XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4285
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
RIORDINO DELLA DISCIPLINA REGOLANTE LA FABBRICAZIONE, LA
CONSERVAZIONE, IL TRASPORTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI
ARTICOLI PIROTECNICI.
Art. 1.
1. La categoria 4^, denominata "artifici e prodotti affini
negli effetti esplodenti", di cui al primo comma dell'articolo
82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, si articola nei seguenti gruppi:
gruppo A: artifici per uso professionale;
gruppo B: altri artifici e prodotti affini da
divertimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati, con i criteri fissati dall'articolo
20, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, i
prodotti da attribuire rispettivamente ai gruppi A e B della
categoria 4^ di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Ai fini della fabbricazione o dell'accensione dei
fuochi d'artificio di cui al gruppo B del comma 1
dell'articolo 1 della presente legge non è necessario il
certificato di idoneità di cui al primo comma dell'articolo
101 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e successive modificazioni.
2. L'esperimento pratico di cui al secondo comma
dell'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è
soppresso.
3. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al
comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono altresì
definiti il programma e le materie dell'esame previsto dal
secondo comma dell'articolo 101 del regolamento di cui al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni.
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è
aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis. 1. Non sono soggetti alla disciplina
stabilita dalla presente legge i prodotti esplodenti
rientranti nella 4^ e nella 5^ categoria di cui all'articolo
82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e successive modificazioni".
Art. 4.
1. I prodotti esplodenti rientranti nella categoria 4^,
gruppo B, di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge
e nella categoria 5^, di cui all'articolo 82 del regolamento
di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni, non sono assoggettati alla disciplina contenuta
nell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 5.
1. Per "giocattoli pirici" di cui al primo comma
dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si
intendono gli articoli inclusi nel gruppo B di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e nel gruppo C
della categoria 5^ del secondo comma dell'articolo 82 del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 55 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, non si applicano alla vendita al
minuto degli articoli di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 6.
1. Al trasporto degli articoli di cui all'articolo 5,
comma 1, non si applicano le disposizioni di cui all'allegato
C, capitolo I, annesso al regolamento di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
2. Per il trasporto degli articoli pirotecnici di cui al
gruppo A della categoria 4^ di cui al comma 1 dell'articolo 1
la licenza di trasporto di cui all'allegato C, capitolo I,
annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni, può avere, a richiesta
dell'interessato, validità di un anno, se il trasporto avviene
da deposito di fabbrica o di vendita ad altri depositi di
fabbrica o vendita, oppure ad esercizi di vendita al minuto.
Per il trasporto di tali articoli in quantità non superiore a
200 chilogrammi netti, la licenza è rilasciata senza il nulla
osta dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo di
destinazione.
3. Per il trasporto degli articoli di cui al comma 2,
destinati allo svolgimento di spettacoli pirotecnici, da parte
di imprese pirotecniche iscritte nel registro di cui al capo
II della presente legge, per i quali è stata richiesta alla
competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di
accensione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la licenza di trasporto
disciplinata dall'allegato C, capitolo I, annesso al
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni, è sostituita da una comunicazione da
effettuare almeno sette giorni prima dello svolgimento dello
spettacolo. In mancanza di diniego da parte della competente
autorità entro il giorno precedente l'inizio del trasporto, il
trasporto stesso si intende autorizzato.
Art. 7.
1. La commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi, per le attività consultive in materia di sostanze
esplosive ed infiammabili, prevista dall'articolo 84, del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è
integrata con un rappresentante delle imprese esercenti
spettacoli pirotecnici, designato dalle associazioni nazionali
di categoria maggiormente rappresentative.
Capo II
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ESERCENTI SPETTACOLI
PIROTECNICI
Art. 8.
1. La licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza
di cui al primo comma dell'articolo 57 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente
all'accensione di fuochi d'artificio di tipo professionale
inclusi nella categoria 4^, gruppo A, prevista dall'articolo
1, comma 1, della presente legge, può essere concessa
esclusivamente alle imprese iscritte in un apposito registro,
istituito presso i competenti uffici del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma
1, i titolari delle imprese che ne fanno domanda, devono:
a) essere in possesso della licenza, di cui
all'articolo 47 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, per esercitare un impianto previsto ai
capitoli II, III e IV dell'allegato B annesso al regolamento
di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni;
b) avere alle proprie dipendenze almeno due
operatori in possesso del certificato di idoneità per
l'accensione di fuochi d'artificio, previsto dall'articolo 101
del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni;
c) possedere adeguata copertura assicurativa per
la responsabilità civile dell'impresa;
d) produrre dichiarazione impegnativa ad
avvalersi, per le operazioni di caricamento, di collegamento e
di accensione dei fuochi, esclusivamente di operatori in
possesso del certificato di idoneità di cui alla lettera
b).
3. Le domande di cui al comma 2, corredate della
documentazione attestante il possesso dei requisiti ivi
previsti, devono essere inoltrate, tramite i competenti uffici
territoriali del Governo, al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubbiica sicurezza che, sentito il parere
della commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi per le questioni in materia di sostanze esplosive ed
infiammabili, prevista dagli articoli 84 e seguenti del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni, provvede all'iscrizione nel
registro.
4. In caso di perdita anche di uno dei requisiti di cui al
comma 2, ovvero per qualsiasi motivo di ordine e sicurezza
pubblica, anche di carattere locale, su segnalazione delle
autorità locali di pubblica sicurezza, il Dipartimento della
pubblica sicurezza decide sulla cancellazione o sulla
sospensione dal registro, sentito il parere della commissione
consultiva centrale di cui al comma 3.
5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico
degli iscritti. Con il decreto del Ministro dell'interno di
cui all'articolo 1, comma 2, sono individuate le somme dovute
e le modalità di pagamento per l'iscrizione nel citato
registro.
Art. 9.
1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, i titolari
delle imprese pirotecniche, al fine di ottenere le
autorizzazioni di cui all'articolo 8, devono attestare
l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti spettacoli
pirotecnici.