XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4285




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

RIORDINO DELLA DISCIPLINA REGOLANTE LA FABBRICAZIONE, LA CONSERVAZIONE, IL TRASPORTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI
ARTICOLI PIROTECNICI.


Art. 1.

        1. La categoria 4^, denominata "artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti", di cui al primo comma dell'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si articola nei seguenti gruppi:

            gruppo A: artifici per uso professionale;

            gruppo B: altri artifici e prodotti affini da divertimento.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, con i criteri fissati dall'articolo 20, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, i prodotti da attribuire rispettivamente ai gruppi A e B della categoria 4^ di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. Ai fini della fabbricazione o dell'accensione dei fuochi d'artificio di cui al gruppo B del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non è necessario il certificato di idoneità di cui al primo comma dell'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
        2. L'esperimento pratico di cui al secondo comma dell'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è soppresso.
        3. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono altresì definiti il programma e le materie dell'esame previsto dal secondo comma dell'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è aggiunto il seguente:

        "Art. 9-bis. 1. Non sono soggetti alla disciplina stabilita dalla presente legge i prodotti esplodenti rientranti nella 4^ e nella 5^ categoria di cui all'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni".


Art. 4.

        1. I prodotti esplodenti rientranti nella categoria 4^, gruppo B, di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e nella categoria 5^, di cui all'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, non sono assoggettati alla disciplina contenuta nell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Art. 5.

        1. Per "giocattoli pirici" di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si intendono gli articoli inclusi nel gruppo B di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e nel gruppo C della categoria 5^ del secondo comma dell'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
        2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto degli articoli di cui al comma 1 del presente articolo.


Art. 6.

        1. Al trasporto degli articoli di cui all'articolo 5, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui all'allegato C, capitolo I, annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
        2. Per il trasporto degli articoli pirotecnici di cui al gruppo A della categoria 4^ di cui al comma 1 dell'articolo 1 la licenza di trasporto di cui all'allegato C, capitolo I, annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, può avere, a richiesta dell'interessato, validità di un anno, se il trasporto avviene da deposito di fabbrica o di vendita ad altri depositi di fabbrica o vendita, oppure ad esercizi di vendita al minuto. Per il trasporto di tali articoli in quantità non superiore a 200 chilogrammi netti, la licenza è rilasciata senza il nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione.
        3. Per il trasporto degli articoli di cui al comma 2, destinati allo svolgimento di spettacoli pirotecnici, da parte di imprese pirotecniche iscritte nel registro di cui al capo II della presente legge, per i quali è stata richiesta alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di accensione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la licenza di trasporto disciplinata dall'allegato C, capitolo I, annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è sostituita da una comunicazione da effettuare almeno sette giorni prima dello svolgimento dello spettacolo. In mancanza di diniego da parte della competente autorità entro il giorno precedente l'inizio del trasporto, il trasporto stesso si intende autorizzato.


Art. 7.

        1. La commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le attività consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, prevista dall'articolo 84, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è integrata con un rappresentante delle imprese esercenti spettacoli pirotecnici, designato dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.


Capo II

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ESERCENTI SPETTACOLI
PIROTECNICI


Art. 8.

        1. La licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza di cui al primo comma dell'articolo 57 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente all'accensione di fuochi d'artificio di tipo professionale inclusi nella categoria 4^, gruppo A, prevista dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, può essere concessa esclusivamente alle imprese iscritte in un apposito registro, istituito presso i competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
        2. Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, i titolari delle imprese che ne fanno domanda, devono:

                a) essere in possesso della licenza, di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per esercitare un impianto previsto ai capitoli II, III e IV dell'allegato B annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
                b) avere alle proprie dipendenze almeno due operatori in possesso del certificato di idoneità per l'accensione di fuochi d'artificio, previsto dall'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

                c) possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'impresa;

                d) produrre dichiarazione impegnativa ad avvalersi, per le operazioni di caricamento, di collegamento e di accensione dei fuochi, esclusivamente di operatori in possesso del certificato di idoneità di cui alla lettera b).

        3. Le domande di cui al comma 2, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti ivi previsti, devono essere inoltrate, tramite i competenti uffici territoriali del Governo, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubbiica sicurezza che, sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le questioni in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, prevista dagli articoli 84 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, provvede all'iscrizione nel registro.
        4. In caso di perdita anche di uno dei requisiti di cui al comma 2, ovvero per qualsiasi motivo di ordine e sicurezza pubblica, anche di carattere locale, su segnalazione delle autorità locali di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza decide sulla cancellazione o sulla sospensione dal registro, sentito il parere della commissione consultiva centrale di cui al comma 3.
        5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli iscritti. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 1, comma 2, sono individuate le somme dovute e le modalità di pagamento per l'iscrizione nel citato registro.

Art. 9.

        1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle imprese pirotecniche, al fine di ottenere le autorizzazioni di cui all'articolo 8, devono attestare l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti spettacoli pirotecnici.



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