempistica relativa all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di cui al paragrafo 2.
        I paragrafi successivi dell'articolo 3 stabiliscono precisi obblighi dei nuovi Stati membri in ordine alla collaborazione in materia penale e di giustizia.
        L'Atto di adesione istituisce inoltre degli strumenti di finanziamento di carattere temporaneo in favore degli Stati aderenti, che ne potranno beneficiare fra la data di adesione e la fine dell'anno 2006 per raggiungere un pieno adeguamento al sistema comunitario nel suo complesso. In particolare, l'articolo 35 istituisce uno specifico "strumento Schengen" diretto a potenziare le azioni di controllo dei Paesi candidati alle nuove frontiere esterne per l'attuazione dell'acquis di Schengen.


Disposizioni in materia di agricoltura.

        Le disposizioni dell'Atto di adesione in materia di agricoltura, si rinvengono innanzitutto nella Parte terza dell'Atto di adesione, che racchiude le norme che modificano in maniera permanente l'acquis comunitario.
        Con riferimento al tema in oggetto, viene in rilievo anzitutto l'articolo 20, che dispone la modifica degli atti normativi comunitari contenuti nell'allegato II: quest'ultimo, sotto forma di lungo elenco di specifiche modifiche necessarie per l'estensione dell'acquis comunitario ai nuovi Paesi membri, nel settore agricolo prevede la modifica di tutte le rilevanti discipline relative alla creazione di singole Organizzazioni Comuni di Mercato.
        Il successivo articolo 21 dispone invece la modifica di quegli atti normativi comunitari, vigenti nella materia in oggetto, puntualmente elencati nell'allegato III: quest'ultimo individua quei settori dell'acquis suscettibili di ulteriori modifiche nel periodo tra la chiusura dei negoziati e l'entrata in vigore dell'Atto di adesione. La normativa comunitaria elencata nell'allegato III riguarda i seguenti settori: agricoltura, veterinaria, fitosanitaria, pesca e realizzazione di statistiche in materia.
        L'articolo 23 prevede, inoltre, che anche le disposizioni dello stesso Atto di adesione aventi ad oggetto la politica agricola comune possano essere modificate, sino alla definitiva entrata in vigore del Trattato di adesione, qualora ciò sia necessario per adeguarle ad eventuali mutamenti delle norme comunitarie nel settore. Tali adattamenti sono disposti con decisione ad hoc del Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
        Il settore agricolo è ulteriormente interessato dalle disposizioni di carattere transitorio contenute nella Parte quarta dell'Atto di adesione.
        Alcune di tali misure hanno ad oggetto gli strumenti di finanziamento per il settore agricolo: giova, infatti, ribadire che l'Atto di adesione istituisce specifiche forme di finanziamento di carattere temporaneo in favore degli Stati aderenti, che ne potranno beneficiare fra la data di adesione e la fine dell'anno 2006. In particolare, l'articolo 34 introduce lo "strumento di transizione", che aiuta i nuovi Stati membri a sviluppare e rafforzare la propria capacità istituzionale di attuare la normativa comunitaria in determinati settori, attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali. Tra i settori indicati, vi sono:

            servizi veterinari e sviluppo della capacità amministrativa in relazione alla
sicurezza alimentare;

            strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC).

        Si ricorda che il tema delle modalità di estensione, ai nuovi Stati aderenti, dei benefici economici garantiti agli agricoltori degli attuali Paesi membri ha costituito uno dei nodi cruciali del negoziato sull'agricoltura. In proposito, il Consiglio europeo di Bruxelles del 24-25 ottobre 2002 ha stabilito che, fatte salve le decisioni future sulla politica agricola comune e sul finanziamento dell'Unione europea dopo il 2006, i pagamenti diretti saranno introdotti nei Paesi candidati in modo da garantire che i nuovi Stati membri raggiungano nel 2013 il livello di sostegno applicabile nell'Unione europea nel 2002.
        Gli articoli 41 e 42 prevedono infine che nei settori, rispettivamente, della politica agricola comune, veterinario e fitosanitario, ci sia la possibilità di adottare misure transitorie per facilitare il passaggio dei nuovi Stati membri dalle proprie politiche attuali all'applicazione della normativa comunitaria.
        Nel dettaglio, le "clausole di salvaguardia" prevedono che tali misure transitorie siano adottate dalla Commissione, secondo le procedure ivi richiamate, entro tre anni dalla data di adesione; la loro applicazione è limitata esclusivamente a tale periodo. Nel caso delle misure adottate in materia di politica agricola, il triennio può essere prorogato dal Consiglio, con deliberazione assunta all'unanimità.
        Si stabilisce, infine, che ulteriori misure transitorie in materia di politica agricola che - pur se non specificate dall'Atto di adesione - si rendano necessarie in ragione dell'allargamento, possono essere adottate, prima del 1^ maggio 2004, dal Consiglio a maggioranza qualificata, o, nei casi ivi richiamati, dalla stessa Commissione.


Il quadro finanziario.

        Le questioni finanziarie conseguenti all'ingresso dei nuovi Stati membri sono regolate dall'Atto di adesione sia per la parte relativa alla partecipazione degli Stati membri aI bilancio comunitario sia per quanto riguarda le modalità di erogazione degli stanziamenti comunitari a favore dei nuovi Stati membri a titolo di azioni strutturali, pagamenti diretti in agricoltura e risorse finanziarie aggiuntive.


Partecipazione al bilancio UE.

        L'articolo 27 dell'Atto di adesione stabilisce, per l'anno 2004, che i versamenti effettuati dai nuovi Stati membri al bilancio comunitario (regime delle risorse proprie) siano calcolati con una particolare modalità finalizzata a ridurre l'entità della loro contribuzione. Tale disposizione è stata introdotta allo scopo di evitare che i nuovi Stati membri venissero a trovarsi in una situazione meno favorevole a quella precedente la data del loro ingresso effettivo.
        Sempre al fine di evitare che i nuovi Stati membri diventino contribuenti netti del bilancio comunitario nei primi anni dopo il loro ingresso nell'UE, l'Atto di adesione introduce con l'articolo 29 una compensazione finanziaria transitoria per il periodo 2004-2006 a favore della Repubblica ceca, di Cipro, di Malta e Slovenia e istituisce, con l'articolo 30, a favore di tutti i nuovi Stati membri uno strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria.
        L'articolo 28 dispone che il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 2004 sia adattato, per tener conto dell'allargamento, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1^ maggio 2004.


Politica di coesione.

        La politica regionale e l'ammissione dei nuovi Stati membri ai finanziamenti comunitari relativi ai fondi strutturali è affrontata dal Trattato nei suoi due aspetti principali, quello degli adattamenti normativi, che l'estensione dell'acquis comunitario comporta, e quello connesso alle modifiche del quadro finanziario, che il passaggio da 15 a 25 del numero degli Stati membri dell'Unione richiede.
        Il primo punto è disciplinato dalla sezione 15 "Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali" dell'Allegato II. (l'Allegato II "Disposizioni permanenti, modifiche al diritto derivato" si compone di 22 sezioni) cui rimanda l'articolo 20 dell'Atto di adesione (parte III - disposizioni permanenti) relativo agli adattamenti degli atti delle istituzioni.
        In particolare, la citata sezione dell'Allegato riporta le modifiche ai rilevanti atti della legislazione comunitaria in materia di politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali che si rendono necessarie al fine di consentire ai nuovi Stati membri l'accesso ai fondi strutturali, dalla data di adesione fino al 31 dicembre 2006.
        La dotazione finanziaria complessiva per le azioni strutturali per i nuovi Stati membri, fissata a 21,75 miliardi di euro per il periodo fra il 2004 e il 2006 e così ripartita (le cifre si intendono in milioni di euro, prezzi 1999):

            Fondi strutturali 2004: 3.453,5; 2005: 4.754,7; 2006: 5.947,6; totale: 14.155,9;

            Fondo di coesione 2004: 2.616,8; 2005: 2.151,7; 2006: 2.822,0; totale 7.590,5.

        L'Atto di adesione recepisce quindi gli accordi negoziali coi paesi candidati per quanto riguarda i fondi strutturali, nel quadro finanziario approvato dal Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002. Si ricorda che i negoziati si sono concentrati su tre punti in particolare: 1) sulla capacità amministrativa dei nuovi Stati membri relativamente alla gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione; 2) sui requisiti di idoneità a ricevere tali finanziamenti; 3) sugli stanziamenti nei primi anni dopo l'adesione. Nel contesto ditali negoziati, la Commissione ha indicato i requisiti organizzativi e istituzionali cui i nuovi Stati membri dovranno conformarsi a partire dall'adesione, secondo determinate scadenze; l'attuazione ditali impegni è monitorata dalla Commissione e costituirà uno degli elementi necessari all'approvazione dei finanziamenti comunitari.


Risorse finanziarie aggiuntive.

        Una serie di risorse finanziarie aggiuntive sono previste a favore dei nuovi Stati membri:

            l'articolo 34 dell'Atto di adesione disciplina, come sopra richiamato, lo "strumento di transizione" col quale viene fornita un'assistenza finanziaria temporanea al fine di sviluppare e rafforzare la capacità amministrativa di attuare e applicare la normativa comunitaria. Si applica ad azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali. I settori di intervento sono:

            giustizia ed affari interni,

            controllo finanziario,
            tutela degli interessi finanziari della Comunità e lotta contro la frode,

            mercato interno,

            ambiente,

            servizi veterinari e capacità amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare,

            strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura,

            sicurezza nucleare,

            statistiche,

            rafforzamento della pubblica amministrazione.

        Gli stanziamenti previsti per Io strumento di transizione, sono complessivamente pari a 380 milioni di euro (prezzi 1999) per il periodo 2004-2006.
        E' infine prevista anche una voce relativa a misure transitorie a favore dei nuovi Stati membri in materia di sicurezza nucleare con un finanziamento totale di 375 milioni di euro (prezzi 1999) per il periodo 2004-2006.


Le clausole di salvaguardia generali.
(articoli 37-40 dell'atto di adesione).

        Le clausole di salvaguardia consentono di non applicare alcune parti dell'acquis comunitario. In alcuni settori, infatti, possono insorgere difficoltà per effetto dell'adesione di nuovi Stati.
        Nell'Atto di adesione l'ambito delle clausole di salvaguardia riguarda i seguenti settori:

            economia;

            mercato interno;

            cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI).

        In particolare, la clausola di salvaguardia economica può riguardare sia gli Stati aderenti che gli attuali Stati membri; le altre due clausole, invece, concernono solamente inadempienze di nuovi Stati membri, nei confronti dei quali vengono attivate le procedure di seguito illustrate.
        L'articolo 37 prevede che ciascun nuovo Stato membro possa, entro tre anni dalla data dell'adesione, richiedere l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia economica, qualora sperimenti gravi difficoltà in un settore della propria economia, ovvero in una determinata area del proprio territorio.
        Tali misure dovranno essere volte a integrare maggiormente il settore o l'area interessati nell'economia del mercato comune. Su di esse, a richiesta dello Stato interessato, deciderà la Commissione con procedura d'urgenza, e con facoltà di derogare alle norme del Trattato istitutivo della Comunità europea, ma esclusivamente nei limiti e termini strettamente necessari, dando la precedenza a quelle meno suscettibili di turbativa del mercato comune.
        La medesima procedura di salvaguardia può essere altresì azionata su richiesta di uno Stato membro attuale, che ritenga di dover adottare misure nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.
        L'articolo 38 riguarda invece il caso in cui un nuovo Stato membro non ottemperi agli impegni assunti durante il negoziato per l'adesione in materia di mercato interno, recando in tal modo un grave pregiudizio (o un rischio imminente di pregiudizio) per il corretto funzionamento del mercato interno stesso.
        La Commissione, in tale evenienza, di propria iniziativa o su richiesta motivata di uno Stato membro può adottare misure appropriate non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore dell'Atto di adesione. Tali misure possono essere applicate anche dopo tre anni, fino all'adempimento degli impegni non rispettati; possono altresì essere adeguate ai progressi eventualmente compiuti dallo Stato inadempiente, e la loro revoca è subordinata alla tempestiva informazione, da parte della Commissione, del Consiglio dell'Unione europea, le cui eventuali osservazioni la Commissione terrà nel dovuto conto.
        L'articolo 39 ricalca sostanzialmente lo schema del precedente, ma con riferimento alle inadempienze di un nuovo Stato membro nella sfera della cooperazione giudiziaria in campo penale (di cui al Titolo VI del Trattato sull'Unione europea), nonché in quella del reciproco riconoscimento neI settore civile (di cui al Titolo IV del Trattato istitutivo della Comunità europea).
        Anche in questo caso la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa - previa in ogni caso consultazione degli Stati membri - può adottare misure appropriate non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore dell'Atto di adesione.
        Le misure di salvaguardia possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione del quadro di cooperazione nel settore GAI nelle relazioni tra un nuovo Stato membro e uno o più altri Stati membri.
        L'articolo in esame prevede inoltre che le misure possano ugualmente essere applicate oltre il termine previsto, se necessario per il superamento delle carenze rilevate; anche esse possono - come nell'articolo precedente - essere adattate ai progressi compiuti dallo Stato inadempiente, ma, in questo caso, la Commissione consulterà all'uopo gli Stati membri. Infine, la revoca delle misure in questione è sottoposta a procedura identica a quella descritta nell'articolo precedente.
        L'articolo 40 è diretto a consentire il buon funzionamento del mercato interno, stabilendo che l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri - previste, per ciascuno Stato aderente, per i periodi transitori specificati nei rispettivi allegati all'Atto di adesione - non deve giungere alla istituzione di controlli frontalieri tra Stati membri.
        Il relatore si augura che la Camera dei deputati, dopo la discussione già avvenuta in Commissione e quella che si svolgerà in Aula, voglia ratificare questo storico Trattato, anche come espressione della volontà politica, culturale e sociale dell'Italia di contribuire alla pace nel Mondo, a partire dai Paesi dell'area medio orientale e dell'Africa, in modo che i Paesi che sopportano condizioni di insicurezza dei loro popoli, determinate dai pericoli esistenti alle frontiere o alla loro indipendenza, possano al più presto lavorare in pace per lo sviluppo civile, economico e sociale di tutti i popoli.

Gustavo SELVA, Relatore.




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