XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4285
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di
legge, al di là della riduttiva formula contenuta nel titolo,
si ha la presunzione di recare un contributo di enorme valore
alla legislazione relativa al settore della pirotecnica, che
può identificarsi in almeno tre diversi risultati.
In primo luogo si realizzano una semplificazione e una
omogeneizzazione di numerose norme, contenute in diversi testi
legislativi, che spesso appaiono contraddittori o
inapplicabili, o almeno causa di dispute interpretative che
contribuiscono a creare disordine e disorientamento in un
settore così delicato.
In secondo luogo il testo proposto mira ad adeguare la
normativa italiana a quella europea, in particolare per quanto
riguarda il trasporto stradale dei fuochi d'artificio che ha
trovato nelle disposizioni dell'"ADR" un testo di
regolamentazione univoco e certo; si consideri che l'attuale
dissonanza delle regole valevoli in Italia rispetto a quelle
in vigore nel resto d'Europa finisce per danneggiare e
talvolta addirittura per paralizzare l'industria e la
produzione artigianale nazionale.
Il terzo obiettivo infine, ma non ultimo per importanza,
consiste nel raggiungimento di un più elevato livello di
sicurezza nello svolgimento degli spettacoli pirotecnici,
mediante l'individuazione della categoria degli imprenditori
che possono offrire idonee garanzie e con l'esclusione dal
mercato di produttori e di operatori improvvisati o
addirittura fuori dalla legalità.
Esaminiamo nel dettaglio le norme proposte.
Articolo 1. L'articolo 1 della proposta di legge, prevede
l'articolazione dei prodotti rientranti nella 4^categoria del
primo comma dell'articolo 82 del regolamento di cui al regio
decreto n. 635 del 1940 in due gruppi; la norma non può
contenere anche la descrizione dei singoli articoli rientranti
in ciascuno dei due gruppi A e B in cui viene suddivisa la 4^
categoria, sia a causa della gran moltitudine di articoli da
esaminare, sia per il tecnicismo delle valutazioni da
effettuare per tale operazione, che viene quindi riservata ad
un emanando decreto del Ministro dell'interno.
Articolo 2. In seguito alla suddivisione della 4^
categoria in due gruppi, si rende necessario effettuare
diverse distinzioni nell'ambito delle norme in vigore, per
consentire una disciplina più aderente alle diverse
caratteristiche dei prodotti rientranti nel gruppo A, cioè
degli artifici per uso professionale per i quali si prevede
una maggiore e più severa tutela, oppure nel gruppo B, cioè
dei prodotti da divertimento che, in una scala di valori di
pericolosità, occupano certamente il gradino più basso.
A tale fine, con l'articolo 2 in pratica, si sottrae
all'obbligo di licenza l'accensione dei fuochi d'artificio
della 4^ categoria gruppo B, cioè, come detto, dei fuochi da
divertimento di nessun pericolo per gli utilizzatori.
Con i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 viene poi
modificato il funzionamento della commissione tecnica
provinciale, nella funzione di commissione di esame per il
rilascio del certificato di idoneità per l'accensione e per la
fabbricazione di fuochi d'artificio. Si sopprime cioè la prova
pratica prevista nell'articolo 101 del regolamento di cui al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in quanto inapplicabile e
di fatto mai applicata, e si affida al decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge la
definizione di un più approfondito programma di esame.
Articolo 3. Con tale articolo si introduce, dopo
l'articolo 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, l'articolo
9-bis per chiarire in maniera inequivocabile ciò che la
giurisprudenza ha già fatto da tempo, ossia escludere
l'applicabilità ai prodotti esplodenti della 4^e 5^ categoria,
cioè ai fuochi d'artificio, della medesima legge n. 895 del
1967, che è annoverata tra la legislazione speciale adottata
in un contingente momento della vita del nostro Paese in cui
apparve estremamente diffuso il pericolo di attentati
terroristici e di uso illegittimo delle armi e degli
esplosivi.
Articolo 4. In conseguenza della divisione della 4^
categoria in due gruppi, come specificato in precedenza, si è
reso necessario escludere dall'applicabilità dell'articolo 38
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti della 4^
categoria, gruppo B e della 5^ categoria, ossia prevedere per
essi una deroga all'obbligo di denuncia nei casi di acquisto o
detenzione, come avviene per le armi e per gli esplosivi.
Articolo 5. Il comma 1 di tale articolo tende unicamente
ad enunciare più correttamente quelli che all'articolo 5 della
legge n. 110 del 1975, primo comma, sono definiti "giocattoli
pirici": questi infatti altro non sono che gli articoli
inclusi nel nuovo gruppo B della 4^ categoria e nel nuovo
gruppo C della 5^ categoria.
Il comma 2 invece sottrae all'obbligo del possesso di un
titolo d'acquisto previsto dall'articolo 55 del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 i prodotti
pirotecnici di cui al comma 1.
D'altra parte, per la vendita di tali prodotti negli
esercizi al minuto era già escluso l'obbligo della
registrazione e pertanto appariva del tutto superflua la
pretesa di richiedere il possesso di un titolo d'acquisto.
Articolo 6. Si compone di tre commi che ridisegnano in
buona parte il regime autorizzatorio del trasporto.
Con il comma 1, sempre in conseguenza della divisione in
gruppi della 4^ e della 5^ categoria, si sottraggono
ovviamente alla disciplina del regolamento di cui al regio
decreto n. 635 del 1940, gli articoli pirotecnici di nessun
pericolo, ossia gli artifici della 4^ categoria, gruppo B, e
della 5^ categoria, gruppo C.
Il comma 2 tende invece a snellire la procedura
autorizzatoria per gli articoli pirotecnici della 4^
categoria, gruppo A, allorché essi vengono trasportati da
deposito a deposito, prevedendo una durata annuale della
relativa licenza: la ragione ovviamente risiede nel fatto che
i titolari dei depositi hanno già una licenza rilasciata dagli
organi di pubblica sicurezza e sono quindi già soggetti ai
controlli delle autorità; a nulla pertanto serve una licenza
di trasporto di durata limitata per quei prodotti, articoli
pirotecnici professionali , che vengono più frequentemente
movimentati per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici che
avvengono nel corso di tutto l'anno.
Nella stessa ottica si muove il comma 3 laddove prevede
che per i suddetti articoli pirotecnici professionali il
trasporto verso le località ove deve svolgersi uno spettacolo
pirotecnico non è assoggettato alla tradizionale licenza di
trasporto ma ad una più snella comunicazione alla competente
autorità di pubblica sicurezza, che può, ove ricorrano le
condizioni, eventualmente vietarne il trasporto.
Tale semplificazione tuttavia è limitata esclusivamente a
beneficio dei titolari di imprese pirotecniche dotate di
autentica professionalità e che perciò sono state iscritte nel
registro al previsto al capo II della legge.
Articolo 7. Con tale articolo viene prevista
l'integrazione della commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi per le attività consultive in materia di
sostanze esplosive e infiammabili con la partecipazione di un
membro designato dalle organizzazioni nazionali della
categoria dei pirotecnici.
Si pone così finalmente rimedio ad una grave lacuna in
base alla quale nel predetto organo consultivo, ove sono
presenti, tra gli altri, rappresentanti dei produttori di
armi, di munizioni e di esplosivi per uso civile, non è stato
mai chiamato a farvi parte un rappresentante delle imprese
esercenti spettacoli pirotecnici, che pure hanno un proprio
consistente bagaglio di conoscenze ed esperienze per poter
legittimamente contribuire al lavoro svolto dalla predetta
commissione. E ciò a maggior ragione se si considera che, a
seguito della entrata in vigore del citato regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'interno n. 272 del 2002, i lavori
della commissione consultiva centrale dovranno occuparsi
prevalentemente del riconoscimento di fuochi d'artificio.
Capo II. - Articoli 8 e 9. Con tali articoli, in fine, è
istituito presso il Ministero dell'interno il registro delle
imprese professionali che possono ottenere la licenza di
accensione dei fuochi cosi detti "professionali" utilizzati
prevalentemente per l'allestimento di spettacoli
pirotecnici.
La norma, oltre a rendere più penetranti le attività di
controllo e di conoscenza da parte delle autorità preposte,
tende a soddisfare sempre meglio le esigenze di sicurezza che
tali attività reclamavano. Non vi è infatti dubbio che
l'eliminazione dal mercato degli spettacoli pirotecnici svolti
da improvvisati "fuochisti domenicali" privi della necessaria
esperienza che solo un'impresa solida e veramente
professionale può assicurare, non può che giovare alla
sicurezza, sia degli operatori del settore che del pubblico
che partecipa alle manifestazioni e agli spettacoli che
utilizzano fuochi d'artificio.